Trib. Firenze, sentenza 14/03/2024, n. 869

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 14/03/2024, n. 869
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 869
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa S G Presidente
Dott.ssa D G Giudice relatore
Dott.ssa L S Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4903/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
L T che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-

contro

:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'avv. M B B, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
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conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione prevalente Per_1 presso di lei nella casa coniugale sita in Certaldo, via Andrea Costa, 5;
al fine di definire i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, si impegna a cedere la Controparte_1 sua quota del 50% della proprietà dell'immobile suddetto a entro giorni 30 dal Parte_1 passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
si impegna ad avviare entro il mese CP_1 di aprile e poi proseguire un percorso di sostegno psicologico volto a risolvere i suoi problemi di relazione con la figlia e riprendere il rapporto con la stessa;
le parti prevedono sin da ora che la figlia possa stare con il padre a fine settimana alterni e un pomeriggio con cena a settimana;
una settimana durante le vacanze natalizie tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività;
due settimane in periodo estivo previ accordi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
il padre verserà alla madre la somma di € 205,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ;
i genitori sosterranno in pari Org_1 misura le spese straordinarie per entrambe le figlie come da Linee Guida del CNF 2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico. Con spese compensate. Rinunciano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.2022 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
in Certaldo (FI) il 28.8.2010 con dal quale erano nate le figlie Controparte_1
e , rispettivamente il 1.2.2005 ed il 24.4.2010, aggiungendo che i coniugi Per_2 Per_1
si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 22.4.2021 e da allora non si erano riconciliati. Ha rappresentato che, anche a seguito della sentenza di separazione, il padre si era disinteressato delle figlie e , con le quali non aveva ormai Per_2 Per_1 alcun contatto;
era rimasto inadempiente all'obbligo di pagamento della quota del 50% della rata mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale e sin dal novembre 2021 aveva cessato di corrispondere ogni contributo al mantenimento delle figlie. Ha precisato di percepire, quale operaia di una ditta operante nel settore della pelletteria, uno stipendio di circa € 580,00 con il quale doveva pagare l'intera rata di mutuo della somma di € 620,00 mensili, le spese per le utenze dell'abitazione nonché tutte le spese ordinarie e straordinarie per le figlie;
mentre
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