Trib. Velletri, sentenza 15/02/2024, n. 268
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice P G T ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3178 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA con sede in Roma, in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione Dr. elettivamente domiciliata in Roma viale Gorizia n. 52, presso Parte_2
lo studio procuratore Avv. M T, che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma via Faleria n. 17, presso lo studio Controparte_1
dei procuratori Avv. C P e Avv. P d V, che lo rappresentano e difendono
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 114 del 7 aprile 2022, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale
Part di Velletri ha ingiunto a il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.787,26 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché il pagamento delle spese di procedimento.
1.1. Con ricorso depositato il 13 giugno 2022 ha proposto opposizione Parte_1 contro il decreto ingiuntivo emanato, sostenendo l'insussistenza del credito;
l'opponente ha concluso chiedendo al giudice di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Si è costituito in giudizio tardivamente, all'udienza del 20 settembre 2022,
[...]
che ha contestato quando dedotto da parte opponente e domandato, nel merito, il rigetto CP_1
del ricorso.
2. All'udienza del 20 settembre 2022, su istanza di parte, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 29 dicembre 2023 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 gennaio 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, ciascuna insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
3. Parte opponente ha affermato l'insussistenza del credito fatto valere con il ricorso monitorio, per la somma di € 1.787,25 richiesta a titolo di restituzione della indennità sostitutiva del preavviso trattenuta dalla datrice di lavoro.
3.1. L'art. 32 legge 833/1978 prevede che “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico
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