Trib. Perugia, sentenza 06/09/2024, n. 1196
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Testo completo
N. 3301/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3301/2018 R.G. promossa da
HE RI (CF: [...]) rappresentato e difeso, per mandato allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Anna Maria Guerri ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via dei Filosofi 23/b, presso lo studio dell'Avv.
Donatella Panzarola
Opponente nei confronti di
AR S.P.A. (P.Iva 00249960543) in persona del legale rappresentante in carica pro tempore IS RD rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Barbara Calzini, presso il cui studio in
Castiglione del Lago, Via del Progresso 7, è elettivamente domiciliata
Opposta
e nei confronti di HE AN (C.F. [...]) rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Elena Pellegrini presso il cui studio in Grosseto, Via della Pace 76, è elettivamente domiciliato
Chiamato in causa
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.4.2024 tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. , per HE RI l'Avv. Anna Maria Guerri così ha concluso nelle note di udienza depositate in data 29.3.2024 : “ Voglia l'On.le Tribunale di Perugia, in persona del G.I. designato, respinta ogni altra difesa avversaria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. RI HE in favore della società intimante in riferimento alle fatture oggetto del presente giudizio e per l'effetto revocare il D.I. n. 690/2018 qui opposto, per quanto dedotto e provato, con ordine di restituzione di quanto pagato dal Sig. RI HE in relazione alla provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio;
accertare e dichiarare in via subordinata la responsabilità del figlio AN HE circa l'ordine di cui alle fatture di cui si avvale RD PA nel presente giudizioso ogni consequenziale pronunziare per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. RI HE in favore della intimante qui convenuta per quanto rappresentato negli scritti difensivi e risultante dall'istruttoria. Con concessione termini 190 cpc e vittoria di spese e di giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
Per RD S.p.a. l'Avv. Barbara Calzini così ha concluso nelle note di udienza depositate in data 25.3.2024: “…..Nel merito- rigettare l'opposizione promossa dal
HE RI avverso al decreto ingiuntivo n. 690/2018, emesso a favore della
RD PA, perché infondata in fatto e in diritto.
– dichiarare che la soc. RD PA è creditrice del sig. HE RI della somma complessiva di €. 11.022,25, oltre alle spese del giudizio monitorio, – e per
l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 690/18 iscritto al numero di
Ruolo Generale 194/2018 del Tribunale di Perugia. – con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”
pagina 2 di 12 per HE AN l'Avv. Elena Pellegrini così ha concluso nelle note di udienza depositate in data 29.3.2024 : “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare accogliere l'eccezione di questa difesa rilevando l'inammissibilità delle conclusioni così come rassegnate, nell'atto di chiamata in causa, dal sig.
HE RI nei confronti del sig. HE AN perché nuove e mai svolte prima, atteso che il HE RI ES non ha chiesto la chiamata in causa del terzo HE AN per essere manlevato, ma è il Giudice che ha ravvisato
l'opportunità di convocare in giudizio l'odierno comparente per economia processuale con, se del caso, conseguente estromissione dal giudizio del HE
AN ES;
- in via subordinata, nel merito, Voglia respingere tutte le domande svolte nei confronti del HE AN sia dal HE RI che dalla RD s.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Su ricorso depositato da RD S.p.a. il Tribunale di Perugia con decreto n.
690/2018, datato 13.4.2018, depositato in data 13.4.2018 ha ingiunto a HE
RI di pagare l'importo di euro 11.022,25 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura monitoria.
La società ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto in ragione del mancato pagamento del prezzo di alcune forniture di mangime come documentate nelle fatture n. 5597 del 16.5.16 di € 644,41, n. 7584 del 30.06.16 di €.
2.558,40 n. 8124 del 15.07.2016 di €. 758,42;
n. 8506 del 26.07.16 di €. 3.742,40;
n.
9528 del 23.08.16 di €2.157,58, n. 11887 del 20.10.2016 di € 1.252,37, n.12532 del
4.11.16 di €. 777,01 al netto delle note di credito n.7032 del 20.6.16 di € 13,26 ;
n.
8614 del 27.7.16 di €. 530,40, n.112368 del 2.11.16 di €. 394,68, allegate al fascicolo della fase monitoria e rimaste insolute.
