Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1244 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SALERA SANDRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in data 14.06.2022, , Parte_1
premettendo di essere stato assunto in data 28.06.1990, dalla Controparte_2
adibito presso l'Unità produttiva di Piedimonte San Germano (Cassino Plant), con mansioni di operaio addetto alla Qualità dall'anno 2009 Parte_2
dapprima inquadrato nel 3° livello del CCNL , poi Parte_3
confluito, a seguito dell'applicazione del CCSL di primo livello in forza dal
01.01.2012, nel gruppo professionale 5 fascia 2 e poi nell'Area professionale 1 in sede di rinnovo del CCSL medesimo, ha adito l'intestato Tribunale lamentando
l'errato inquadramento, deducendo la riconducibilità delle mansioni svolte a far data dall'anno 2017 nel superiore livello rivendicato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal
01.01.2017, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nel 3° gruppo professionale- seconda fascia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal 01.01.2020 nella seconda area professionale;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella seconda area professionale ccsl o altra di giustizia dal
01.01.2020 o altra decorrenza che sarà ritenuta prudenzialmente;
per l'effetto ordinare alla convenuta Società l'inquadramento conseguito e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive qualificate secondo le tabelle del CCNL/CCSL pro tempore applicabile il tutto da quantificarsi in corso di causa, se necessario a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.”
A fondamento della propria domanda ha dedotto di essere stato adibito, dall'anno
2017, alla qualità forniture-benestare per il controllo dei particolari, seguendo il
“coordinamento operativo” del processo di conformità dei pezzi e di verifica dei controlli effettuati, sempre presso il magazzino campionature, svolgendo le seguenti attività:
a. con un collega fa il giro dello stabilimento, prelevando i campioni per benestare identificati con foglio verde codice BE e le scatole con pezzi segnalati;
b. all'arrivo dei pezzi al magazzino campionatura il ricorrente identifica il CIM,
curando il passaggio dal magazzino di provenienza al proprio magazzino (cd. scarico), attribuendo al pezzo un diverso codice;
c. procede poi all'apertura delle scatole, controllando l'integrità del pezzo e verificando se i documenti di accompagnamento corrispondono al pezzo e se sono correttamente redatti;
d. se la verifica dà esito positivo, procede alla registrazione del pezzo con indicazione di tutti i campioni prelevati e individua l'ente cui deve essere destinato (attività questa svolta sino al 2019/2020), inviando una mail riepilogativa al superiore , che controlla la presenza del grafico Controparte_3
(disegno del pezzo) e autorizza le consegne;
e. se rileva una non conformità nei documenti o nei pezzi contatta il fornitore esterno chiedendo la rettifica delle anomalie del documento, ovvero scarta il pezzo e lo restituisce al fornitore compilando la relativa bolla, firmata dal
e curando materialmente la consegna della scatola al deposito CP_3
spedizioni;
f. in caso di non conformità egli si occupa altresì di individuare gli enti di destinazione per i controlli, procedendo anche alla loro specifica individuazione e formulando una proposta al capo squadra, occupandosi poi di consegnare i pezzi agli enti individuati;
g. una volta ricevuta la lista definitiva dei controlli, il ricorrente si occupa di generare al computer la lettera di modifica che contiene l'annotazione della modifica sul pezzo: per fare ciò inserisce il codice disegno ed individua la modifica tramite consultazione al computer, inserendo il relativo codice identificativo: il programma genera automaticamente la “lettera di modifica – annotazione di modifica fatta da altri enti” che il ricorrente invia via mail a destinatari predefiniti, provvedendo al consegnare il pezzo al tecnologo ed annotare poi la chiusura della prova con il relativo costo;
h. si occupa di gestire il magazzino inviando “ad obsoleto” i pezzi ante modifica per essere rottamati, preparando e stampando le relative bolle e inviando tutto al
proprio responsabile che a sua volta provvedeva ad inviare e ottenere le autorizzazioni per la rottamazione al responsabile qualità.
Per lo svolgimento delle mansioni descritte egli ha operato con autonomia sulla base di istruzioni di massima fornite nel 2006 dall'allora Capo squadra
[...]
