Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7648

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7648
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7648
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 13.11.2024 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16529/2023 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA

Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Avv. Marino Maffei (subentrato in sostituzione dell'avv. Valeria Cozzolino). ricorrente
E in persona del l.r.p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Marco Taranto ed Eugenio Diffidenti (subentrati in sostituzione dell'avv. Calcedonio Porzio). resistente
oggetto: spettanze. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, l'epigrafato ricorrente ha agito nei confronti della società datrice di lavoro, impugnando il licenziamento assertivamente orale e rivendicando differenze retributive, conseguenti all'inadeguato pagamento dei crediti discendenti dall'intercorso rapporto di lavoro. In punto di fatto, egli ha dedotto di avere lavorato dal 01/03/2022 fino al
02/11/2022, alle dipendenze della con la mansione di manovale, Controparte_1 presso diversi cantieri di Napoli, e in trasferta, per cinque giorni la settimana per un totale di 47,5 ore settimanali comprensive di lavoro straordinario quotidiano e ha rassegnato le seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla precedente narrativa, nullo, illegittimo e inefficace il licenziamento irrogato al lavoratore in forma orale; b) conseguentemente, ordinare alla
1
resistente la riassunzione immediata del ricorrente ovvero condannare la stessa resistente al pagamento del risarcimento del danno, ex art. 8, L. 604/66, nella misura di quindici mensilità globali di fatto per ciascun mese o alla diversa somma che il Tribunale riterrà determinare a tale titolo, oltre accessori di legge;
c) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, in favore della Parte_1 Controparte_1 le mansioni di manovale (C.C.N.L. edilizia livello 1°) sotto le direttive del sig. , dal 01/03/2022 al CP_2
02/11/2022, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 07:30 alle 18:00 e, pertanto condannarla al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.854,01 a titolo di differenze paga per lavoro straordinario e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione dei crediti al saldo, ovvero alla diversa somma che il Giudice dovesse ritenere di spettanza, anche a seguito di C.T.U. eventualmente disposta d'ufficio. 2) Condannare la società resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali per la presente procedura, con attribuzione al procuratore per fattone anticipo”.
La società ha resistito alle avverse domande chiedendo di “rigettare la domanda proposta dal signor con ricorso n. R.G. 4776/2023 perché improcedibile, inammissibile ed infondata, con Parte_1 condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
È stata trattata e decisa con sentenza la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, ricadente nel disposto dell'art. 441 bis c.p.c.
Nel presente giudizio, limitato alla valutazione delle richieste economiche formulate dal ricorrente, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale;
indi, acquisite note difensive e di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa in data odierna con sentenza di cui
è stata disposta la comunicazione alle parti.
La questione controversa tra le parti attiene all'orario di lavoro osservato dal ricorrente nel periodo di causa, dal 01/03/2022 (data della formale assunzione in servizio) fino all'ultimo giorno lavorativo che il ricorrente riferisce essere il 01/11/2022 in cui afferma di essere stato licenziato in forma orale. Il rigetto dell'impugnativa del licenziamento con sentenza n. 5379/2023 e l'incerto esito del giudizio di appello consentono di collocare la cessazione del rapporto alla data del
17.10.2022 in cui risulta formalizzato il recesso per giustificato motivo oggettivo (cfr. comunicazione in prod. ric.). CP_3
Il capo di prova ammesso per l'accertamento del preteso maggiore orario di lavoro osservato ha demandato ai testi di fornire risposte sulla seguente circostanza “il ricorrente ha lavorato, sotto le direttive de Sig. , lrpt della , sin dalla sua Persona_1 Controparte_1 assunzione presso diversi cantieri di Napoli, ed in trasferta, presso i cantieri di Bari centro presso la zona industriale, di Roma Ciampino Via Lisbona 17 e di Benevento presso il cantiere di Via Cretazio, 5, per cinque giorni la settimana ovvero dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle ore 18:00 (con un'ora di pausa pranzo dalle
12.00 alle 13.00) per 47,5 ore settimanale comprensive di lavoro straordinario per un'ora e mezza al giorno
(dalle ore 16:30 alle ore 18:00)”.
2
Alcuna allegazione risulta introdotta dal ricorrente in ordine ad eventuali tempi di viaggio da
e per i luoghi di lavoro per cui sulla base della stessa allegazione attorea desumibile da tale capo di prova, l'orario straordinario si sarebbe giornalmente collocato, a suo dire, dalle 16.30 alle 18.00
(per un'ora e mezzo giornaliera).
Orbene, l'effettuazione di lavoro straordinario richiede una rigorosa prova. In proposito, secondo la S.C., il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (così Cass. n. 3714 del
16.2.2009);
né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009, conf. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
La
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