Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 13
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Testo completo
N. R.G. 7654/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7654 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
TENUTA DI COSTANZO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA, AN RO,
PI SE opponenti, con gli avv.ti Francesco Trovato, Stefano Cappellu e Leonardo Cocco
e
INTESA SANPAOLO S.P.A. (incorporante UBI LEASING S.P.A.) opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.7.2024 e, perciò, per parte opponente, come da atto di citazione e, per parte opposta, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
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Con decreto ingiuntivo n. 1709 ord. in data 18.5.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a
Tenuta Di AN s.r.l. Società Agricola (da ora, per brevità, Tenuta di AN), nonché ai fideiussori TT RO e US ES, di pagare in favore della ricorrente UB Leasing
s.p.a. (da ora, UB), la somma di € 69.776,50=, oltre interessi e spese, quale penale dovuta a seguito della risoluzione del contratto di leasing n. 55191/LI, stipulato da UB in data 29.1.2007 (poi incorporata per fusione in Intesa Sanpaolo s.p.a. - da ora, Intesa) con la utilizzatrice Tenuta Di
AN ed avente ad oggetto “attrezzature per la realizzazione di cantina”.
Avverso detto decreto, notificato in data 29.5.2020, hanno proposto tempestiva opposizione Tenuta Di
AN, la RO e la ES con atto di citazione notificato in data 7.7.2020.
Le opponenti hanno contestato sotto vari profili la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria da
UB, invocando, in particolare: i) la prescrizione del credito per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 2948, n. 3 e 2946 c.c;
ii) la “decadenza ex art. 1957 c.c. maturata nei confronti dell'opponente RO TT” iii) l'“illegittimo frazionamento del credito” con
“conseguente improcedibilità della domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse “revocare il decreto ingiuntivo n. 1709/2020, emesso dal Tribunale di Brescia, nella persona del G.U. dott. Davide Scaffidi, in data 15 maggio 2020 nei confronti di Tenuta Di AN S.r.l. società agricola, RO TT e ES US”.
UB si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha concluso perché il tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, volesse
“respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Con ordinanza in data 15.12.2020 il g.i. ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da UB.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4.7.2024 sulle conclusioni precisate delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di prescrizione.
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Per giurisprudenza costante “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella
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