, poi confermate da , senza ricevere alcuna altra CP_4 Controparte_3
indicazione.
Deduceva quindi che tali mansioni, svolte in piena autonomia, si sostanziassero in attività complesse ad elevato contenuto tecnico- amministrativo (implicante anche l'interpretazione di disegni e di report dimensionali), con responsabilità di risultati, condotte nei soli limiti delle indicazioni generali fornite una tantum.
***
Costituitasi tempestivamente la società convenuta, con memoria difensiva telematicamente depistata in data 10.10.2022 contestava tutto quanto dedotto e argomentato in ricorso, rilevando che il ricorrente, addetto al magazzino benestari dall'anno 2017, aveva ricoperto il ruolo di addetto allo smistamento dei campioni di PE (campionature per benestari): nello svolgimento di tale attività egli non aveva mai eseguito il coordinamento operativo del processo di conformità dei pezzi (tale essendo l'attività propria del responsabile – ), Controparte_3
svolgendo sempre le mansioni proprie dell'addetto al magazzino campionature, ovvero un'attività routinaria, semplice e consolidata, priva di autonomia decisionale, eseguita sulla base di indicazioni sempre dettagliate e ben circoscritte.
Si occupava infatti: di prelevare le scatole dei pezzi appositamente contrassegnate
e portarle presso il magazzino campionature;
di provvedere allo scarico del pezzo mediante utilizzo di pistola per la lettura del codice a barre;
di verificare
l'integrità del pezzo e la completezza della documentazione presente.
Ha inoltre il compito di registrare alcuni dati contenuti nella documentazione ed esplicitamente richiesti, su un file appositamente creato dal suo superiore senza decidere in merito alle tipologie di controlli ed alla individuazione degli enti di destinazione;
anche nel caso di difformità egli ha solo il compito di segnalarle
inserendo i dati rilevanti per la loro individuazione (descrizione) su format prestabiliti ed a compilazione guidata, come anche sono a compilazione guidata i format per registrare le prove (inclusa quella di montabilità) che il responsabile magazzino ha deciso di far condurre sul pezzo.
Contestando specificatamente tutte le attività dedotte in ricorso rilevava infine, in riferimento alla mappa delle skill U.T.E. Benestari, che la capacità di interpretare
i “disegni” (intendendosi con tale espressione un codice numerico che identifica un determinato pezzo - PAR number-, laddove il concetto di “disegno” in senso tecnico corrisponde alla geometria del pezzo in 3D o in 2D, non accessibile agli operatori), consisteva nel saper correttamente valutare la corretta compilazione di un CQC, sostenendo altresì che tutte le attività contenute nella mappa delle
SKILL erano proprie della mansione di magazziniere. Parte_4
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispettivamente al pagamento delle differenze retributive e decennale rispetto al riconoscimento della qualifica superiore.
***
La causa, istruita con la produzione di documenti offerti, e mediante escussione testimoniale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza del 27.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Al fine di valutare la fondatezza o meno delle domande in questa sede proposte, giova in linea generale ricordare che, a norma dell'art. 2103 c.c., “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
Analoga disposizione è contenuta, per i pubblici dipendenti, nell'art. 52 del d.lgs.
n. 165/01.
Come è noto, dottrina e giurisprudenza costantemente escludono che il criterio dell'equivalenza posto dalla norma in esame (così come modificata dall'art. 13 st.
