Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 317

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 317
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 317
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 1164 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1164 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO (C.F. ) C.F._2
e

nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 11/07/2024 dai coniugi predetti;

- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;

- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.07.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato
a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;

- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;

pagina 1 di 3
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898
e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione
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