Trib. Ancona, sentenza 24/07/2024, n. 1432
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Testo completo
N. R.G. 4633/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4633/2021 tra
TECNICA 2 P SRL TECNICA 2 P SRL
ATTORE/I
e
E DISTRIBUZIONE SPA E DISTRIBUZIONE SPA
CONVENUTO/I
ICCREA BANCAIMPRESA SPA
TERZO CHIAMATO
Oggi 24 luglio 2024 ad ore 11:03 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per TECNICA 2 P SRL TECNICA 2 P SRL l'avv. SAVI SONIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per E. DISTRIBUZIONE SPA l'avv. MONACHESI STEFANO
Per ICCREA BANCAIMPRESA SPA l'avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO oggi sostituito dall'avv. Savi Sonia.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. pagina 1 di 17
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria per quanto riguarda la terza chiamata.
L'avv. Savi, in sostituzione dell'avv. La Torre, fa presente che per quanto riguarda la giurisprudenza menzionata dalla convenuta alla pagina n.3 della comparsa conclusionale della convenuta riguarda la servitù di elettrodotto realizzata con pali infissi nel terreno e non cabine elettriche, altresì sempre alla pagina n.3 del medesimo atto il convenuto riconosce ancora una volta l'occupazione abusiva e senza titolo.
L'avv. Savi si associa alle osservazioni del terzo chiamato in causa.
L'avv. Monachesi si riporta e conclude come da comparsa di costituzione e citazione di terzo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 15:10.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4633/2021 promossa da:
TECNICA 2 P SRL TECNICA 2 P SRL (C.F. 02592110429), con il patrocinio dell'avv. SAVI SONIA, elettivamente domiciliato in Via Cioci nr. 97 - 62100 Macerata presso il difensore avv. SAVI SONIA
ATTORE/I contro
E DISTRIBUZIONE SPA E DISTRIBUZIONE SPA (C.F. 05779711000), con il patrocinio dell'avv. MONACHESI STEFANO, elettivamente domiciliato in via Ugo
Foscolo n.7 - 62100 Macerata presso il difensore avv. MONACHESI STEFANO
CONVENUTO/I
ICCREA BANCAIMPRESA SPA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LA TORRE
MASSIMO RODOLFO, elettivamente domiciliato in Via della Conciliazione n.44
00193 ROMA presso il difensore avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice
pagina 3 di 17
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, accertata l'occupazione senza titolo da parte della soc. E-distribuzione Spa nella porzione immobiliare sopra descritta catastalmente identificata nel Foglio 15 Mappale 26 sub 1,2,6 in Monsano
(AN), Via Sant'Ubaldo nr. 35/37, di proprietà di CR Banca e nel pieno possesso della soc. Tecnica 2 P Srl, quale utilizzatrice in forza di contratto di locazione immobiliare finanziaria: IN VIA PRINCIPALE condannare la società convenuta a liberare con effetto immediato da persone e da cose la porzione immobiliare in oggetto poiché detenuta senza titolo e ragione e conseguentemente immettendo nel pieno possesso parte attrice;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE condannare in termini patrimoniali la società convenuta a favore della soc. attrice al pagamento della somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima ed abusiva esercitata nell'ultimo decennio e quale ristoro delle spese di manutenzione svolte dalla soc. Tecnica 2 P Srl sulla porzione immobiliare. Con vittoria di spese.”
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le eccezioni e domande riconvenzionali di cui alla su richiamata Comparsa di costituzione
e risposta: In via preliminare e nel merito, in via tra loro alternativa e/o gradata, si chiede, la reiezione dell'avversa domanda: - Per carenza di legittimazione (ad causam) di parte attrice (soc. Tecnica 2 P Srl) ed in ogni caso per carenza di titolarità dell'azione;
- per l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto del manufatto cabina elettrica e degli impianti elettrici in questione, di cui comunque si chiede la relativa declaratoria. In via subordinata, si chiede la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto del manufatto cabina e relativi impianti elettrici, previa determinazione dell'indennità eventualmente spettante. Con vittoria di spese.”
