Trib. Matera, sentenza 06/12/2024, n. 876

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Matera, sentenza 06/12/2024, n. 876
Giurisdizione : Trib. Matera
Numero : 876
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 493/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promosso da:
, nata a [...] il Persona_1
29/03/1998 (C.F. , con l'avv. IANNUCCI SILVIA C.F._1
WLADIMIRA

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI
, , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 CP_2
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 28/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12/04/2024 , premesso di aver Persona_1
instaurato una relazione sentimentale con , , dalla quale Controparte_1 CP_2
era nato il figlio (il 04/07/2019), ricorreva a questo tribunale per Persona_2
ottenere l'affidamento esclusivo del minore in suo favore, la collocazione presso
l'abitazione materna, la regolamentazione delle modalità di visita padre-figlio secondo il piano genitoriale indicato in ricorso, e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente motivava la propria richiesta assumendo che il resistente, già durante gli anni di convivenza, aveva manifestato disinteresse nei confronti del figlio, sia dal punto di vista affettivo che economico e che, dopo essersi allontanato dalla casa familiare, non aveva mai contribuito al suo sostentamento, privandolo della sua presenza con il pretesto di essersi trasferito fuori sede e di non avere i mezzi per raggiungere il bambino;
aggiungeva infine di provvedere in via esclusiva al minore.
, non si costituiva in giudizio pur avendo avuto Controparte_1 CP_2 regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione.
All'udienza dell'11/07/2024 compariva la sola ricorrente, che insisteva nelle proprie richieste ed evidenziava nuovamente l'assenza del padre dalla vita del figlio;
dichiarava che tale comportamento le crea delle difficoltà ogniqualvolta è necessario prendere delle decisioni nell'interesse del figlio, e che solo molto sporadicamente il padre gli ha acquistato vestiario e vitto.
Con ordinanza del 24/07/202 il giudice relatore, preso atto
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