Trib. Messina, sentenza 28/02/2024, n. 388
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa L R
in esito all'udienza del 27 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 113/2018 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a Messina il 2.8.1960 ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in via Lombardia is. 53 n. 16 pal. D, rappresentato e difeso dagli avv.ti A
D e Simona D giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
già , C.F. con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
legale in Rozzano Milanofiori (MI), Strada 8, Palazzo N, in persona del dr. Controparte_3
nella sua qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti B C e
F L V giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2018 premetteva di essere Parte_1
stato dipendente della ditta con mansione di preposto di supermercato (livello I), CP_2
dal gennaio 2011 al mese di aprile 2013 presso il punto vendita di Messina Contesse e Org_1
dal maggio 2013 presso la sede sita in Via Palmara.
Deduceva che nell'esercizio della sua attività lavorativa aveva sempre osservato un orario di lavoro compreso tra le 55 e le 60 ore settimanali e quindi superiore alle 40 ore settimanali. Lamentava il mancato godimento del riposo settimanale, riferendo di aver maturato un credito di euro 7.280,00 per riposo settimanale non goduto ed un credito di euro
56.428,96 a titolo di straordinario effettuato e non retribuito.
Concludeva chiedendo di dichiarare che fosse dipendente della on mansione CP_2
di preposto di supermercato (livello I) e che avesse sempre svolto un orario di lavoro tra le 55
e le 60 ore settimanali nel periodo gennaio 2011-maggio 2017 e quindi superiore alle 40 ore settimanali effettivamente retribuite;
condannare la al pagamento di euro CP_2
56.428,96 a titolo di straordinario effettuato e non retribuito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
dichiarare altresì che non avesse goduto del riposo settimanale, maturando un credito di euro 7.283,00 e conseguentemente condannare la a CP_2
pagare in suo favore tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
dichiarare che l'orario di lavoro effettivamente svolto e il mancato godimento del riposo settimanale risultassero dalla timbratura della scheda elettronica nella macchina segna tempo installata dalla società. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria difensiva depositata in data 28.1.2019 la si costituiva in CP_2
giudizio contestando le pretese avanzate dal ricorrente.
Deduceva l'inapplicabilità della normativa sulla limitazione dell'orario di lavoro, sostenendo che lo era esonerato dall'osservanza delle norme sulla limitazione Parte_1 dell'orario di lavoro, avendo diritto alla maggiorazione prevista dal CCNL solo in caso di lavoro straordinario espletato di notte o nei giorni festivi, come previsto dall'art. 134 CCNL.
Deduceva altresì che il ricorrente non avesse effettivamente svolto una prestazione lavorativa di 55-60 ore settimanali e che avesse goduto dei riposi settimanali, contrariamente
a quanto da questi asserito.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, di limitare la propria condanna al pagamento della somma eventualmente accertata in corso di causa. Spese vinte.
2
3. Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione, l'udienza del 27.2.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4. Le domande attoree non meritano accoglimento.
Pacifica è l'appartenenza del ricorrente, in quanto Direttore dapprima del negozio
[...]
poi del punto vendita al I livello del CCNL TDS 2011 che Org_2 Org_3
comprende il personale direttivo. Tanto risulta sia dalla relativa declaratoria contrattuale, a tenore della quale “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate …”, sia dall'elenco esemplificativo delle figure professionali incluse (tra gli altri, il “
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale vendita o acquisti, legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico…”).
