Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2024, n. 1997
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
N. R.G. 1036/2024
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa B M Presidente Dott. A C Giudice
Dott. E B Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: n. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. A S RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. A S
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2024 (nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio C.F._1 concordatario contratto in Rossano in data 31.08.2003 con (nata a Controparte_1
Rossano il 02.01.1980, C.F.: , trascritto nei registri dello stato civile del C.F._2
Comune di Corigliano-Rossano con atto n. 39 parte II serie A anno 2003 esponendo che:
- dalla loro unione non nascevano figli;
- con decreto di omologa del 15.04.2014 reso all'esito del procedimento iscritto al R.G. n.
2302/2013 questo Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi, disponendo in conformità agli accordi dagli stessi raggiunti nel corso del giudizio;
- la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita;
- è trascorso il termine di legge di separazione personale dei coniugi ininterrotta. Il ricorrente ha, quindi, chiesto di: «fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ad horas, per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione di Sentenza di cessazione