Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 18850
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35169/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: autorizzazione alla rettifica anagrafica per adeguamento del sesso
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico presso il Tribunale, Parte_3
e n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , premesso che il figlio Persona_1 aveva fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile e vivendo con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale tanto da subire episodi di bullismo;
che, a tal fine, avevano preso contatti con il
Centro di Coordinamento Regionale per le Problematiche Sanitarie relative all'Identità di Genere (CRIG) dell'Ospedale “Careggi” di Firenze;
che gli specialisti psicologi ed endocrinologici, con relazione psico-diagnostica del
20.3.23, avevano rilevato la sussistenza di un quadro di disforia di genere;
chiedevano di essere autorizzati a richiedere la rettifica anagrafica del sesso del figlio da maschile a femminile con conseguente ordine all'ufficiale di Stato Civile ad effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso sostituendo il prenome da “ ” a “ ”. Per_1 Per_2
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, all'udienza del 20.2.24, venivano sentiti i ricorrenti ed il minore, personalmente presente, che concludevano chiedendo l'accoglimento della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, il G.I. riservava la decisione al Collegio.
Con ordinanza dell'8.4.2024, il Tribunale, ritenuta la necessità di disporre approfondimento istruttorio, disponeva consulenza psicodiagnostica d'ufficio.
Acquisiti gli esiti del disposto approfondimento, all'udienza dell'8.10.2024, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile dell'atto di nascita con conseguente cambio del prenome deve essere accolta.
E' in atti la relazione psicodiagnostica del 20.3.23 effettuata presso l'Azienda
Ospedaliera Careggi, a firma delle dott.sse (psicologa e Persona_3 psicoterapeuta) e (specialista in endocrinologia), dalla quale Persona_4 emergeva che: “ presenta un quadro di Disforia/Incongruenza Parte_4 di genere, di cui è perfettamente consapevole. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che vive stabilmente in Per_2 ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente ”.
La consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dalla professionista psicologa incaricata con l'ausilio di esperti per la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35169/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: autorizzazione alla rettifica anagrafica per adeguamento del sesso
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico presso il Tribunale, Parte_3
e n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , premesso che il figlio Persona_1 aveva fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile e vivendo con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale tanto da subire episodi di bullismo;
che, a tal fine, avevano preso contatti con il
Centro di Coordinamento Regionale per le Problematiche Sanitarie relative all'Identità di Genere (CRIG) dell'Ospedale “Careggi” di Firenze;
che gli specialisti psicologi ed endocrinologici, con relazione psico-diagnostica del
20.3.23, avevano rilevato la sussistenza di un quadro di disforia di genere;
chiedevano di essere autorizzati a richiedere la rettifica anagrafica del sesso del figlio da maschile a femminile con conseguente ordine all'ufficiale di Stato Civile ad effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso sostituendo il prenome da “ ” a “ ”. Per_1 Per_2
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, all'udienza del 20.2.24, venivano sentiti i ricorrenti ed il minore, personalmente presente, che concludevano chiedendo l'accoglimento della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, il G.I. riservava la decisione al Collegio.
Con ordinanza dell'8.4.2024, il Tribunale, ritenuta la necessità di disporre approfondimento istruttorio, disponeva consulenza psicodiagnostica d'ufficio.
Acquisiti gli esiti del disposto approfondimento, all'udienza dell'8.10.2024, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile dell'atto di nascita con conseguente cambio del prenome deve essere accolta.
E' in atti la relazione psicodiagnostica del 20.3.23 effettuata presso l'Azienda
Ospedaliera Careggi, a firma delle dott.sse (psicologa e Persona_3 psicoterapeuta) e (specialista in endocrinologia), dalla quale Persona_4 emergeva che: “ presenta un quadro di Disforia/Incongruenza Parte_4 di genere, di cui è perfettamente consapevole. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che vive stabilmente in Per_2 ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente ”.
La consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dalla professionista psicologa incaricata con l'ausilio di esperti per la
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