Terzo chiamato
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - ferma restando la legittimazione ad agire dell'attore Tecnica 2P Srl nei confronti della
pagina 4 di 17 convenuta e-distribuzione: - accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di elettrodotto in capo alla e-distribuzione Spa nonché l'inesistenza della sua intervenuta usucapione e per l'effetto accertare e dichiarare che la medesima e-distribuzione Spa fin dalla data di acquisto del complesso immobiliare de quo da parte della Banca terza chiamata, avvenuto il 22.12.2009, lo detiene senza titolo per cui è tenuta ad indennizzarla per la sua occupazione abusiva da tale data fino a quella del suo effettivo rilascio;
- rigettare la domanda di e-distribuzione Spa di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto in quanto non è consentita sui locali posti all'interno di proprietà private;
nella denegata e non creduta ipotesi di suo accoglimento determinare
l'indennità dovuta alla Banca proprietaria sulla base dei valori di mercato di riferimento, fermo restando il diritto all'indennità per la sua occupazione abusiva dal
22.12.2009 fino alla data di costituzione della servitù;
- accertare e dichiarare che la convenuta-chiamante e-distribuzione Spa non ha titolo a detenere e utilizzare la porzione di immobile adibito a cabina elettrica né ad occuparla con cose e/o impianti che non riguardano e/o non siano strumentali alla fornitura elettrica all'immobile di proprietà della Banca e concesso in locazione finanziaria alla predetta Tecnica 2P Srl.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali,
IVA e CPA”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione la Tecnica 2 P S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
Pietro Pelagagge, citava avanti all'intestato Tribunale la E-Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, accertata l'occupazione senza titolo da parte della soc. E-distribuzione Spa nella porzione immobiliare sopra descritta catastalmente identificata nel Foglio 15 Mappale 26 sub 1,2,6 in Monsano
(AN), Via Sant'Ubaldo nr. 35/37, di proprietà di CR Banca e nel pieno possesso della soc. Tecnica 2 P Srl, quale utilizzatrice in forza di contratto di locazione immobiliare finanziaria: IN VIA PRINCIPALE condannare la società convenuta a
pagina 5 di 17 liberare con effetto immediato da persone e da cose la porzione immobiliare in oggetto poiché detenuta senza titolo e ragione e conseguentemente immettendo nel pieno possesso parte attrice;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE condannare in termini patrimoniali la società convenuta a favore della soc. attrice al pagamento della somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima ed abusiva esercitata nell'ultimo decennio e quale ristoro delle spese di manutenzione svolte dalla soc. Tecnica 2 P Srl sulla porzione immobiliare. Con vittoria di spese.”
Con atto di citazione per chiamata di terzo, previa giusta autorizzazione, la convenuta soc. E-Distribuzione S.p.a. nel già instaurato giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona e contraddistinto al nr Rg 45633/21, la ICCREA Banca Impresa Spa, già Banca
Agrileasing Spa, oggi BCC Leasing Spa, e per essa la BCC Gestione Crediti Spa, quale sua mandataria con rappresentanza, e formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le eccezioni
e domande riconvenzionali di cui alla su richiamata Comparsa di costituzione e risposta: In via preliminare e nel merito, in via tra loro alternativa e/o gradata, si chiede, la reiezione dell'avversa domanda: - Per carenza di legittimazione (ad causam) di parte attrice (soc. Tecnica 2 P Srl) ed in ogni caso per carenza di titolarità dell'azione;
- per l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto del manufatto cabina elettrica e degli impianti elettrici in questione, di cui comunque si chiede la relativa declaratoria. In via subordinata, si chiede la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto del manufatto cabina e relativi impianti elettrici, previa determinazione dell'indennità eventualmente spettante. Con vittoria di spese.”
