Trib. Cassino, sentenza 30/09/2024, n. 753

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 30/09/2024, n. 753
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 753
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. L S, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2389/2021, vertente
TRA

, elettivamente domiciliato in Cervaro, Via Parte_1
Collecedro n. 13, presso lo studio dell'avv. C P, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E

in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni n. 6, presso lo studio legale De
S, e rappresentata e difesa dagli avv.ti I P e G
C, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, ha Parte_1 sostenuto di essere dipendente a tempo indeterminato di Controparte_1 dal 15.11.1988, con mansioni di operaio, addetto inizialmente al reparto
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officina e poi, nel corso del tempo, trasferito in altri reparti, fino ad approdare, nel 2011, al reparto “lastratura”. Ha, dunque, dedotto di aver prestato, a partire dal 2011, la propria attività lavorativa in maniera discontinua, per circa tre o quattro giorni al mese, rimanendo per il resto interessato da sospensioni del rapporto di lavoro con accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) od ordinaria (CIGO). In particolare, ha riferito che:
- nel 2011 è stato collocato in Cassa integrazione guadagni straordinaria nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio, nel mese di giugno in CIGS per 120 ore e CIGO per 16 ore e nei mesi di luglio agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in CIGO;

- nel 2012 è stato collocato in CIGO nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, mentre nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in CIGS;

- nel 2013 e nel 2014 è stato collocato per tutto l'anno in CIGS;

- nel 2015 è stato collocato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno luglio ed agosto in CIGS;
nel mese di settembre 48 ore in CIGO e 120 ore in CIGS, poi nei mesi di novembre e dicembre di nuovo in CIGO;

- in tutti i giorni in cui la Società fruiva della Cassa integrazione è stato sistematicamente sospeso senza mai ruotare.
Tanto premesso, evidenziando di non essere a conoscenza di una eventuale comunicazione alle organizzazioni sindacali, per l'esame congiunto, di specifici criteri diversi dalla rotazione per la individuazione dei lavoratori da sospendere, e lamentando, anche per quanto attiene alle procedure oggetto di accordi sindacali del 26 gennaio 2010 e del 28.02.2014, la violazione da parte della resistente delle regole procedimentali di cui all'art. 1, commi 7 e
8, L. 223/1991 per la mancata individuazione dei criteri di scelta del lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione e la violazione del meccanismo della rotazione normativamente imposto, non sanate dagli accordi sindacali comunque intervenuti nel corso delle procedure, nonché
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deducendo l'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, considerando che lungo i periodi di sospensione nel reparto ove il ricorrente era assegnato l'attività non si è mai completamente fermata, ha concluso in primo luogo chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare l'illegittimità anche della collocazione in CIGO, sostenendo che, al di là della specifica previsione normativa di cui all'art. 1 l. 223/1991 per la CIGS, la rotazione è obbligatoria anche per i periodi di CIGO, in quanto, in forza del principio di non discriminazione ed in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la sospensione deve gravare in parte eguale su tutti i lavoratori interessati sulla base di criteri di scelta che siano definiti ex ante.
Per l'effetto dell'illegittima sospensione in Cassa integrazione, ha chiesto dunque di condannare la resistente al pagamento della retribuzione piena
e non integrata in relazione ai sopra indicati periodi di sospensione dal lavoro, al netto delle somme già ricevute, oltre accessori e con vittoria di spese, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla medesima illegittima sospensione, rassegnando le seguenti conclusioni:
1)In via principale accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di concessione della CIGS come in motivazione indicati e, previo annullamento
e/o disapplicazione dei provvedimenti di ammissione al beneficio del trattamento di Cig e/o dei singoli provvedimenti di sospensione in cassa integrazione del ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione del ricorrente per tutto il periodo indicato in ricorso, con conseguente sospensione della retribuzione;

2) accertata la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 8, L.
223/91 e disapplicati i provvedimenti amministrativi di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di collocazione in CIGS;
in subordine, accertare e dichiarare

