Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 121

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 121
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 121
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3857/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Silvia Bari- son, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3857/2023 promossa da
EL DE LI Con l'avv. AN MANONI ATTORE/I contro AL VA MO AN MA Con l'avv. PIETRO ALOSI
GIUSEPPE ACCARDI Con l'avv. ANNALISA ROSETI e l'avv. ROSANNA CALVOSA CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: responsabilità civile – altre ipotesi
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza del 28 novembre 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, EL De LI ha con- venuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Venezia, LE LE AL,
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PP DI e VA AR, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di 25.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'onore e alla reputazione, causato dalla pubblicazione del libro “Mau- rizio NI: ambizione, passione, visione”, oltre alla pubblicazione, a spese dei con- venuti e per almeno tre volte, della sentenza integrale sui quotidiani La Gazzetta dello Sport, Giornale di Sicilia, La Repubblica edizione di RM e sui siti Tuttomerca- toweb, Stadionew 24, Mediagol e I Love RM Calcio. Condannandosi inoltre i conve- nuti alla riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa (l.
47/1948). Vinte le spese.
I convenuti, rispettivamente autore (LE LE AL) e intervistati (Giu- seppe DI e VA AR) del volume sub iudice, si costituivano in giu- dizio, contestando la domanda e richiedendone il rigetto per infondatezza in fatto
e in diritto invocando in particolare il proprio diritto di critica, legittimamente eser- citato nel caso di specie.
Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 ss.mm.ii.).
In data 28/11/2024, a seguito di discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per l'attriceNel merito: Accertarsi incidentalmente che il libro UR NI: ambizione, passione, visione” scritto da LE LE AL costituisce diffamazione a mezzo stampa ai danni dell'attrice con particolare riferimento ai passaggi richiamati in narrativa.
Condannarsi pertanto i convenuti in solido tra loro al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi dalla pubblicazione del predetto libro e dalla diffusione del suo contenuto con particolare riferi- mento al pregiudizio patito in termini di danno morale nella misura che viene equitativamente indicata in € 25.000,00 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia. Ordinarsi la
2 pubblicazione, a spese dei convenuti, per almeno tre volte, della sentenza integrale sui quotidiani cartacei La Gazzetta dello Sport, Giornale di Sicilia, La Repubblica edizione di Pa- lermo, e sui siti Tuttomercatoweb, Stadionew 24, Mediagol e I Love RM Calcio.
Condannarsi i convenuti alla ulteriore riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa. Con rifusione di spese e compensi di causa. In via istruttoria: Previa revoca/modifica dell'ordinanza 08.11.2023, disporsi la prova per testi capitolata dall'attrice nella seconda me- moria ex art. 171 ter, c.p.c. datata 29.06.2023, con i testi ivi indicati e con richiesta, nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, di abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati e con altri da indicare. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”;
per i convenuti A. V. AL e G. AR: “riportandosi alla comparsa di risposta del 5.5.2023 ed alle memorie ex art. 171 II e III termine c.p.c. ritenendo inammissibili, impro- ponibili e comunque infondate le domande proposte dall'attrice.
Con vittoria di spese e compensi da destinare in favore del … procuratore antistatario”;
per il convenuto G. DI: nessuno conclude nel termine ex art. art. 189, I co.
n. 1) c.p.c.
Prima dell'udienza erano state tempestivamente depositate da tutte le parti la com- parsa conclusionale e la memoria di replica di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 189 I co.
c.p.c.
*
La domanda attorea è infondata e va respinta.
EL De LI allega di aver subito un danno alla propria reputazione e al pro- prio onore a causa delle dichiarazioni diffamatorie rese dai convenuti nel libro in- titolato “UR NI: ambizione, passione, visione”, distribuito da Amazon.
Il testo, di cui LE LE AL è autore, è stato pubblicato nel 2022 si pro- pone come un omaggio a UR NI, già presidente del RM Calcio,
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e riporta varie interviste a coloro che, a vario titolo, lo hanno affiancato in tale incarico.
Merita in primo luogo ricordare che, pacificamente, UR NI in data
21.07.2002 rileva … il RM che aveva concluso il campionato di B in decima posizione.
Da Venezia sono in molti a seguire il Presidente NI a RM … tra i quali EL
De LI … il Presidente NI al termine della stagione 2003-2004 ottiene la promo- zione in Serie A e in quell'occasione gli viene concessa la cittadinanza onoraria di RM per aver riportato dapprima la squadra in massima serie dopo 31 anni di assenza e poi nelle coppe europee… [Dopo alterne vicende, nel 2019 la squadra subisce dapprima] una penaliz- zazione … per illeciti amministrativi commessi dal 2014 al 2017 e … il 18.10.2019, il falli- mento dichiarato dal Tribunale di RM… [EL De LI era stata] assunta a far data dall'01.12.2002 con contratto di lavoro a tempo indeterminato …come “impiegata ammi- nistrativa” I livello … poi diventata “quadro” e quindi direttore amministrazione finanza e controllo con contratto depositato in Lega): in data 12.07.2018, su proposta dell'allora azionista di maggioranza, UR NI - che da quel momento non ha più fatto parte del CdA dell'U.S. Città di RM S.p.A. -, veniva nominata consigliere di amministrazione assieme alla Signora AN TA NI … e al Dott. VA AR, nominato Presidente del consiglio … a seguito delle dimissioni di quest'ultimo … del 23/26.07.2018 l'odierna attrice viene nominata il 09.08.2018 Presidente del Consiglio di Amministrazione … carica che rico- prirà fino al 20.12.2018 quando cesserà avendo, in precedenza, NI ceduto tutte le azioni dell'U.S. Città di RM alla società inglese Sport PI Group Ltd (che le conferirà il
07.01.2019 nella nuova società denominata RM Football Club S.p.A.) la quale nominerà un proprio CdA in carica dal 20.12.2018 al 18.02.2019 data in cui la stessa società inglese, socio unico di U.S. Città di RM, cederà tutte le azioni alla odierna attrice (doc. 5 - 7): il
CdA dimissionario deliberava di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri di cui due amministratori nelle persone di IN SC e EL De LI, il primo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 8).
4 Quest'ultimo CdA rimane in carica circa due mesi e mezzo, fino al 03.05.2019, quando l'azio- nista unico EL De LI cede l'intero pacchetto azionario a Sporting Network S.r.l. (dei fratelli MO) con contestuale nomina di un CdA espressione della nuova proprietà
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