1.2 A seguito della notificazione del suindicato decreto ingiuntivo avvenuta in data
30.4.2018/7.5.2018 HE RI ha proposto opposizione con atto notificato in data 7.6.2018, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo in data 12.6.2018 e deducendo che le forniture di mangime oggetto di causa erano state effettuate in
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favore del figlio HE AN titolare di un azienda agricola di allevamento di ovini limitrofa alla propria che avrebbe apposto la propria sottoscrizione in n. 3 delle
7 fatture azionate in giudizio. L'opponente rappresentava che il figlio AN anche in passato si era reso responsabile di scorrettezze ai danni della propria azienda per i quali era stata presentata denuncia alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia successivamente abbandonata. L'opponente riferiva che in data 30.3.2017 aveva provveduto a revocare la delega ad operare sul proprio conto corrente bancario attribuita al figlio AN e che in data 19.5.2017 aveva presentato denuncia di smarrimento del proprio blocchetto degli assegni tra i quali vi era un titolo emesso in favore delle società opposta da esso sottoscritto in bianco ma non riempito nelle altre parti. L'opponente rilevava, inoltre, che nel proprio allevamento utilizzava solamente mangimi biologici mentre le fatture n. ri 11887 del
20.10.2016 e n. 8506 del 26.76.2016 concernevano mangimi non biologici e, pertanto, non avendo mai ordinato né ricevuto le forniture azionate in giudizio chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'On.le Tribunale di
Perugia, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. HE RI in favore della società intimante in riferimento alle fatture di cui trattasi e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto n.
690/2018;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
1.3. La convenuta opposta si è costituita in data 13.11.2018 depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di parte opponente e deducendo di intrattenere rapporti commerciali con
l'opponente ed i suoi tre figli da circa 25 anni fornendo mangimi per ovini alle loro aziende agrarie esercitate su un terreno di proprietà comune ed indivisa ed aventi tutti e quattro in comune il luogo di scarico e consegna dei mangimi. Nel caso di specie la RD S.p.a. aveva ricevuto gli ordini tramite il proprio rappresentante di zona, AU UT, a seguito dei quali aveva effettuato la consegna e emettendo le fatture di vendita mai contestate dall'opponente dal quale aveva ricevuto a mezzo del proprio rappresentante un assegno bancario datato 12.5.2017 dell'importo esatto delle fatture emesse. Detto assegno, tuttavia, era tornato insoluto
pagina 4 di 12
avendo l'opponente presentato denuncia di smarrimento del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3301/2018 R.G. promossa da
HE RI (CF: [...]) rappresentato e difeso, per mandato allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Anna Maria Guerri ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via dei Filosofi 23/b, presso lo studio dell'Avv.
Donatella Panzarola
Opponente nei confronti di
AR S.P.A. (P.Iva 00249960543) in persona del legale rappresentante in carica pro tempore IS RD rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Barbara Calzini, presso il cui studio in
Castiglione del Lago, Via del Progresso 7, è elettivamente domiciliata
Opposta
e nei confronti di HE AN (C.F. [...]) rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Elena Pellegrini presso il cui studio in Grosseto, Via della Pace 76, è elettivamente domiciliato
Chiamato in causa
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.4.2024 tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. , per HE RI l'Avv. Anna Maria Guerri così ha concluso nelle note di udienza depositate in data 29.3.2024 : “ Voglia l'On.le Tribunale di Perugia, in persona del G.I. designato, respinta ogni altra difesa avversaria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. RI HE in favore della società intimante in riferimento alle fatture oggetto del presente giudizio e per l'effetto revocare il D.I. n. 690/2018 qui opposto, per quanto dedotto e provato, con ordine di restituzione di quanto pagato dal Sig. RI HE in relazione alla provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio;
accertare e dichiarare in via subordinata la responsabilità del figlio AN HE circa l'ordine di cui alle fatture di cui si avvale RD PA nel presente giudizioso ogni consequenziale pronunziare per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. RI HE in favore della intimante qui convenuta per quanto rappresentato negli scritti difensivi e risultante dall'istruttoria. Con concessione termini 190 cpc e vittoria di spese e di giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
Per RD S.p.a. l'Avv. Barbara Calzini così ha concluso nelle note di udienza depositate in data 25.3.2024: “…..Nel merito- rigettare l'opposizione promossa dal
HE RI avverso al decreto ingiuntivo n. 690/2018, emesso a favore della
RD PA, perché infondata in fatto e in diritto.
– dichiarare che la soc. RD PA è creditrice del sig. HE RI della somma complessiva di €. 11.022,25, oltre alle spese del giudizio monitorio, – e per
l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 690/18 iscritto al numero di
Ruolo Generale 194/2018 del Tribunale di Perugia. – con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”
pagina 2 di 12 per HE AN l'Avv. Elena Pellegrini così ha concluso nelle note di udienza depositate in data 29.3.2024 : “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare accogliere l'eccezione di questa difesa rilevando l'inammissibilità delle conclusioni così come rassegnate, nell'atto di chiamata in causa, dal sig.
HE RI nei confronti del sig. HE AN perché nuove e mai svolte prima, atteso che il HE RI ES non ha chiesto la chiamata in causa del terzo HE AN per essere manlevato, ma è il Giudice che ha ravvisato
l'opportunità di convocare in giudizio l'odierno comparente per economia processuale con, se del caso, conseguente estromissione dal giudizio del HE
AN ES;
- in via subordinata, nel merito, Voglia respingere tutte le domande svolte nei confronti del HE AN sia dal HE RI che dalla RD s.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Su ricorso depositato da RD S.p.a. il Tribunale di Perugia con decreto n.
690/2018, datato 13.4.2018, depositato in data 13.4.2018 ha ingiunto a HE
RI di pagare l'importo di euro 11.022,25 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura monitoria.
La società ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto in ragione del mancato pagamento del prezzo di alcune forniture di mangime come documentate nelle fatture n. 5597 del 16.5.16 di € 644,41, n. 7584 del 30.06.16 di €.
2.558,40 n. 8124 del 15.07.2016 di €. 758,42;
n. 8506 del 26.07.16 di €. 3.742,40;
n.
9528 del 23.08.16 di €2.157,58, n. 11887 del 20.10.2016 di € 1.252,37, n.12532 del
4.11.16 di €. 777,01 al netto delle note di credito n.7032 del 20.6.16 di € 13,26 ;
n.
8614 del 27.7.16 di €. 530,40, n.112368 del 2.11.16 di €. 394,68, allegate al fascicolo della fase monitoria e rimaste insolute.
1.2 A seguito della notificazione del suindicato decreto ingiuntivo avvenuta in data
30.4.2018/7.5.2018 HE RI ha proposto opposizione con atto notificato in data 7.6.2018, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo in data 12.6.2018 e deducendo che le forniture di mangime oggetto di causa erano state effettuate in
pagina 3 di 12
favore del figlio HE AN titolare di un azienda agricola di allevamento di ovini limitrofa alla propria che avrebbe apposto la propria sottoscrizione in n. 3 delle
7 fatture azionate in giudizio. L'opponente rappresentava che il figlio AN anche in passato si era reso responsabile di scorrettezze ai danni della propria azienda per i quali era stata presentata denuncia alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia successivamente abbandonata. L'opponente riferiva che in data 30.3.2017 aveva provveduto a revocare la delega ad operare sul proprio conto corrente bancario attribuita al figlio AN e che in data 19.5.2017 aveva presentato denuncia di smarrimento del proprio blocchetto degli assegni tra i quali vi era un titolo emesso in favore delle società opposta da esso sottoscritto in bianco ma non riempito nelle altre parti. L'opponente rilevava, inoltre, che nel proprio allevamento utilizzava solamente mangimi biologici mentre le fatture n. ri 11887 del
20.10.2016 e n. 8506 del 26.76.2016 concernevano mangimi non biologici e, pertanto, non avendo mai ordinato né ricevuto le forniture azionate in giudizio chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'On.le Tribunale di
Perugia, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. HE RI in favore della società intimante in riferimento alle fatture di cui trattasi e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto n.
690/2018;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
1.3. La convenuta opposta si è costituita in data 13.11.2018 depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di parte opponente e deducendo di intrattenere rapporti commerciali con
l'opponente ed i suoi tre figli da circa 25 anni fornendo mangimi per ovini alle loro aziende agrarie esercitate su un terreno di proprietà comune ed indivisa ed aventi tutti e quattro in comune il luogo di scarico e consegna dei mangimi. Nel caso di specie la RD S.p.a. aveva ricevuto gli ordini tramite il proprio rappresentante di zona, AU UT, a seguito dei quali aveva effettuato la consegna e emettendo le fatture di vendita mai contestate dall'opponente dal quale aveva ricevuto a mezzo del proprio rappresentante un assegno bancario datato 12.5.2017 dell'importo esatto delle fatture emesse. Detto assegno, tuttavia, era tornato insoluto
pagina 4 di 12
avendo l'opponente presentato denuncia di smarrimento del
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