Trib. Palermo, sentenza 24/06/2024, n. 3646
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa M M Presidente dr. M G Giudice dr.ssa E B G dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 644 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a PALERMO (PA), in data 28/10/1974, elettivamente domiciliata Parte_1
in Palermo presso lo studio dell'Avv. PORCIELLO ANGELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a PALERMO (PA), in data 04/06/1973, elettiva- Controparte_1
mente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. MANCUSO MARIA NUNZIELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
20/02/2024 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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1. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricor- rente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, deve valu- tarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro in- sieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla vio- lazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecu- zione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazio- ne accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ov- vero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita fami- liare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono acca- duti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005
n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
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3. Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione del dovere di fe- deltà da parte del marito, il quale avrebbe, altresì, abbandonato il tetto coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza familiare verso la moglie e le figlie.
A tal proposito, occorre, tuttavia, evidenziare che in mancanza di risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza - avendo, peraltro, il giudice istruttore, con ordinanza dell'08.11.2022, che il collegio condivide, rigettato la richiesta di in- terrogatorio formale del resistente avanzata dalla moglie in punto di addebito, giacché costi- tuendo la separazione personale materia di ordine pubblico, sottratta alla disponibilità delle parti, i fatti che ne costituiscono il fondamento non possono formare di confessione (né spon- tanea né indotta) e vanno, quindi, accertati con mezzi diversi dall'interrogatorio formale, mez- zi che, per l'appunto, la ricorrente non ha neppure richiesto - le emergenze processuali non consentono a questo Tribunale di valutare se ed in quale misura tale asserita violazione abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare e che, in definitiva, tale comportamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio (o ne abbia, piuttosto, costituto un effetto).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di addebito proposta dalla parte ri- corrente va, pertanto, rigettata.
4. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che
l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successi- vamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamen- te la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013,
n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genito- ri”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affida- mento condiviso della figlia minore delle parti (nata a Palermo in data 07/07/2007) Per_1
con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna, nulla disponendosi, inve- ce, in ordine al regime residuale