Costituitasi regolarmente la terza chiamata, BCC Gestione Crediti S.p.a., la stessa rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - ferma restando la legittimazione ad agire dell'attore
Tecnica 2P Srl nei confronti della convenuta e-distribuzione: - accertare e dichiarare
l'inesistenza della servitù di elettrodotto in capo alla e-distribuzione Spa nonché
pagina 6 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4633/2021 tra
TECNICA 2 P SRL TECNICA 2 P SRL
ATTORE/I
e
E DISTRIBUZIONE SPA E DISTRIBUZIONE SPA
CONVENUTO/I
ICCREA BANCAIMPRESA SPA
TERZO CHIAMATO
Oggi 24 luglio 2024 ad ore 11:03 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per TECNICA 2 P SRL TECNICA 2 P SRL l'avv. SAVI SONIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per E. DISTRIBUZIONE SPA l'avv. MONACHESI STEFANO
Per ICCREA BANCAIMPRESA SPA l'avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO oggi sostituito dall'avv. Savi Sonia.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. pagina 1 di 17
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria per quanto riguarda la terza chiamata.
L'avv. Savi, in sostituzione dell'avv. La Torre, fa presente che per quanto riguarda la giurisprudenza menzionata dalla convenuta alla pagina n.3 della comparsa conclusionale della convenuta riguarda la servitù di elettrodotto realizzata con pali infissi nel terreno e non cabine elettriche, altresì sempre alla pagina n.3 del medesimo atto il convenuto riconosce ancora una volta l'occupazione abusiva e senza titolo.
L'avv. Savi si associa alle osservazioni del terzo chiamato in causa.
L'avv. Monachesi si riporta e conclude come da comparsa di costituzione e citazione di terzo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 15:10.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4633/2021 promossa da:
TECNICA 2 P SRL TECNICA 2 P SRL (C.F. 02592110429), con il patrocinio dell'avv. SAVI SONIA, elettivamente domiciliato in Via Cioci nr. 97 - 62100 Macerata presso il difensore avv. SAVI SONIA
ATTORE/I contro
E DISTRIBUZIONE SPA E DISTRIBUZIONE SPA (C.F. 05779711000), con il patrocinio dell'avv. MONACHESI STEFANO, elettivamente domiciliato in via Ugo
Foscolo n.7 - 62100 Macerata presso il difensore avv. MONACHESI STEFANO
CONVENUTO/I
ICCREA BANCAIMPRESA SPA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LA TORRE
MASSIMO RODOLFO, elettivamente domiciliato in Via della Conciliazione n.44
00193 ROMA presso il difensore avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice
pagina 3 di 17
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, accertata l'occupazione senza titolo da parte della soc. E-distribuzione Spa nella porzione immobiliare sopra descritta catastalmente identificata nel Foglio 15 Mappale 26 sub 1,2,6 in Monsano
(AN), Via Sant'Ubaldo nr. 35/37, di proprietà di CR Banca e nel pieno possesso della soc. Tecnica 2 P Srl, quale utilizzatrice in forza di contratto di locazione immobiliare finanziaria: IN VIA PRINCIPALE condannare la società convenuta a liberare con effetto immediato da persone e da cose la porzione immobiliare in oggetto poiché detenuta senza titolo e ragione e conseguentemente immettendo nel pieno possesso parte attrice;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE condannare in termini patrimoniali la società convenuta a favore della soc. attrice al pagamento della somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima ed abusiva esercitata nell'ultimo decennio e quale ristoro delle spese di manutenzione svolte dalla soc. Tecnica 2 P Srl sulla porzione immobiliare. Con vittoria di spese.”
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le eccezioni e domande riconvenzionali di cui alla su richiamata Comparsa di costituzione
e risposta: In via preliminare e nel merito, in via tra loro alternativa e/o gradata, si chiede, la reiezione dell'avversa domanda: - Per carenza di legittimazione (ad causam) di parte attrice (soc. Tecnica 2 P Srl) ed in ogni caso per carenza di titolarità dell'azione;
- per l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto del manufatto cabina elettrica e degli impianti elettrici in questione, di cui comunque si chiede la relativa declaratoria. In via subordinata, si chiede la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto del manufatto cabina e relativi impianti elettrici, previa determinazione dell'indennità eventualmente spettante. Con vittoria di spese.”