3 per i medesimi periodi di sospensione del rapporto in cassa integrazione la violazione dell'obbligo di rotazione;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in CIGO per violazione dell'obbligo di rotazione;
4) per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare al ricorrente il differenziale retributivo per i periodi di illegittima sospensione dal lavoro quantificati in € 36.665,91 e/o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta anche a seguito di ctu contabile che sarà disposta dal giudice nonchè condannare, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificare in via equitativa, subito dal ricorrente il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge su tutte le somme dovute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”.
Si è costituita in giudizio la resistente, che ha contestato la CP_2 fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, facendo rilevare che:
- un evento “improvviso ed imprevisto” (la crisi del mercato automobilistico conseguente alla crisi economica e finanziaria del 2008) ha giustificato il ricorso all'adeguamento flessibile del meccanismo di rotazione, in ragione della particolarità del caso concreto e, pertanto, nel caso di specie, a fronte della generalità ed ampiezza delle diverse possibili ipotesi di ricorso all'integrazione salariale per evento imprevisto ed improvviso, costituito dalla crisi internazionale che non ha consentito tempi di reazione ampi e adeguate pianificazioni, l'unico sistema effettivamente praticabile per gestire la rotazione, per rendere il processo trasparente ed evitare che vi potessero essere situazioni di concreta discriminazione, doveva essere basato su decisioni caso per caso adottate in rapporto alla diverse situazioni che si potevano manifestare di fronte alla crisi;

- di conseguenza, è stata avviata una prima procedura di CIGS richiesta con comunicazione del 27.04.2010, per l'unità sottogruppi lastratura e per la durata di dodici mesi;

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- successivamente, è stata avviata in data 10 maggio 2012 una procedura di riorganizzazione aziendale relativa ai dipendenti dell'unità
, per il periodo dall'11 giugno 2012 al 25 agosto Parte_2
2013, prorogata come da comunicazione del 5 luglio 2013 fino al 24 agosto 2014, per completare la riorganizzazione;

- ancora, in data 3 marzo 2014 l'azienda iniziava un programma di riorganizzazione del plant di Piedimonte San Germano, per eseguire la quale avviava una procedura di CIGS per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014, con successive proroghe prima fino al 10 maggio 2015 e poi fino all'8 maggio 2016;

- per quanto attiene alla specifica unità di lastratura, l' ha anche Pt_3 avviato in data 4 luglio 2014 un ulteriore periodo di proroga della CIGS per ristrutturazione aziendale a favore di tutti i 216 lavoratori addetti all'Unità Sottogruppi Lastratura, per il periodo dal 25 agosto 2014 al 23 agosto 2015, per medesime esigenze di ristrutturazione aziendale;

- il ricorrente come si evince dalle buste paga ha seguito il turno di lavoro previsto ruotando regolarmente;

- nei periodi interessati dal ricorso il aveva una limitazione Parte_1 fisica (Iperflessione del tronco > 50°), per cui è stato utilizzato sull'unica postazione compatibile con le sue ridotte capacità lavorative, ruotando con altri lavoratori compatibili sulla stessa postazione;

- in diritto, non sussiste alcun obbligo, sulla base della normativa regolamentare di cui al D.P.R. 218/2000, per l'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di cassa integrazione salariale, di esplicitare puntualmente i criteri di rotazione nel contenuto nella comunicazione di avvio, essendo tale opera demandata al successivo confronto sindacale e che peraltro l'intervenuto accordo con le OO.SS.
è idoneo a superare qualsiasi anomalia nelle modalità di consultazione di cui all'art. 5 l. 164/1975 modificato dalla l. 223/1991, essendo comunque stata realizzata la finalità prevista dalla stessa norma;

- in ogni caso, non potrebbero considerarsi generici i criteri di scelta indicati negli accordi prodotti, in quanto non può equipararsi la portata
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di un accordo a quella dell'informativa che lo precede, e non può considerarsi generica una pattuizione collettiva che comunque richiede la rotazione;

- infine, ogni esame in merito ad una supposta genericità risulterebbe irrilevante in caso di criteri concordati con il sindacato.
La causa, a seguito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, è stata istruita per via documentale e rinviata per la discussione, ed è stata decisa all'udienza di discussione,
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