Ora, il direttore, in qualità di responsabile, presidia la tenuta del punto vendita, pianifica e programma le attività di vendita e il personale del punto vendita, autorizza ferie, permessi, spostamenti e pratiche di rimborso in coerenza con procedure aziendali e norme di legge, sceglie i nuovi collaboratori a tempo determinato fra i candidati selezionati dai Capo zona reparto, monitora la produttività della barriera casse, verifica conformità dei prodotti alle norme legislative vigenti, controlla e vigila sul corretto uso di attrezzature, servizi e impianti tecnici, garantisce la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale su igiene e
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa L R
in esito all'udienza del 27 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 113/2018 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a Messina il 2.8.1960 ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in via Lombardia is. 53 n. 16 pal. D, rappresentato e difeso dagli avv.ti A
D e Simona D giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
già , C.F. con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
legale in Rozzano Milanofiori (MI), Strada 8, Palazzo N, in persona del dr. Controparte_3
nella sua qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti B C e
F L V giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2018 premetteva di essere Parte_1
stato dipendente della ditta con mansione di preposto di supermercato (livello I), CP_2
dal gennaio 2011 al mese di aprile 2013 presso il punto vendita di Messina Contesse e Org_1
dal maggio 2013 presso la sede sita in Via Palmara.
Deduceva che nell'esercizio della sua attività lavorativa aveva sempre osservato un orario di lavoro compreso tra le 55 e le 60 ore settimanali e quindi superiore alle 40 ore settimanali. Lamentava il mancato godimento del riposo settimanale, riferendo di aver maturato un credito di euro 7.280,00 per riposo settimanale non goduto ed un credito di euro
56.428,96 a titolo di straordinario effettuato e non retribuito.
Concludeva chiedendo di dichiarare che fosse dipendente della on mansione CP_2
di preposto di supermercato (livello I) e che avesse sempre svolto un orario di lavoro tra le 55
e le 60 ore settimanali nel periodo gennaio 2011-maggio 2017 e quindi superiore alle 40 ore settimanali effettivamente retribuite;
condannare la al pagamento di euro CP_2
56.428,96 a titolo di straordinario effettuato e non retribuito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
dichiarare altresì che non avesse goduto del riposo settimanale, maturando un credito di euro 7.283,00 e conseguentemente condannare la a CP_2
pagare in suo favore tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
dichiarare che l'orario di lavoro effettivamente svolto e il mancato godimento del riposo settimanale risultassero dalla timbratura della scheda elettronica nella macchina segna tempo installata dalla società. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria difensiva depositata in data 28.1.2019 la si costituiva in CP_2
giudizio contestando le pretese avanzate dal ricorrente.
Deduceva l'inapplicabilità della normativa sulla limitazione dell'orario di lavoro, sostenendo che lo era esonerato dall'osservanza delle norme sulla limitazione Parte_1 dell'orario di lavoro, avendo diritto alla maggiorazione prevista dal CCNL solo in caso di lavoro straordinario espletato di notte o nei giorni festivi, come previsto dall'art. 134 CCNL.
Deduceva altresì che il ricorrente non avesse effettivamente svolto una prestazione lavorativa di 55-60 ore settimanali e che avesse goduto dei riposi settimanali, contrariamente
a quanto da questi asserito.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, di limitare la propria condanna al pagamento della somma eventualmente accertata in corso di causa. Spese vinte.
2
3. Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione, l'udienza del 27.2.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4. Le domande attoree non meritano accoglimento.
Pacifica è l'appartenenza del ricorrente, in quanto Direttore dapprima del negozio
[...]
poi del punto vendita al I livello del CCNL TDS 2011 che Org_2 Org_3
comprende il personale direttivo. Tanto risulta sia dalla relativa declaratoria contrattuale, a tenore della quale “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate …”, sia dall'elenco esemplificativo delle figure professionali incluse (tra gli altri, il “
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale vendita o acquisti, legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico…”).
Ora, il direttore, in qualità di responsabile, presidia la tenuta del punto vendita, pianifica e programma le attività di vendita e il personale del punto vendita, autorizza ferie, permessi, spostamenti e pratiche di rimborso in coerenza con procedure aziendali e norme di legge, sceglie i nuovi collaboratori a tempo determinato fra i candidati selezionati dai Capo zona reparto, monitora la produttività della barriera casse, verifica conformità dei prodotti alle norme legislative vigenti, controlla e vigila sul corretto uso di attrezzature, servizi e impianti tecnici, garantisce la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale su igiene e
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