Trib. Napoli, sentenza 16/07/2024, n. 3147

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 16/07/2024, n. 3147
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3147
Data del deposito : 16 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)

Alla pubblica udienza del 30.4.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 1862/'22 del ruolo generale
T R A
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. I. Parte_1
Sposito, presso il cui studio in Brusciano (Na) alla via Camillo Cucca, 295, elett.te domicilia
C O N T R O
– in persona del leg. rapp.te p.t. Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 2.2.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato quale lsu, sin dal 1996, per l'ente locale resistente;
che la non aveva provveduto alla consegna dei progetti e di aver ottenuto CP_1 copia di delibera n. 82/14, contenente indicazioni delle attività destinate agli lsu;
di avere, dal 2012, svolto attività di supporto alla titolare di posizione organizzativa in materia di servizio civile, dott.ssa ;
di aver svolto le Per_1 attività indicate in ricorso. Tanto premesso, assumendo a natura subordinata del rapporto intercorso con parte resistente, concludeva per la condanna di CP_1 al pagamento della somma di euro 91.316,41 a titolo di differenze
[...] retributive per il periodo 2017/21 e di euro 51.633,23 a titolo di t.f.r. per il periodo 1995/21. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva parte resistente.
1
Il ricorso non merita accoglimento.
La disciplina degli LSU si è caratterizzata per il susseguirsi di testi normativi costituiti, in origine, dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, poi in parte abrogato dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 10, comma 3, e definitivamente soppresso del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 34, comma 1, lett. d). I progetti in cui tali lavoratori - cosiddetti soggetti utilizzati - sono impiegati possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, e dalle cooperative sociali, i quali sono dunque denominati "enti utilizzatori".
Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 7, prevedeva l'utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili: "Le amministrazioni pubbliche (...), possono svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. d (prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7) mediante
l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale (...), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione". Il D.Lgs. n. 81 del
2000, si applica ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
ai sensi dell'art. 4, l'utilizzo
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