Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1340
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Testo completo
R.G.A.C. n.2102/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 23 APRILE 2024 A SEGUITO DI SVOLGIMENTO DI
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari,
▪ lette le note scritte depositate dalle parti nei termini all'uopo fissati;
▪ rilevato che le parti, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, hanno chiesto la decisione della causa;
▪ rilevato infatti che la presente udienza è stata fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
e che, pertanto, sostituendosi la discussione scritta a quella orale, dette note contengono le deduzioni conclusionali delle parti,
P.Q.M
.
Il giudice decide la causa come da sentenza che segue e che viene pubblicata a verbale.
Il giudice
Dott.ssa Luisa Zicari
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello, iscritta al n.2102 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, Società Consortile a.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Nola alla via Dei Millen.79, Parco Margherita, presso lo studio dell'avv. Antonio Foglia, dal quale è rappresentato e difeso come da procura posta a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
AG US, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al C.so Umberto I n.93, presso lo studio dell'avv. Daniele IN Gallo, dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato allegato da considerarsi posto in calce all'atto di comparsa di costituzione del presente grado del giudizio
APPELLATO
NONCHE'
NARSCARS O.O.O., dom.ta ex lege presso UCI, con sede in Milano al corso Sempione 39
APPELLATO – CONTUMACE I°GRADO
E
GENERALI ITALIA S.P.A. nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo
Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Portici alla via A. Diaz n.99 presso l'avv. Candida Cantalamessa come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1007/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno appellato IO EP, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, L'Ufficio Centrale IAno in persona del leg.rapp.te p.t., la società Narscars O.O.O nella qualità di proprietaria dell'autovettura Citroen C3 avente targa estera tg. AA3999EH nonché Generali IA s.p.a. n.q. di VS per ivi sentire condannare, l'Uci ovvero Generali Fondo in caso di accertata mancanza di copertura assicurativa della predetta autovettura, al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo Renault Megane tg. DR303LP di sua proprietà in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 23.03.2019 alle ore 09:00 circa nel Comune di Torre Annunziata, al C.so Vittorio Emanuele.
Assumeva l'attore in primo grado che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate stava percorrendo il predetto corso alla guida dell'autovettura di sua proprietà allorquando in prossimità dell'esercizio commerciale “Safari 2000” rimaneva vittima di un sinistro causato dall'esclusiva responsabilità dell'autovettura Citroen C3 tg. AA3999EH di p.tà della soc. Narscars il cui conducente,
EL IN, sopraggiungendo da tergo, senza mantenere la prescritta distanza di sicurezza, lo tamponava.
Deduceva l'istante che in conseguenza dell'urto subito, la propria autovettura Renault Megane tg.DR303LP riportava ingenti danni alla parte posteriore quantificati, come da preventivo di spesa che allegava, nell'importo complessivo pari ad euro 2.194,68.
L'attore riferiva poi che l'autovettura tamponante risultava di proprietà della Narscars ooo e che era assicurata per la rca con polizza assicurativa di nazionalità ucraina denominata IG “Tas Pjsc” come da documentazione consegnatagli dal conducente del predetto veicolo sul luogo del sinistro e che allegava in giudizio;
di avere pertanto ritualmente inoltrato tramite raccomandata richiesta di risarcimento danni all'UCI il quale, dopo aver effettuato la perizia tecnica sul veicolo attoreo tramite un proprio fiduciario all'uopo incaricato, comunicava il proprio diniego al risarcimento dei danni attesa la mancanza di copertura assicurativa del veicolo straniero invitando l'attore ad inoltrare la relativa richiesta di risarcimento danni al VS.
Pertanto, l'attore inoltrava la denuncia di sinistro alla Generali IA s.p.a n.q. di Fondo che ricevuta la predetta richiesta di risarcimento, negava la propria legittimazione in considerazione della nazionalità straniera del veicolo.
Radicatasi la lite, all'udienza del 21.05.2021 si costituiva l'UCI in p.l.r.p.t. mediante deposito di comparsa di costituzione , unitamente al fascicolo di parte, la quale preliminarmente eccepiva
l'improponibilità, l'improcedibilità della domanda nonché la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che il presunto veicolo tamponante Citroen C3 tg.AA3999EH , fosse sprovvisto di carta verde al momento del sinistro, dunque, di copertura assicurativa come da nota del
Bureau ucraino che allegava;
nel merito, concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì Generali IA s.p.a.-F.G.V.S. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed instando nel merito per il rigetto dell'invocata pretesa.
Indi, esperito su delega del giudicante l'invito alla negoziazione assistita con esito infruttuoso, rigettata con ordinanza resa fuori udienza e depositata il 04.01.2022 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'UCI, ammessa ed espletata la prova testimoniale mediante
l'escussione di due testi indotti di parte attrice nonché, rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza suindicata, il giudice di pace, sulle conclusioni come precisate da entrambe le parti costituite all'udienza del 26.07.2022 riservava la causa in decisione.
Con sentenza n.1007/2023 emessa in data 02.09.2022 e depositata in data 03.03.2023 il Giudice