Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2024, n. 1901
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Testo completo
R.G. n. 3057/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile- settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del
LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte
PROMOSSO DA
SO SQ
- parte ricorrente -
Avv. Marco DE ROSIS marco.derosis@pec.giuffre.it
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
- parte resistente –
Avv. Marcello CARNOVALE avv.marcello.carnovale@postacert.inps.gov.it
Avv. Umberto FERRATO avv.umberto.ferrato@postacert.inps.gov.it
FATTI DI CAUSA
Con ricorso presentato dinnanzi al Giudice del Lavoro di Castrovillari, il ricorrente, sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura per 111 giornate nell'anno 2020, lamentava l'illegittimità della mancata liquidazione, da parte della resistente INPS, dell'indennità
Covid prevista dall'art. 69 D.L. 73/2021. Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale chiedendo
l'accertamento del diritto al pagamento in suo favore della predetta indennità, per come pari ad Euro
800,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, con condanna dell'Inps alla liquidazione della somma in favore del ricorrente.
Costituitosi in giudizio il resistente Ente Previdenziale, contestava quanto reclamato dal ricorrente e chiedeva al Tribunale una pronuncia di rigetto della domanda promossa poiché, ai sensi del comma
3, lettera b), del richiamato articolo 69, l'indennità una tantum prevista per i lavoratori agricoli sarebbe stata incompatibile con l'intervenuta riscossione, da parte del AP (alla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto legge n. 73 del 2021), del c.d. Reddito di cittadinanza
(di cui al decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019).
La causa veniva, quindi, istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è teso all'accertamento del diritto a percepire l'indennità Covid, prevista dall'art.
69 D.L. 73/2021.
Orbene, il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d Decreto Cura Italia) nonché il D.L. del 19 maggio 2020
n. 34 (c.d Decreto Rilancio) e il Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020 n. 12 introducevano, nel periodo di restrizioni legate all'emergenza pandemica da Covid 19, tra le altre misure di aiuto, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività avevano subito ripercussioni a causa della crisi economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19.
In tale quadro