Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Larino
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 18.07.2024
e promossa:
DA
LA CC IG (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
D'AGATA FABRIZIO e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termoli (CB) alla Via Martiri della Resistenza n. 172;
pec: avv.dagatafabrizio@pec.it
-ATTORE-
CONTRO
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) (C.F./P. IVA 00067510701), con sede in San Martino in Pensilis (CB), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore DI TE NN, rappresentato e difeso dall'Avv. IANNACCI
PASQUALINO e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Martino in Pensilis (CB) alla Via Marconi n. 132;
pec: piannacci@pec.liberatoreassociati.it
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.

pagina 1 di 9 CONCLUSIONI

Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 18.07.2024

FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, La RO GI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino il Comune di San Martino in Pensilis (CB), in persona del sindaco
e legale rappresentante p.t., al fine di vederne accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni riportate dall'attore e di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante in occasione del sinistro verificatosi il
30.04.2016 alle ore 17:00 circa in San Martino in Pensilis e quantificati nella misura di €
21.662,87 o di altra somma da ritenersi di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Nell'atto introduttivo si affermava che in data 30.04.2016 presso il Comune di San
Martino in Pensilis si svolgeva la tradizionale corsa dei buoi, di cui il sindaco, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, autorizzava lo svolgimento.
Si esponeva che La RO GI prendeva parte alla gara quale carrista dell'associazione
IO e durante la competizione il carro sul quale si trovava si ribaltava, vedendolo sbalzare a terra, all'interno della carreggiata.
In conseguenza del sinistro, il deducente veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Termoli, ove gli veniva diagnosticata la “frattura con avvallamento della limitatanate somatica sup. di D7 e distacco angolo ant.sup.dx post-traumatica”, con ricovero presso l'ospedale sino al 04.05.2016 e conseguente stato di inabilità perdurante fino al 19.07.2016.
Si precisava che l'ente convenuto, in qualità di organizzatore della corsa, stipulava con la compagnia Sara Assicurazioni S.p.A. una polizza atta a coprire i rischi scaturenti dalla
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“Carrese”, in considerazione della pericolosità dell'evento.
La RO GI diffidava, quindi, il Comune di San Martino in Pensilis, il broker assicurativo del Comune e la compagnia di assicurazioni Sara Assicurazioni S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti, ma le richieste restavano prive di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.11.2022 si costituiva tardivamente in giudizio il Comune di San Martino in Pensilis, in persona del sindaco pro-tempore, deducendo, in via preliminare, di essere privo di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata, nonché, in subordine, di ridimensionare la domanda, tenendo conto della minima responsabilità del Comune rispetto alle concause provocanti l'evento e dell'effettivo danno subito;
con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testi ed espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore e trattenuta per la decisione all'udienza del 18.07.2024.
MOTIVAZIONE

Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda proposta nei confronti del
Comune può avere solo natura aquiliana, a differenza di quella che l'attore avrebbe potuto avanzare in via esclusiva nei confronti della società di assicurazione, con riferimento al contratto di assicurazione per conto di chi spetta.
È emerso, infatti, che il Comune di San Martino in Pensilis abbia stipulato una polizza in veste di contraente per conto di chi spetta, assicurando soggetti da identificarsi nei componenti delle tre squadre partecipanti alla corsa dei carri.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, pagina 3 di 9
ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice (Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n.
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