Trib. Milano, sentenza 24/07/2024, n. 7381

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 24/07/2024, n. 7381
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 7381
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo

Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. 34163/23 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M L A Presidente
Dott. G G Giudice
Dott.ssa V M G Rel
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/10/2023 da
1) Parte_1 nata a Milano il 22/01/1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Milano, viale Piave n. 11 con l'Avv. Persona_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a Milano il 14/09/1983 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano, viale Piave n. 11 con l'Avv. S P presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 02/12/2017
(anno 2018;
atto n. 0051;
reg. 3;
parte 2;
serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 387/2024 del 20.12.2023, pubblicata in data 12/01/2024 e passata in giudicato.

FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/10/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Dato atto che le parti, in assolvimento di quanto stabilito in sede di separazione, hanno già dato esecuzione alle condizioni n. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 indicate nella sentenza n. 387/24 resa tra le parti dal Tribunale di Milano, che quindi non vengono più riportate, ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio restano salve le seguenti
CONDIZIONI
1) Il signor ha concesso in comodato d'uso gratuito alla signora , che Parte_2 Parte_1
ha accettato, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione in data 12/01/2024, il
box, ad uso autorimessa, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, come segue: box ad uso
autorimessa, sito al piano quinto interrato, interno 5/113, Foglio 354 - mappale 314 - subalterno 124 -
viale Luigi Majno n. SNC - piano S5 – zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 8 - mq. 14 - superficie
catastale totale: mq. 16 - Rendita Catastale euro 159,79. Le Parti convengono che il detto contratto di
comodato sarà a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1809 c.c. e scadrà il 12/01/2026, ossia entro e non
oltre due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale
di Milano, avvenuta il 12/01/2024.
2) Le Parti convengono che i due cani di proprietà della signora continueranno a Parte_1
vivere presso la stessa, la quale provvederà in via esclusiva a tutte le spese occorrenti per la cura, la salute
e per il loro mantenimento. Il signor avrà facoltà di prelevare e trattenere presso di sé i Parte_2
due animali, qualora ne faccia espressa richiesta, previo accordo e consenso della signora Parte_1
.
[...]
3) Il gatto C, che si trova presso l'abitazione di e genitori del signor , Persona_2 Persona_3 Pt_2
resterà presso gli stessi.
4) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, Parte_1 Parte_2
essendo titolari di adeguati redditi propri e dichiarano, quindi, che con l'adempimento delle presenti
obbligazioni, nulla hanno né avranno più a che pretendere l'uno dall'altra, avendo già soddisfatto tutti i
pregressi rapporti matrimoniali, economici e patrimoniali, nessuno escluso.
5) Le parti dichiarano che la comunione materiale e spirituale non si è ricostituita, di volersi avvalere della
facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte, di
rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione completa di cui all'art. 473-bis n. 12 terzo
comma, e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
6) Spese legali integralmente compensate.

Le parti hanno, inoltre, dichiarato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non si è ricostituita, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione completa di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte personalmente firmate depositate in sostituzione dell'udienza hanno dato atto di avere fornito esecuzione alle condizioni n. 2,4,5, 6, 7 e 8 della separazione e confermato, per quanto di ragione, le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
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