Trib. Firenze, sentenza 05/01/2024, n. 32

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 05/01/2024, n. 32
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 32
Data del deposito : 5 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 2866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Daniela Garufi Presidente dott. Lucia Schiaretti Giudice Relatore dott. Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOZZI Controparte_1 C.F._1
IACOPO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOZZI
IACOPO;

PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAZZERI Controparte_2 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAZZERI ELENA;

PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previo ogni adempimento di legge, Controparte_1
ed ogni azione e domanda avversaria respinta a) emettere sentenza immediata sul vincolo coniugale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes in
Impruneta l'1.12.2007;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore e per Per_1
l'effetto prevedere un calendario di permanenza della figlia con i genitori come previsto nella sentenza di separazione del 2.2.2022 resa inter partes con l'incremento di almeno un giorno la settimana dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente col padre o nella diverse modalità che risulteranno di giustizia;
c) confermare un contributo al mantenimento a carico del padre a favore della figlia da corrispondere nelle mani della madre di euro 200,00 mensile con rivalutazione istat annuale oltre il 50% delle spese straordinarie solo a condizione che siano preventivamente concordate e che vengono comunque individuate nel Protocollo del Tribunale di
Firenze;
d) non prevedere alcun assegno ex art. 5 L. 898/1970 e succ. modif.;
ammettere le istanze istruttorie proposte nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c., che devono considerarsi qui integralmente trascritte. Con vittoria di spese di lite. per Voglia il Tribunale 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio concordatario a suo tempo contratto dai sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1
2. disporre in via condivisa tra i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre e con possibilità per il Per_1
padre di tenerla con se un fine settimana alternato, dal venerdi sera al martedi mattina con accompagnamento a scuola, ed un giorno infrasettimanale, che si indica nel lunedi, con pernottamento, nella settimana in cui trascorre il week-end con la madre, oltre a due Per_1
settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo ed una nel periodo invernale. Durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore, alternando le principali Per_1 festività, ad anni alterni mentre nel periodo pasquale alternerà con l'uno e l'altro genitore tre giorni comprensivi della Pasqua e tre giorni comprensivi del Lunedi dell'Angelo. 3. porre a carico del sig. un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 800,00, Controparte_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie, comprese quelle sportive, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia, residuando il 30% a carico della sig.ra 4. disporre a CP_2
carico del sig. il versamento, in favore della Sig.ra di un Controparte_1 Controparte_2 assegno divorzile che si riterrà di giustizia ma comunque non inferiore ad € 500,00 mensili, stante la differenza dei redditi tra le parti e l'apporto della Sig.ra alla vita familiare, da CP_2 pagina 2 di 8 Org_ versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici per le motivazioni gia argomentate nei precedenti atti difensivi. 5. stante l'imminente scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dei tempi consentiti per
l'emanazione di un provvedimento, laddove il Giudice lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede che disponga la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi delle parti. 6. Ai fini della decisione e per determinare il patrimonio ereditato dal sig. si chiede anche che il CP_1
Giudice ordini a controparte l'esibizione della denuncia di successione. Con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio contratto in Impruneta, il 1 dicembre 2017, con e dal Controparte_2
quale è nata la figlia in data 20 agosto 2009. Per_1
Ha dedotto che: sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacchè il Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione personale in data 25 febbraio 2020 e sentenza definitiva il 22 febbraio 2022. Non vi sono, invece, i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile giacchè la durante il CP_2
matrimonio, non ha mai messo
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