Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/12/2024, n. 1608

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/12/2024, n. 1608
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1608
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 354/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 354/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 06/12/2024, innanzi al dott. Francesco De Leo, è comparso per la parte ricorrente l'avv. SEBASTIANO GASPARONE il quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio e chiede l'accoglimento della domanda.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio e decide come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo


TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 06/12/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 354/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: carta elettronica docente.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sebastiano Gasparone;

Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del ;
Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento della Carta elettronica docenti prevista dall'art. 1, commi 121-124 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024.
In particolare, essendo attualmente docente con contratto a tempo indeterminato presso il
Polo Liceale LO (RC) ha precisato di aver prestato servizio in Controparte_3
qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
a) anno scolastico 2020/2021: contratto dal 24/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Magistrale
Liceo Scienze Umane “G. MAZZINI” LO (RC)
b) anno scolastico 2021/2022: contratto dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Superiore
I.I.S. “OLIVETTI - PANETTA”, LO (RC).
c) anno scolastico 2023/2024: contratto dal 16/10/2023 al 30/06/2024 per 9 ore settimanali presso
l'Istituto Magistrale Liceo Scienze Umane “T. GULLI” del comune di Reggio Calabria;
contratto dal 16/10/2023 al 30/06/2024 per 9 ore settimanali pressi Istituto Superiore “V.Gerace” CI
(RC)
Nello specifico, rivendicando il diritto al riconoscimento della Carta elettronica anche in favore del docente precario, ha sostenuto l'illegittimità del riconoscimento della Carta Docente al solo personale di ruolo in ragione del divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, previsto dalle clausole 4 e 6 dell' Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Richiamando sul tema recenti arresti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna del alla corresponsione del CP_1
beneficio citato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024.
Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito in giudizio il Controparte_1
, che risulta pertanto contumace.
[...]
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento, anche in favore del docente che abbia stipulato contratti a tempo determinato, della c.d. carta elettronica prevista nell'an e disciplinata nel quomodo della corresponsione dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia giova richiamare il dettato della disposizione da ultimo citata che prevede che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…".
Considerato che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121", dapprima il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha prescritto, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova";
successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ribadito che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs.
16 aprile 1994, n. 297
, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Ebbene dalle disposizioni primarie e regolamentari richiamate emerge, per voluta omissione, un'esclusione dal novero dei destinatari del beneficio dei docenti svolgenti attività professionale con contratti a tempo determinato, a dispetto dell'espletamento di funzioni didattico-formative identiche
a quelle dei colleghi di ruolo.
La disparità di trattamento, priva di una fondata
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