lav.) si esaurisca nel controllo dell'afferenza delle mansioni precedenti e di quelle da ultimo assegnate alla medesima categoria professionale: mentre infatti la precedente formulazione della norma in esame prevedeva, come è noto, la necessaria equivalenza della “posizione del lavoratore”, la nuova formulazione prevede la necessaria equivalenza delle mansioni dallo stesso svolte, ovverosia del contenuto professionale del lavoro assegnato al lavoratore stesso. Di conseguenza, possono essere legittimamente attribuite al lavoratore soltanto mansioni che corrispondano alla “capacità professionale specifica” dallo stesso dedotta in contratto, ovverosia alla sua “qualifica contrattuale” (in
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1244 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SALERA SANDRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in data 14.06.2022, , Parte_1
premettendo di essere stato assunto in data 28.06.1990, dalla Controparte_2
adibito presso l'Unità produttiva di Piedimonte San Germano (Cassino Plant), con mansioni di operaio addetto alla Qualità dall'anno 2009 Parte_2
dapprima inquadrato nel 3° livello del CCNL , poi Parte_3
confluito, a seguito dell'applicazione del CCSL di primo livello in forza dal
01.01.2012, nel gruppo professionale 5 fascia 2 e poi nell'Area professionale 1 in sede di rinnovo del CCSL medesimo, ha adito l'intestato Tribunale lamentando
l'errato inquadramento, deducendo la riconducibilità delle mansioni svolte a far data dall'anno 2017 nel superiore livello rivendicato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal
01.01.2017, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nel 3° gruppo professionale- seconda fascia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal 01.01.2020 nella seconda area professionale;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella seconda area professionale ccsl o altra di giustizia dal
01.01.2020 o altra decorrenza che sarà ritenuta prudenzialmente;
per l'effetto ordinare alla convenuta Società l'inquadramento conseguito e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive qualificate secondo le tabelle del CCNL/CCSL pro tempore applicabile il tutto da quantificarsi in corso di causa, se necessario a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.”
A fondamento della propria domanda ha dedotto di essere stato adibito, dall'anno
2017, alla qualità forniture-benestare per il controllo dei particolari, seguendo il
“coordinamento operativo” del processo di conformità dei pezzi e di verifica dei controlli effettuati, sempre presso il magazzino campionature, svolgendo le seguenti attività:
a. con un collega fa il giro dello stabilimento, prelevando i campioni per benestare identificati con foglio verde codice BE e le scatole con pezzi segnalati;
b. all'arrivo dei pezzi al magazzino campionatura il ricorrente identifica il CIM,
curando il passaggio dal magazzino di provenienza al proprio magazzino (cd. scarico), attribuendo al pezzo un diverso codice;
c. procede poi all'apertura delle scatole, controllando l'integrità del pezzo e verificando se i documenti di accompagnamento corrispondono al pezzo e se sono correttamente redatti;
d. se la verifica dà esito positivo, procede alla registrazione del pezzo con indicazione di tutti i campioni prelevati e individua l'ente cui deve essere destinato (attività questa svolta sino al 2019/2020), inviando una mail riepilogativa al superiore , che controlla la presenza del grafico Controparte_3
(disegno del pezzo) e autorizza le consegne;
e. se rileva una non conformità nei documenti o nei pezzi contatta il fornitore esterno chiedendo la rettifica delle anomalie del documento, ovvero scarta il pezzo e lo restituisce al fornitore compilando la relativa bolla, firmata dal
e curando materialmente la consegna della scatola al deposito CP_3
spedizioni;
f. in caso di non conformità egli si occupa altresì di individuare gli enti di destinazione per i controlli, procedendo anche alla loro specifica individuazione e formulando una proposta al capo squadra, occupandosi poi di consegnare i pezzi agli enti individuati;
g. una volta ricevuta la lista definitiva dei controlli, il ricorrente si occupa di generare al computer la lettera di modifica che contiene l'annotazione della modifica sul pezzo: per fare ciò inserisce il codice disegno ed individua la modifica tramite consultazione al computer, inserendo il relativo codice identificativo: il programma genera automaticamente la “lettera di modifica – annotazione di modifica fatta da altri enti” che il ricorrente invia via mail a destinatari predefiniti, provvedendo al consegnare il pezzo al tecnologo ed annotare poi la chiusura della prova con il relativo costo;
h. si occupa di gestire il magazzino inviando “ad obsoleto” i pezzi ante modifica per essere rottamati, preparando e stampando le relative bolle e inviando tutto al
proprio responsabile che a sua volta provvedeva ad inviare e ottenere le autorizzazioni per la rottamazione al responsabile qualità.
Per lo svolgimento delle mansioni descritte egli ha operato con autonomia sulla base di istruzioni di massima fornite nel 2006 dall'allora Capo squadra
[...]
