Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 1371
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Testo completo
Proc. n. 588/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 8 dicembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Gori, Ilaria Ottolini e Gabriele Da Ponte A Parte_1 Quarto, giusta procura speciale versata nel fascicolo telematico da intendersi in uno con il ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei predetti difensori sito in Lucca al Viale Puccini Trav. XI n. 134/E;
RICORRENTE E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Mariani ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale costituito dalla casella pec del suddetto legale - pec
-, giusta procura speciale depositata telematicamente unitamente Email_1 alla memoria;
RESISTENTE E (C.F. e P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_2 P.IVA_1 Via Bellatalla n.1, loc. Ospedaletto, 56121 – Pisa, contumace;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.2.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL 27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL Controparte_3 12.03.1980 (art. 10), accertare e dichiarare il diritto del Sig. Controparte_3 Parte_1 all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condannare la società al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate a tale titolo, nel periodo 2017-2021, nella misura di Euro, € 1.045,77, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo antecedente e successivo a quello oggetto di causa. Con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso: con condanna della società Controparte_1
alla refusione delle spese di lite, oltre rimborso generale iva e cpa come per legge”.
[...]
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza della pretesa avversaria e chiedendo al Tribunale adito di rigettare il ricorso, e, comunque, di condannare la a manlevare di quanto essa fosse in ipotesi Controparte_2 Controparte_1 chiamata a pagare al ricorrente, in ragione di questa causa, per il periodo antecedente al 1° novembre 2021;
vinte le spese.
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3. Autorizzata dal Tribunale ex art. 420, co. 9 c.p.c. la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_2 non si è costituita in giudizio e, vista la ritualità della notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo, all'udienza del 1.3.2024 il Tribunale ne ha dichiarata la contumacia.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 8 dicembre 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
6. A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente ha dedotto che:
- dal 22.10.2012 sino al 30.10.2021, è stato dipendente della società (doc. 1), Controparte_2 azienda attiva nel settore del trasporto pubblico locale, concessionaria del predetto servizio nell'ATO della regione Toscana, con mansione di operatore di esercizio, contrattualmente inquadrato nel livello 2 del C.C.N.L. Autoferrotranviario, parametro 158;
- il ricorrente, dal 1° novembre 2021 ad oggi svolge la propria attività lavorativa, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze della società (doc. 2), stante il Controparte_1 subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.08.2020 (doc. 3);
- dal 2017 al 2021 il ricorrente ha goduto di n. 136 giorni di ferie (doc. 4), per i quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante al medesimo poiché il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, ha omesso di includere l'indennità di prestazione e l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
- la pretesa economica è quantificabile in € 1.045,77, tenuto conto che l'indennità di prestazione per ogni giorno di lavoro effettivo era pari ad € 7,15 nel 2017, ad € 7,20 nel 2018 e nel 2019, ad € 7,35 nel 2020 e € 6,80 nel 2021;
che l'indennità di turnista ammontava ad € 0,52 pro die e che nel periodo 2017-2021 il lavoratore aveva fruito di n. 136 giorni di ferie.
7. Si dà atto che nelle more del giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva, rispetto alla quale è, pertanto, cessata la materia del contendere.
8. Il ricorrente, pertanto, - dipendente di e, in precedenza, di CTT -, chiede nel Controparte_1 presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite negli anni dal 2017 al 2021, computandovi anche la cd. indennità di prestazione CTT e l'indennità turnista, giusta la direttiva comunitaria 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
9. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
10. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
11. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche
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