Trib. Messina, sentenza 08/08/2024, n. 1923
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Caterina Mangano Giudice est. dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4825 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Diaz n. 7, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonio Bongiorno del Foro di Messina, con studio in Messina, via Ettore
Lombardo Pellegrino n. 111, presso cui è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] lo [...], ivi residente in [...]
Panoramica dello Stretto n. 365, C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti, 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannuccia che la rappresenta e difende
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
1
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023, Parte_1
deduceva che, dall'unione more uxorio con era nato in Parte_2
data 21 agosto 2021, il figlio ;
che la convivenza era cessata;
che, Per_1
dopo un periodo in cui la responsabilità genitoriale era stata regolarmente esercitata, la madre del minore gli aveva impedito di avere regolari rapporti con il bambino attraverso modalità offensive ed aggressive nei confronti del padre e con evidente pregiudizio del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità.
Conclusivamente il chiedeva che l'adito Tribunale volesse…. Pt_1
in via immediata, previ gli incombenti urgentissimi di Legge, disporre con decreto, inaudita altera parte, con …somma urgenza, come segue:
- Il potrà essere posto in regime di affidamento ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre in
Messina.
- La potestà verrà esercitata, per ciò che riguarda la ordinaria e straordinaria amministrazione, da entrambi i coniugi congiuntamente tra loro.
- Il padre, potrà visitare il FI , quando vorrà, previa Per_1
comunicazione anche messaggistico-telefonica con la madre.- In caso di disaccordo potrà visitare e tenere con sé il FI , tutti i Per_1
giorni dalle ore 16,00 alle ore 20,00 …lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed, altresì, potrà tenere il figlio con sé dalle ore
12,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica a settimane alterne.- Il padre, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, 5 giorni a Natale (dal 23 al 28 di dicembre ad anni alterni) ovvero a Capodanno (dal 29/12 al 02/019 ad anni alterni) e
2 così per la Domenica di Pasqua ovvero, ad anni alterni, per il lunedì di
Pasqua oltre ad un periodo continuativo durante le vacanze estive di venti giorni.-
- Rimane a carico del padre un contributo al mantenimento mensile per la figlia di € 150,00, con l'adeguamento ISTAT annuale;
oltre la partecipazione al 50% alle spese mediche della minore non coperte dal
S.S.N. (salvo l'urgenza per le mediche o la prescrizione del medico curante per le specialistiche) e straordinarie eventuali, purchè preventivamente concordate, nella misura del 50% .
- Con ogni altra declaratoria ritenuta necessaria e/o utile …
Con decreto reso inaudita altera parte, il giudice designato così provvedeva:
Visto l'art. 473 bis 15 c.p.c., in via provvisoria e urgente,
- disciplina i tempi di permanenza del minore presso il Persona_3
padre secondo le modalità indicate in parte motiva, Parte_1
autorizzando il -ove necessario- ad avvalersi dell'assistenza dei Pt_1
servizi sociali ai fini della consegna del minore, previe intese con il predetto Ufficio;
- deferisce al consultorio familiare gli accertamenti di cui in parte motiva ed assegna termine di giorni 15 per il deposito al fascicolo telematico di una relazione sintetica rispettosa del disposto di cui all'art. 473 -bis.27 c.p.c.;
- fissa l'udienza del giorno 8 gennaio 2024 ore 13,30 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il presente decreto.
- assegna all'istante termine perentorio sino al 28 dicembre 2023 per la notifica del presente decreto alla controparte;
3 Visto l'art. 473 bis 14 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel giudizio di merito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_2
quale contestava le allegazioni avversarie e ne chiedeva il rigetto, profondendosi in un'ampia ricostruzione della propria vicenda sentimentale che muoveva dalla scoperta della propria gravidanza e culminava nelle ragioni della disaffezione che aveva determinato la cessazione della convivenza.
In ordine alle concrete doglianze avversarie poste a fondamento della domanda, riferiva che, rispetto ai rapporti con il figlio, aveva deciso di estromettere il padre avendo assunto ..la decisione di non farlo stare solo con il bambino in quanto il non era vigile e attento alla sua Pt_1
incolumità.
Rilevava di avere sempre provveduto da sola alla crescita del bambino in quanto il padre se ne era disinteressato anche durante la convivenza;
introduceva il tema del mancato adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del padre;
richiamava la conflittualità di coppia nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
faceva riferimento a limitazioni nell'esercizio della responsabilità genitoriale che il avrebbe subito con riguardo ad un figlio nato da altra unione;
Pt_1
richiamava le numerose denunce reciproche degli ex conviventi per comportamenti persecutori, da parte del e per condotte di sottrazione Pt_1
del figlio minore, da parte propria.
Ciò premesso, concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse:
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- in via preliminare, alla luce delle argomentazioni esposte e dei dati documentali offerti, revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte;
- nel merito rigettare integralmente il proposto ricorso, disporre l'affido esclusivo del minore a favore della resistente SI.ra , Parte_2
emettendo i relativi provvedimenti a tutela del minore in ordine alla responsabilità genitoriale del padre, alla luce delle condotte pregiudizievoli assunte anche nei confronti del minore predetto;
- in via del tutto subordinata, nell' esclusivo interesse del minore, qualora il Tribunale dovesse rigettare le precedenti richieste, stabilire, previo adeguato intervento dei Servizi Sociali competenti, che gli incontri del minore con il padre avvengano in ambiente protetto e con l' ausilio degli stessi Servizi Sociali;
- stabilire un importo a titolo di mantenimento a carico del ed a Pt_1
favore