, poi confermate da , senza ricevere alcuna altra CP_4 Controparte_3
indicazione.
Deduceva quindi che tali mansioni, svolte in piena autonomia, si sostanziassero in attività complesse ad elevato contenuto tecnico- amministrativo (implicante anche l'interpretazione di disegni e di report dimensionali), con responsabilità di risultati, condotte nei soli limiti delle indicazioni generali fornite una tantum.
***
Costituitasi tempestivamente la società convenuta, con memoria difensiva telematicamente depistata in data 10.10.2022 contestava tutto quanto dedotto e argomentato in ricorso, rilevando che il ricorrente, addetto al magazzino benestari dall'anno 2017, aveva ricoperto il ruolo di addetto allo smistamento dei campioni di PE (campionature per benestari): nello svolgimento di tale attività egli non aveva mai eseguito il coordinamento operativo del processo di conformità dei pezzi (tale essendo l'attività propria del responsabile – ), Controparte_3
svolgendo sempre le mansioni proprie dell'addetto al magazzino campionature, ovvero un'attività routinaria, semplice e consolidata, priva di autonomia decisionale, eseguita sulla base di indicazioni sempre dettagliate e ben circoscritte.
Si occupava infatti: di prelevare le scatole dei pezzi appositamente contrassegnate
e portarle presso il magazzino campionature;
di provvedere allo scarico del pezzo mediante utilizzo di pistola per la lettura del codice a barre;
di verificare
l'integrità del pezzo e la completezza della documentazione presente.
Ha inoltre il compito di registrare alcuni dati contenuti nella documentazione ed esplicitamente richiesti, su un file appositamente creato dal suo superiore senza decidere in merito alle tipologie di controlli ed alla individuazione degli enti di destinazione;
anche nel caso di difformità egli ha solo il compito di segnalarle
inserendo i dati rilevanti per la loro individuazione (descrizione) su format prestabiliti ed a compilazione guidata, come anche sono a compilazione guidata i format per registrare le prove (inclusa quella di montabilità) che il responsabile magazzino ha deciso di far condurre sul pezzo.
Contestando specificatamente tutte le attività dedotte in ricorso rilevava infine, in riferimento alla mappa delle skill U.T.E. Benestari, che la capacità di interpretare
i “disegni” (intendendosi con tale espressione un codice numerico che identifica un determinato pezzo - PAR number-, laddove il concetto di “disegno” in senso tecnico corrisponde alla geometria del pezzo in 3D o in 2D, non accessibile agli operatori), consisteva nel saper correttamente valutare la corretta compilazione di un CQC, sostenendo altresì che tutte le attività contenute nella mappa delle
SKILL erano proprie della mansione di magazziniere. Parte_4
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispettivamente al pagamento delle differenze retributive e decennale rispetto al riconoscimento della qualifica superiore.
***
La causa, istruita con la produzione di documenti offerti, e mediante escussione testimoniale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza del 27.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Al fine di valutare la fondatezza o meno delle domande in questa sede proposte, giova in linea generale ricordare che, a norma dell'art. 2103 c.c., “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
Analoga disposizione è contenuta, per i pubblici dipendenti, nell'art. 52 del d.lgs.
n. 165/01.
Come è noto, dottrina e giurisprudenza costantemente escludono che il criterio dell'equivalenza posto dalla norma in esame (così come modificata dall'art. 13 st.
lav.) si esaurisca nel controllo dell'afferenza delle mansioni precedenti e di quelle da ultimo assegnate alla medesima categoria professionale: mentre infatti la precedente formulazione della norma in esame prevedeva, come è noto, la necessaria equivalenza della “posizione del lavoratore”, la nuova formulazione prevede la necessaria equivalenza delle mansioni dallo stesso svolte, ovverosia del contenuto professionale del lavoro assegnato al lavoratore stesso. Di conseguenza, possono essere legittimamente attribuite al lavoratore soltanto mansioni che corrispondano alla “capacità professionale specifica” dallo stesso dedotta in contratto, ovverosia alla sua “qualifica contrattuale” (in
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