Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/09/2024, n. 3150
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 777 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2013, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MUSONE NICOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. TORRE ANTONIO ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 09/04/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi senza addebito secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/02/2013, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 26/07/1998, precisando di averlo celebrato con rito evangelico per accontentare la suocera e il resistente, dal quale erano nati due figli il 09/09/1999 e Per_1
1
il 20/02/2002. Rappresentava che il marito era dipendente presso il della difesa, Per_2 CP_2
quale sottoufficiale dell'esercito italiano e prestava servizio presso la scuola di commissariato dell'esercito a Maddaloni mentre lei era casalinga. Riferiva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta del coniuge, il quale aveva avuto difficoltà a conciliare e bilanciare le esigenze familiari con le sue passioni legate alla tecnologia e al mondo virtuale di internet tale da portarlo a veri e propri abbandoni di fatto della famiglia, nonché a intraprendere relazioni virtuali con altre donne. Rappresentava che il marito accusava lei di intrattenere relazioni extraconiugali, raccontando tutte le vicende familiari alla madre (suocera), la quale a sua volta si intrometteva nel ménage familiare. Deduceva di essersi sempre occupata da sola della crescita dei figli e della loro educazione, non avendo avuto alcun supporto dal marito nemmeno dopo i quattro interventi di addominoplastica effettuati, di cui l'ultimo nel luglio 2011. Allegava che, prima della partenza per la missione in Afghanistan, aveva subìto lesioni e offese da parte del marito e, pertanto, si era allontanata insieme ai figli dalla casa familiare durante il periodo natalizio trovando rifugio presso il padre. Riferiva che il resistente si era offerto di versare non più di € 500,00 al mese per il mantenimento proprio e dei figli, essendo stata costretta a chiedere aiuto al padre pensionato.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito,
l'affido esclusivo dei minori, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre con divieto di pernotto presso di lui, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno mensile di € 800,00 a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con aumento automatico a € 1.500,00 durante i mesi in cui è in missione, oltre un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per sé, con aumento automatico a € 1.000,00 durante i periodi di missione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/05/2013, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la causa della crisi coniugale risiedeva nella condotta della moglie in considerazione del rifiuto di quest'ultima ad avere rapporti sessuali.
Inoltre, rilevava che la ricorrente, in costanza di matrimonio, aveva anteposto le sue esigenze personali estetiche (intervento di chirurgia estetica al seno e al ventre) a quelle familiari, destinando
a tal fine le risorse economiche, fornendo la dovuta assistenza a lei e ai figli anche quando era stata costretta ad ulteriori tre interventi per le successive infezioni. Deduceva che la moglie aveva un rapporto morboso con la madre, essendosi voluta trasferire vicino alla famiglia d'origine a
Casagiove per l'incapacità di starvi lontano. Rappresentava di percepire circa € 1.500,00 al mese, quale militare impiegato presso l'esercito italiano, non rilevando le entrate relative alle missioni svolte all'estero in quanto impiegate per gli interventi chirurgici della ricorrente, per spese mediche sopravvenute, e investimenti fruttiferi pluriennali per le esigenze future dei figli. Allegava inoltre
2
che nel settembre 2012 avevano già equamente diviso le somme investite (€ 20.000,00 per ciascuno). Riferiva di dover sostenere costi per un'abitazione in locazione (con un canone presumibile di € 400,00 mensili), per vari finanziamenti contratti per figli e bisogni della famiglia
(scadenza anno 2013, 2015, 2017), nonché per utenze e vitto, e che la moglie era proprietaria della casa coniugale e di un altro immobile sito nel medesimo edificio. Pertanto, concludeva per la dichiarazione della separazione con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con pernotto, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nulla per la moglie in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 777 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2013, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MUSONE NICOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. TORRE ANTONIO ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 09/04/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi senza addebito secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/02/2013, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 26/07/1998, precisando di averlo celebrato con rito evangelico per accontentare la suocera e il resistente, dal quale erano nati due figli il 09/09/1999 e Per_1
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il 20/02/2002. Rappresentava che il marito era dipendente presso il della difesa, Per_2 CP_2
quale sottoufficiale dell'esercito italiano e prestava servizio presso la scuola di commissariato dell'esercito a Maddaloni mentre lei era casalinga. Riferiva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta del coniuge, il quale aveva avuto difficoltà a conciliare e bilanciare le esigenze familiari con le sue passioni legate alla tecnologia e al mondo virtuale di internet tale da portarlo a veri e propri abbandoni di fatto della famiglia, nonché a intraprendere relazioni virtuali con altre donne. Rappresentava che il marito accusava lei di intrattenere relazioni extraconiugali, raccontando tutte le vicende familiari alla madre (suocera), la quale a sua volta si intrometteva nel ménage familiare. Deduceva di essersi sempre occupata da sola della crescita dei figli e della loro educazione, non avendo avuto alcun supporto dal marito nemmeno dopo i quattro interventi di addominoplastica effettuati, di cui l'ultimo nel luglio 2011. Allegava che, prima della partenza per la missione in Afghanistan, aveva subìto lesioni e offese da parte del marito e, pertanto, si era allontanata insieme ai figli dalla casa familiare durante il periodo natalizio trovando rifugio presso il padre. Riferiva che il resistente si era offerto di versare non più di € 500,00 al mese per il mantenimento proprio e dei figli, essendo stata costretta a chiedere aiuto al padre pensionato.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito,
l'affido esclusivo dei minori, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre con divieto di pernotto presso di lui, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno mensile di € 800,00 a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con aumento automatico a € 1.500,00 durante i mesi in cui è in missione, oltre un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per sé, con aumento automatico a € 1.000,00 durante i periodi di missione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/05/2013, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la causa della crisi coniugale risiedeva nella condotta della moglie in considerazione del rifiuto di quest'ultima ad avere rapporti sessuali.
Inoltre, rilevava che la ricorrente, in costanza di matrimonio, aveva anteposto le sue esigenze personali estetiche (intervento di chirurgia estetica al seno e al ventre) a quelle familiari, destinando
a tal fine le risorse economiche, fornendo la dovuta assistenza a lei e ai figli anche quando era stata costretta ad ulteriori tre interventi per le successive infezioni. Deduceva che la moglie aveva un rapporto morboso con la madre, essendosi voluta trasferire vicino alla famiglia d'origine a
Casagiove per l'incapacità di starvi lontano. Rappresentava di percepire circa € 1.500,00 al mese, quale militare impiegato presso l'esercito italiano, non rilevando le entrate relative alle missioni svolte all'estero in quanto impiegate per gli interventi chirurgici della ricorrente, per spese mediche sopravvenute, e investimenti fruttiferi pluriennali per le esigenze future dei figli. Allegava inoltre
2
che nel settembre 2012 avevano già equamente diviso le somme investite (€ 20.000,00 per ciascuno). Riferiva di dover sostenere costi per un'abitazione in locazione (con un canone presumibile di € 400,00 mensili), per vari finanziamenti contratti per figli e bisogni della famiglia
(scadenza anno 2013, 2015, 2017), nonché per utenze e vitto, e che la moglie era proprietaria della casa coniugale e di un altro immobile sito nel medesimo edificio. Pertanto, concludeva per la dichiarazione della separazione con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con pernotto, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nulla per la moglie in
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