Trib. Roma, sentenza 25/03/2024, n. 5349

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 25/03/2024, n. 5349
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 5349
Data del deposito : 25 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA sull'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. iscritta al n. 382/2020 del Ruolo Generale e promossa da
ER TT AN SRL, in persona del legale rappresentante AR GI, con sede legale in Roma, via
Uffici del Vicario n. 40, elettivamente domiciliata in Roma (RM),
Via Civitavecchia n. 7, presso lo Studio dell'avv. Lorenzo
Grisostomi Travaglini dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Gianluigi Ciacci;

- attrice - nei confronti di
AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(C.F. 97139590588) ed AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
SPA (Cod. Fisc. E P.Iva 13756881002), elettivamente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello
Stato dalla quale è rappresentata e difesa;

- convenuta -
e di
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA (Cod. Fisc. E P.Iva
13756881002), in persona del legale rappresentante, con sede in
Roma alla Via G. Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli
pagina 1


alla Via Carducci, presso lo studio dell'avv. Nicola Lavorgna, dal quale è rappresentata e difesa;

- convenuta - conclusioni delle parti
Per parte attrice:
'…in via pregiudiziale, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità come sopra prospettate, sollevare e rimettere le stesse alla Corte Costituzionale, disponendo al contempo la sospensione del presente procedimento;
sempre in via pregiudiziale, disapplicare la norma di diritto interno non conforme alla disciplina comunitaria, provvedendovi direttamente o, in subordine, rimettendo la questione alla Corte di giustizia UE;
nel merito, dichiarare illegittima e/o nulla la cartella esattoriale n. 097

2019 02192011 11 000, notificata il 19.10.2019, e disporne
l'annullamento, dichiarando comunque inesistente, illegittimo e infondato il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata;
in via istruttoria, ammettere le istanze formulate con il presente atto e con le memorie ex art. 183 c.p.c.;
con vittoria di spese, diritti e onorari, comprese iva, cpa, spese generali
'.
Per la convenuta Autorità garante per la protezione dei dati personali:
'…dichiarare preliminarmente inammissibile ogni domanda volta a denunciare vizi riferibili all'ordinanza ingiunzione siccome non tempestivamente impugnata, gradatamente rigettarla siccome
pagina 2 infondata nel merito, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese'.
Per la convenuta Agenzia delle entrate riscossione spa:
'…dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare ogni domanda proposta dall'attore;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva sul punto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarare l'Ente Impositore unico responsabile della vicenda, per aver emesso un ruolo che

l'attore assume illegittimo, erroneo e prescritto (e/o per aver omesso di provvedere alle relative comunicazioni di revoca o di sgravio), con conseguente esclusiva condanna degli stessi Ente chiamati in causa, previa integrazione del contradditorio;
condannare l'attore al pagamento delle spese, e competenze professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
'. fatto e diritto
Con la presente azione, DI GI AN RL propongono opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la '…cartella di pagamento n. 097 2019 02192011 11 000, notificata il 19.10.2019, per un importo complessivo di € 12.365,88, comprensivo di compensi, maggiorazioni e recupero spese procedurali e di notificazione, nonché degli oneri di riscossione'. Premette la società attrice che '…in data 30.01.2014 la Guardia di Finanza – Nucleo
Speciale Privacy ha eseguito un'ispezione presso i locali dell'odierna opponente al fine di accertare la regolare osservanza delle
pagina 3 disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; [che] contestualmente alla predetta ispezione, la Guardia di Finanza –
Nucleo Speciale Privacy ha irritualmente notificato all'odierna opponente la richiesta di informazioni n. 33394/88463 ex art. 157
D.Lgs. 196/2003; [che] con atto del 17.02.2014, la DI GI ha reso ulteriori informazioni ad integrazione di quanto dichiarato nel corso dell'ispezione del 30.01.2014; [che] con verbale n. 8 del
24.02.2014, notificato il 25.02.2014, la Guardia di Finanza – Nucleo
Speciale Privacy ha illegittimamente contestato alla DI GI la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2013 e di quanto prescritto dal
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