Terzo chiamato
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - ferma restando la legittimazione ad agire dell'attore Tecnica 2P Srl nei confronti della
pagina 4 di 17 convenuta e-distribuzione: - accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di elettrodotto in capo alla e-distribuzione Spa nonché l'inesistenza della sua intervenuta usucapione e per l'effetto accertare e dichiarare che la medesima e-distribuzione Spa fin dalla data di acquisto del complesso immobiliare de quo da parte della Banca terza chiamata, avvenuto il 22.12.2009, lo detiene senza titolo per cui è tenuta ad indennizzarla per la sua occupazione abusiva da tale data fino a quella del suo effettivo rilascio;
- rigettare la domanda di e-distribuzione Spa di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto in quanto non è consentita sui locali posti all'interno di proprietà private;
nella denegata e non creduta ipotesi di suo accoglimento determinare
l'indennità dovuta alla Banca proprietaria sulla base dei valori di mercato di riferimento, fermo restando il diritto all'indennità per la sua occupazione abusiva dal
22.12.2009 fino alla data di costituzione della servitù;
- accertare e dichiarare che la convenuta-chiamante e-distribuzione Spa non ha titolo a detenere e utilizzare la porzione di immobile adibito a cabina elettrica né ad occuparla con cose e/o impianti che non riguardano e/o non siano strumentali alla fornitura elettrica all'immobile di proprietà della Banca e concesso in locazione finanziaria alla predetta Tecnica 2P Srl.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali,
IVA e CPA”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione la Tecnica 2 P S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
Pietro Pelagagge, citava avanti all'intestato Tribunale la E-Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, accertata l'occupazione senza titolo da parte della soc. E-distribuzione Spa nella porzione immobiliare sopra descritta catastalmente identificata nel Foglio 15 Mappale 26 sub 1,2,6 in Monsano
(AN), Via Sant'Ubaldo nr. 35/37, di proprietà di CR Banca e nel pieno possesso della soc. Tecnica 2 P Srl, quale utilizzatrice in forza di contratto di locazione immobiliare finanziaria: IN VIA PRINCIPALE condannare la società convenuta a
pagina 5 di 17 liberare con effetto immediato da persone e da cose la porzione immobiliare in oggetto poiché detenuta senza titolo e ragione e conseguentemente immettendo nel pieno possesso parte attrice;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE condannare in termini patrimoniali la società convenuta a favore della soc. attrice al pagamento della somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima ed abusiva esercitata nell'ultimo decennio e quale ristoro delle spese di manutenzione svolte dalla soc. Tecnica 2 P Srl sulla porzione immobiliare. Con vittoria di spese.”
Con atto di citazione per chiamata di terzo, previa giusta autorizzazione, la convenuta soc. E-Distribuzione S.p.a. nel già instaurato giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona e contraddistinto al nr Rg 45633/21, la ICCREA Banca Impresa Spa, già Banca
Agrileasing Spa, oggi BCC Leasing Spa, e per essa la BCC Gestione Crediti Spa, quale sua mandataria con rappresentanza, e formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le eccezioni
e domande riconvenzionali di cui alla su richiamata Comparsa di costituzione e risposta: In via preliminare e nel merito, in via tra loro alternativa e/o gradata, si chiede, la reiezione dell'avversa domanda: - Per carenza di legittimazione (ad causam) di parte attrice (soc. Tecnica 2 P Srl) ed in ogni caso per carenza di titolarità dell'azione;
- per l'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto del manufatto cabina elettrica e degli impianti elettrici in questione, di cui comunque si chiede la relativa declaratoria. In via subordinata, si chiede la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto del manufatto cabina e relativi impianti elettrici, previa determinazione dell'indennità eventualmente spettante. Con vittoria di spese.”
Costituitasi regolarmente la terza chiamata, BCC Gestione Crediti S.p.a., la stessa rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - ferma restando la legittimazione ad agire dell'attore
Tecnica 2P Srl nei confronti della convenuta e-distribuzione: - accertare e dichiarare
l'inesistenza della servitù di elettrodotto in capo alla e-distribuzione Spa nonché
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