Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5309

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5309
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5309
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12927/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] C/da Sazona, Parte_1
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Concettina Di Bella, presso il C.F._1
cui studio legale in Catania, Corso Italia n. 208 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nata in [...] il [...], residente in [...]
20D, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maria Navarria, C.F._2
presso il cui studio legale in Catania, via G. Leopardi 91 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente

Con l'intervento del pubblico ministero.


Posta in decisione all'udienza del 15/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/11/2023 chiedeva e a questo tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
e celebrato in data 29 settembre 1999, dal quale era nata la figlia in CP_1 Per_1
data 15.07.2000.
La parte ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati e a tal fine allegava copia della sentenza di separazione del 17.12.2010, emessa nel procedimento n. RG. 1237/08.
Riferiva inoltre che, a seguito del ricorso di avverso la sentenza di CP_1
separazione, la Corte d'Appello di Catania a parziale modifica della sentenza di separazione aumentava l'assegno di mantenimento in favore della prole da euro 300,00
a 400,00 e disponeva altresì a carico del padre l'ulteriore somma di € 150,00 quale contributo per le spese di locazione della casa coniugale. impugnava la Parte_1
predetta sentenza innanzi la Corte di cassazione, che con Sentenza n. 14519/2017 rigettava il ricorso.
Infine, esponeva il ricorrente che con ricorso ex art. 316 bis c.c. la figlia agiva in Per_1
giudizio nei confronti dei nonni paterni per richiedere un contributo al proprio mantenimento atteso che il sig. talvolta aveva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi