Trib. Gorizia, sentenza 30/07/2024, n. 179
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 922/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
TE RD (C.F. [...]) e NS IO (C.F.: [...]), entrambi assistiti e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Maurizio Savarese del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore mauriziosavarese@pecavvpa.it
Parti attrici
e
SOREC S.R.L. (P.IVA 02525220758), in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto di LEX S.R.L., assistito e difeso, giusta procura agli atti dall'Avv. Clara Gualtieri del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore clara.gualtieri@milano.pecavvocati.it
Parte convenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di conto corrente bancario
CONCLUSIONI:
Per parti attrici: disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: - DICHIARARE, con sentenza, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G. Decr. Ing. emesso in data 16.07.2022, dal Giudice unico presso il Tribunale ordinario di Gorizia, Sezione civile, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 678/2022 R.G.I., depositato il 18.07.2022 e così notificato il giorno 01 agosto 2022, a mezzo del quale è stato ingiunto ai sigg.ri ZO TE e HI ON di corrispondere, entro giorni 40 dalla notifica, la somma di € 13.392,89#, oltre interessi legali, nonché anticipazioni per € 145,50# e competenze per € 650,00# oltre spese generali IVA e CPA., per essere stato emesso da Giudice incompetente per territorio, ossia in violazione dei criteri prescritti dagli artt. 18, 19, 20 e 33 del codice di rito, indicando, di contro, come giudice competente, il Tribunale civile di Palermo;
2) ACCOGLIERE l'opposizione avanzata dai sig.ri ZO TE e HI ON e, per l'effetto: - RITENERE E DICHIARARE, nullo e/o inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G.D.I. emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16.07.2022, per evidente difetto di legittimazione attiva, in capo al cessionario del credito, nonche' per la mancata prova, in capo ai debitori
1 ceduti, della conoscenza fattuale dell'avvenuta cessione, in particolare che specificatamente il loro debito venne ceduto a controparte;
- RITENERE E DICHIARARE, quindi, insussistente la pretesa creditoria di Sorec S.r.l. così come vantata, non in proprio, bensì in nome e per conto di Lex S.r.l. nei riguardi dei sigg.ri ZO TE e HI ON, attesa la sua totale infondatezza, in fatto ed in diritto, in quanto non dovute le somme ingiunte, in particolare per carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto;
- RITENERE E DICHIARARE nullo e/o inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G.D.I. emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16.07.2022, sotto il duplice profilo dell'an e del quantum, ossia per illegittima applicazione, sia di tassi di interesse ultralegali, mai validamente convenuti, oltreche' di commissioni e spese illegittime, sia per la capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge (c.d. Anatocismo).
Per parte convenuta: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente per i motivi dedotti in narrativa;
- concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione per l'intero ammontare, non essendo l'opposizione proposta da controparte di pronta soluzione né fondata su idonea prova scritta;
- assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010, una volta che avvenga la pronuncia dell'Ill.mo Giudice in ordine alla sopraddetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto di cui all'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 265/2022 (R.G. 678/2022) del Tribunale di Gorizia, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare IO ON (C.F. [...]) e RD TE (C.F. [...]), in solido tra loro, al pagamento in favore di LEX S.r.l., rappresentata nel presente giudizio da SOREC S.r.l., della somma di Euro 13.392,89=, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di LEX S.r.l., rappresentata nel presente giudizio da SOREC S.r.l., di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in narrativa. Con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 265/2022 emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16/07/2022, SOREC S.R.L., in nome e per conto di LEX S.R.L., ha ingiunto ad NS IO e a ON RD, tra loro in solido, il pagamento della somma € 13.392,89, oltre interessi legali e spese della procedura. A sostegno della domanda monitoria, SOREC S.R.L. allegava: a) che CA Monte dei Paschi di Siena SP vantava alla data del 23/12/2019 nei confronti di IO- RD credito per € 13.392,89 in forza rapporto di conto corrente n. 631242,64, come da estratti conti certificati prodotti;
b) che la CA MPS comunicava il 27/03/2019 il trasferimento a contenzioso dell'esposizione debitoria;
c) che in data 06/06/2019 CA MPS provvedeva a comunicare la chiusura del rapporto di conto corrente;
d) che CA MPS, con contratto del 23/12/2019, cedeva il credito in parola ad Aporti S.R.L., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
e) che a sua volta Aporti S.R.L. cedeva, sempre nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito in parola in data 04/02/2020 a LEX SRL, la quale, con atto del 31/03/2020, conferiva a SOREC SRL
2
procura speciale per la riscossione, la gestione, l'amministrazione, l'incasso ed il recupero dei crediti di cui alla predetta operazione di cartolarizzazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, TE RD e NS IO hanno proposto tempestiva opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo. In particolare, gli opponenti hanno allegato: a) di aver stipulato, nella seconda metà del 2008, presso la filiale di CA Monte dei Paschi di Siena di Palermo, Via Libertà n. 9, contratto cointestato di apertura conto corrente anticipo n. 12043.88;
b) di aver concordato, nel 2013 e a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 6.000,00, con l'ufficio legale della suddetta banca la definizione della posizione mediante il pagamento di una somma a saldo e stralcio;
c) di non aver ricevuto alcuna formalizzazione di tale proposto e di aver inviato in data 12/03/2015 raccomandata per definire la propria posizione, senza esito alcuno;
d) di aver provveduto alla chiusura del conto corrente agli inizi del mese di gennaio 2017, versando la somma di € 600,00, dichiarandosi nuovamente disposti a definire bonariamente la vertenza;
e) di aver formulato altra proposta transattiva il 22/11/2017;
f) che tale proposta rimaneva senza riscontro;
g) che NS IO, Militare della Guardia di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 922/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
TE RD (C.F. [...]) e NS IO (C.F.: [...]), entrambi assistiti e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Maurizio Savarese del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore mauriziosavarese@pecavvpa.it
Parti attrici
e
SOREC S.R.L. (P.IVA 02525220758), in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto di LEX S.R.L., assistito e difeso, giusta procura agli atti dall'Avv. Clara Gualtieri del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore clara.gualtieri@milano.pecavvocati.it
Parte convenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di conto corrente bancario
CONCLUSIONI:
Per parti attrici: disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: - DICHIARARE, con sentenza, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G. Decr. Ing. emesso in data 16.07.2022, dal Giudice unico presso il Tribunale ordinario di Gorizia, Sezione civile, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 678/2022 R.G.I., depositato il 18.07.2022 e così notificato il giorno 01 agosto 2022, a mezzo del quale è stato ingiunto ai sigg.ri ZO TE e HI ON di corrispondere, entro giorni 40 dalla notifica, la somma di € 13.392,89#, oltre interessi legali, nonché anticipazioni per € 145,50# e competenze per € 650,00# oltre spese generali IVA e CPA., per essere stato emesso da Giudice incompetente per territorio, ossia in violazione dei criteri prescritti dagli artt. 18, 19, 20 e 33 del codice di rito, indicando, di contro, come giudice competente, il Tribunale civile di Palermo;
2) ACCOGLIERE l'opposizione avanzata dai sig.ri ZO TE e HI ON e, per l'effetto: - RITENERE E DICHIARARE, nullo e/o inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G.D.I. emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16.07.2022, per evidente difetto di legittimazione attiva, in capo al cessionario del credito, nonche' per la mancata prova, in capo ai debitori
1 ceduti, della conoscenza fattuale dell'avvenuta cessione, in particolare che specificatamente il loro debito venne ceduto a controparte;
- RITENERE E DICHIARARE, quindi, insussistente la pretesa creditoria di Sorec S.r.l. così come vantata, non in proprio, bensì in nome e per conto di Lex S.r.l. nei riguardi dei sigg.ri ZO TE e HI ON, attesa la sua totale infondatezza, in fatto ed in diritto, in quanto non dovute le somme ingiunte, in particolare per carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto;
- RITENERE E DICHIARARE nullo e/o inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G.D.I. emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16.07.2022, sotto il duplice profilo dell'an e del quantum, ossia per illegittima applicazione, sia di tassi di interesse ultralegali, mai validamente convenuti, oltreche' di commissioni e spese illegittime, sia per la capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge (c.d. Anatocismo).
Per parte convenuta: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente per i motivi dedotti in narrativa;
- concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione per l'intero ammontare, non essendo l'opposizione proposta da controparte di pronta soluzione né fondata su idonea prova scritta;
- assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010, una volta che avvenga la pronuncia dell'Ill.mo Giudice in ordine alla sopraddetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto di cui all'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 265/2022 (R.G. 678/2022) del Tribunale di Gorizia, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare IO ON (C.F. [...]) e RD TE (C.F. [...]), in solido tra loro, al pagamento in favore di LEX S.r.l., rappresentata nel presente giudizio da SOREC S.r.l., della somma di Euro 13.392,89=, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di LEX S.r.l., rappresentata nel presente giudizio da SOREC S.r.l., di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in narrativa. Con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 265/2022 emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16/07/2022, SOREC S.R.L., in nome e per conto di LEX S.R.L., ha ingiunto ad NS IO e a ON RD, tra loro in solido, il pagamento della somma € 13.392,89, oltre interessi legali e spese della procedura. A sostegno della domanda monitoria, SOREC S.R.L. allegava: a) che CA Monte dei Paschi di Siena SP vantava alla data del 23/12/2019 nei confronti di IO- RD credito per € 13.392,89 in forza rapporto di conto corrente n. 631242,64, come da estratti conti certificati prodotti;
b) che la CA MPS comunicava il 27/03/2019 il trasferimento a contenzioso dell'esposizione debitoria;
c) che in data 06/06/2019 CA MPS provvedeva a comunicare la chiusura del rapporto di conto corrente;
d) che CA MPS, con contratto del 23/12/2019, cedeva il credito in parola ad Aporti S.R.L., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
e) che a sua volta Aporti S.R.L. cedeva, sempre nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito in parola in data 04/02/2020 a LEX SRL, la quale, con atto del 31/03/2020, conferiva a SOREC SRL
2
procura speciale per la riscossione, la gestione, l'amministrazione, l'incasso ed il recupero dei crediti di cui alla predetta operazione di cartolarizzazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, TE RD e NS IO hanno proposto tempestiva opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo. In particolare, gli opponenti hanno allegato: a) di aver stipulato, nella seconda metà del 2008, presso la filiale di CA Monte dei Paschi di Siena di Palermo, Via Libertà n. 9, contratto cointestato di apertura conto corrente anticipo n. 12043.88;
b) di aver concordato, nel 2013 e a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 6.000,00, con l'ufficio legale della suddetta banca la definizione della posizione mediante il pagamento di una somma a saldo e stralcio;
c) di non aver ricevuto alcuna formalizzazione di tale proposto e di aver inviato in data 12/03/2015 raccomandata per definire la propria posizione, senza esito alcuno;
d) di aver provveduto alla chiusura del conto corrente agli inizi del mese di gennaio 2017, versando la somma di € 600,00, dichiarandosi nuovamente disposti a definire bonariamente la vertenza;
e) di aver formulato altra proposta transattiva il 22/11/2017;
f) che tale proposta rimaneva senza riscontro;
g) che NS IO, Militare della Guardia di
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