Trib. Piacenza, sentenza 13/01/2025, n. 10
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Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
RE BBLICA ITALIANA PU
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Presidente Rel. Est. Dott.ssa Marisella Gatti
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Maria Lucia Dellapina GOP Dott.ssa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data
19/08/2021
da
Parte 1 C.F. C.F. 1
nata il [...] a [...], residente in [...], Via
Giovanni Attilio Rebasti, n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica
Magnelli del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in Piacenza, Via Melchiorre Gioia, n. 14, in virtù di procura in
calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. C.F. 2 nato Controparte 1 '
1'11.06.1960 a TA RO (Ecuador), residente in [...], Via Rebasti,
n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Bravi del Foro di Piacenza,
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, Stradone
Farnese, n. 3/A, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa in data 7.5.2024, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.4.2024, la causa
veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 agosto 2021 Parte 1 chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale dal marito Controparte_2
[...] con pronuncia di addebito della separazione al marito, con il quale aveva contratto matrimonio in Piacenza in data 21.03.2009, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Piacenza, anno 2009, parte I, n. 20, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che dall'unione erano nati due figli: Per 1 (il 10.12.2003), affetto da sindrome di Down e da sordomutismo, e (il 23.07.2007);Per
che la residenza familiare veniva stabilita in Piacenza presso un'unità immobiliare
ACER, con contratto di locazione intestato alla ricorrente;
che l'unione matrimoniale era definitivamente venuta meno a causa delle condotte aggressive e irose poste in essere dal signor CP ai danni della moglie, talvolta sfociate in vere e proprie violenze fisiche, tanto che nel 2012 la ricorrente aveva sporto formale denuncia-querela, rimessa a distanza di qualche tempo dalla signora Pt 1 dopo essere stata rassicurata dal marito, il quale le aveva promesso di cambiare atteggiamento, mentre, dopo circa un anno di apparente pace familiare, il signor CP, anche in presenza dei figli minori, aveva reiterato le condotte aggressive - caratterizzate da scatti d'ira, scenate di gelosia infondate, insulti e accanimenti verbali - culminate in una vera e propria aggressione fisica ai danni della ricorrente, che aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e le cure del locale Pronto Soccorso, come anche di recente, nel mese di maggio 2021, in luogo aperto al pubblico e nonostante la presenza di terze persone, il Sig.
CP 1 aveva rivolto alla moglie gravi epiteti ingiuriosi colpendola con un forte schiaffo al volto;
che il marito continuava a controllare ossessivamente ogni uscita di casa della moglie, sottraendole spesso le chiavi dell'automobile per impedirle di uscire, anche se necessario per accompagnare il primogenito PE ad effettuare le dovute terapie;
che il signor CP 1 aveva spesso rifiutato di concorrere alle spese di famiglia quali, a titolo esemplificativo, il canone di locazione (per la cui morosità era in corso un piano di rientro cui stava provvedendo solo la ricorrente in via esclusiva), le utenze domestiche e la spesa alimentare, rifiutandosi peraltro di contribuire alle necessità economiche del figlio primogenito PE 1 , compresi gli esborsi per il suo accudimento
a domicilio quando la madre era fuori casa per lavoro;
che la gestione di entrambi i figli era esclusivamente a carico della ricorrente, posto che il signor CP, a fronte della richiesta avanzata dalla moglie di occuparsi dei figli minori anche per qualche ora il sabato per permetterle di fare la spesa o far fronte alle altre incombenze familiari, si era sempre rifiutato;
che a fine gennaio 2021 il signor CP aveva lasciato la casa coniugale senza alcun preavviso lasciando a disposizione della famiglia una somma irrisoria pari a Euro
250,00, per poi farvi rientro dopo circa un mese;
che il marito si era ingiustificatamente rifiutato di sottoscrivere la modulistica necessaria per il rilascio dei documenti di identità di entrambi i figli nonché di prestare il consenso per sottoporre il figlio primogenito Per 1 al vaccino anti-Covid 19, indispensabile per la frequentazione del centro diurno;
che, quanto alla condizione economico-retributiva dei coniugi, la signora Pt_1 era stata di recente assunta in qualità di badante part-time, riuscendo però a malapena a
coprire le spese domestiche, i costi dell'assistenza domiciliare per PE e gli esborsi per entrambi i figli minori;
il signor CP 1, invece, continuava a svolgere attività artigianale in qualità di imbianchino, ma la ricorrente non era a conoscenza dell'ammontare del reddito da questi percepito;
che per i fatti delittuosi di cui sopra era stata instaurato un procedimento penale a carico del signor CP (n. 3944/20 R.G.N.R.).
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Quanto alle condizioni di separazione, domandava l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e regolamento di frequentazione con il padre secondo le modalità ritenute più opportune nell'esclusivo interesse dei minori, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli in misura non inferiore ad
Euro 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, compreso il costo per l'accudimento domiciliare di PE 1 La ricorrente chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale affinché potesse abitarla unitamente ai figli minori ed il versamento di un contributo a carico del signor CP per il suo mantenimento di importo non inferiore ad Euro 300,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con decreto in data 2-3.9.2021, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
14.12.2021 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria in data 9.12.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione personale, ma contestando la ricostruzione operata in ricorso. In particolare, si opponeva alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente deducendo che la crisi coniugale non era imputabile al marito - il quale non aveva mai violato i doveri coniugali (tanto da essersi addirittura fatto carico dei due figli che la moglie aveva avuto da precedenti unioni) né posto in essere violenze di alcun genere ai danni della moglie - bensì alle incompatibilità caratteriali e soprattutto ai gravi comportamenti aggressivi e manipolatori posti in essere dalla moglie durante la convivenza matrimoniale. Assumeva inoltre che, nonostante fossero stati esperiti plurimi tentativi per addivenire ad una separazione consensuale, la moglie, invece di trovare una soluzione condivisa nell'interesse dei figli minori, lo denunciava per presunti maltrattamenti sulla base di motivi sforniti di qualsivoglia supporto probatorio. Precisava, sul punto, che il procedimento penale citato in ricorso (n. 3944/2020 R.G.N.R.) era ancora in fase di indagine da circa due anni e, benché attinente a presunti maltrattamenti in famiglia, non era stata applicata alcuna misura cautelare a carico del signor CP 1, tanto che i coniugi vivevano ancora nella stessa casa familiare unitamente ai figli. Rilevava, inoltre, di aver sempre soddisfatto le esigenze economiche della famiglia, mente la ricorrente, approfittando del carattere mite del marito, teneva atteggiamenti aggressivi, manipolatori e dispotici, arrivando financo a tradirlo nel 2011, laddove lo stesso perdonava la moglie nutrendo per lei un sentimento sincero, così decidendo di continuare
,la relazione nell'interesse dei figli, in particolare di PE 1 il quale a causa della sue condizioni di salute abbisognava delle cure e delle attenzioni di entrambi i genitori.
Quanto alla condizione economico-reddituale dei coniugi, il resistente rilevava che la signora Pt 1 fin dagli inizi della convivenza matrimoniale aveva sempre lavorato e, oltre ad essere stata assunta a tempo indeterminato a decorrere dal mese di aprile 2020 come assistente a persona non autosufficiente, percependo una retribuzione netta mensile pari a Euro 1.100,00, svolgeva altresì l'attività di traduttrice