Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 4235
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Testo completo
proc. n. 12896/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato alla parte ricorrente come da provvedimento reso in data 24/04/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12896 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, C.F._1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
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conclusioni di parte ricorrente: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, preliminarmente: in via principale annullare il provvedimento prot. nr. 424/2023 perché adottato in violazione di legge per la mancata notifica del preavviso di diniego ex art. 10 bis, l. n. 241/90;
in subordine sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 150/2011, stante il gravissimo pregiudizio recato ai diritti fondamentali del ricorrente anche in considerazione della fondatezza delle ragioni dallo stesso addotte;
nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1, 1.1 e art. 5 co. 6 del d. lgs. n. 286/98 ed ordinare all'autorità amministrativa, fissando termine, il rilascio del relativo permesso di soggiorno in suo favore”;
conclusioni di parte resistente: “Voglia l'adito Tribunale di Torino, in via cautelare: - revocare la concessa tutela cautelare poiché non sono stati né rappresentati né provati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale e nel merito: - rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 11/04/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 424/2023, reso in data 17/05/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 13/06/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 14/10/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 06/07/2023 e depositato il giorno 07/07/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 10, non numerata, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 17/07/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 30/01/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 6 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 01/02/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
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Il Collegio, con provvedimento reso in data 24/04/2024, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c., invitando il ricorrente a documentare, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza in questione, la prosecuzione del rapporto di lavoro asseritamente iniziato in data 01/07/2023.
**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione internazionale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , CP_1 che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, «ha ritenuto che non sussistano i presupposti per la protezione speciale in considerazione della non sufficiente allegazione con riferimento all'effettivo inserimento sociale in Italia e in particolare con riferimento all'inserimento lavorativo, in relazione al quale non [sono stati ritenuti] sufficienti i documenti prodotti, né il regolare contratto di locazione risulta, di per sé, sufficiente a fondare i presupposti per una effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano nel 2015, di aver proposto istanza di protezione internazionale e che quest'ultima
[è] stata rigettata dalle autorità competenti;
al contempo, lo stesso [ha fatto] presente di aver frequentato corsi di lingua e di parlare e comprendere correttamente l'italiano, di aver sempre svolto varie attività lavorative e di essere ancora impegnato in tali attività perché regolarmente assunto con contratto. … [ha dedotto] di essere integrato dal punto di vista sociale anche perché, dopo la separazione con la cittadina italiana con la quale era precedentemente unito in matrimonio (doc. n. 12 - ad oggi in fase di divorzio;
causa R.G. n. 3585/2023, Trib. To.), [ha] conosciuto la sua attuale compagna, la RA PT
( ) che soggiorna regolarmente in Italia come rifugiata, e dalla loro
[...] C.F._2 relazione sentimentale in data 22.06.2021 [è] nato a [...] figlio, il piccolo CP_1 Persona_1
( ). … infine, [ha esposto] che la famiglia convive unita nell'appartamento C.F._3 condotto in locazione con regolare contratto intestato a Lui, di essere immune da precedenti penali e di non voler far ritorno in Nigeria perché come Ufficiale di Polizia [ha] già rischiato la vita essendo stato gravemente ferito in occasione di uno scontro a fuoco contro alcuni terroristi del gruppo jihadista CP_2
» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha dunque argomentato in ordine: a) alla
[...]
«invalidità del provvedimento impugnato per mancata notifica della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, l. n. 241/90» (pagg. 3-5, non numerate, del ricorso);
b) al suo «diritto … al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1, 1.1 e art. 5 co. 6, d. lgs. n. 286/98 come formulati dal d. l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020 ed al rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 32 co. 3, d. lgs. n. 25/2008» (pagg. 5-9, non numerate, del ricorso), evidenziando, in particolare, di essere presente in Italia da più di otto anni e di essere «attualmente assunto a tempo pieno ed indeterminato (doc. n. 6) percependo una retribuzione più che dignitosa in misura idonea a provvedere al proprio sostentamento ed al mantenimento della sua famiglia (…) con riferimento alla stipula del contratto di locazione (doc. n. 8), che … è invece indice di
- 3 - positivo inserimento sociale se considerato … come affermazione dell'autonomia abitativa che permette l'emancipazione dal sistema assistenziale e lo sviluppo della vita nella dimensione privata e familiare. (…) che [suo] figlio … è nato in [...] ed in caso di [suo] rimpatrio … la sua compagna, regolarmente soggiornante sul territorio italiano, non sarebbe certamente disposta a sacrificare anche la qualità di vita di loro figlio facendolo crescere nel contesto nigeriano» (pagg. 8-9, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha meglio rappresentato, in punto di fatto, che «il sig. Pt_1 il quale ha dichiarato di essere entrato clandestinamente in Italia nel 2015, ha presentato in quel medesimo anno istanza di riconoscimento di protezione internazionale per la quale la Commissione territoriale di ha dato parere negativo nel 2017. Il Questore, a fronte del parere negativo vincolante della CT, CP_1 respingeva l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata: provvedimenti che non risultano impugnati. Nel 2018, l'odierno presentava nuova istanza rilascio di permesso di soggiorno, sempre per asilo politico, che successivamente chiedeva fosse trasformata in motivi di famiglia dopo