Trib. Ravenna, sentenza 27/01/2025, n. 53

TRIB Ravenna
Sentenza
27 gennaio 2025
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TRIB Ravenna
Sentenza
27 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 27/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 53
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 1432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432 /2023 promossa da:

CE AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. BACCHI ALESSANDRO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA RAVENNA (C.F. 02483810392), con il patrocinio dell'Avv. ASSOGNA ANGELA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da RC ES, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Guglielmi Logistica s.r.l., avverso l'ordinanza- ingiunzione protocollo n. 2023/0098893/P del 12/04/2023, emessa dalla Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica.
Con tale ordinanza era stata applicata la sanzione di €. 3.000,00 (oltre spese per
€. 36,65) per la violazione dell'art. 6, co. 3, d.lgs. 193/2006, in quanto la Guglielmi Logistica s.r.l. (operatore del settore alimentare) aveva effettuato il trasporto di alimenti (farina destinata ad uso alimentare) senza la dovuta notificazione alla AUSL competente.
1


Parte opponente ha eccepito il difetto di motivazione della ordinanza e la insussistenza della violazione di cui all'art. 6, co. 3, d.lgs. 193/2006.
In particolare, quanto alla violazione contestata, ha esposto:
- che il trasporto di alimenti, oggetto di contestazione, era stato effettuato dalla Guglielmi Logistica s.r.l. con il veicolo cisterna targato XA096KP (precedentemente targato AB57376) intestato alla F.LL Guglielmi s.n.c., ancorché in uso alla Guglielmi Logistica s.r.l. in forza di contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le stesse e regolarmente registrato;

- che la F.LL Guglielmi s.n.c. (società concedente e proprietaria della cisterna utilizzata per il trasporto) era regolarmente registrata come impresa alimentare;

- che solo con riferimento alla intestataria del mezzo di trasporto (unica titolare di autorizzazione sanitaria), ossia la F.LL Guglielmi s.n.c., avrebbe dovuto essere effettuato il controllo circa il possesso della DIA mentre la Guglielmi logistica s.r.l. non avrebbe dovuto provvedere ad alcuna notifica/comunicazione.
Tanto premesso, ha chiesto di annullare la ordinanza-ingiunzione o, in subordine, di rideterminare la sanzione nel minimo edittale, con vittoria di spese.
La A.U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica Ravenna, costituitasi in giudizio, ha evidenziato la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Ha esposto, in particolare, quanto segue:

1. come verificato dagli agenti accertatori, la Guglielmi Logistica s.r.l. non aveva presentato all'AUSL competente alcuna notifica di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del REG. 852/04;

2. la Guglielmi Logistica s.r.l. era da qualificarsi come operatore del settore sanitario (“OSA”), secondo la definizione fornita dall'art. 3 REG.CE 178/2002;

3. al momento del controllo, la stessa stava svolgendo attività di vettore di farine alimentari per conto della società Molino Pagani, attività rilevante ai fini della applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunitario 852/2004, secondo cui :
<<gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorit competenti>
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