Trib. Bari, sentenza 15/10/2024, n. 4181
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2784/2020 r.g. proposta
da
INDUSTRIAL STEEL MEDITERRANEAN s.r.l., in persona del lega-
le rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Antonello Guarini e Mario Pinto, domiciliatari, giusta man-
dato in atti
-attrice-
contro
LA SHIPPING & FORWARDING AGENCY s.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'Avv. Vittorio Brattelli, domiciliatario, giusta manda-
to in atti
-convenuta-
G.T.S. GENERAL TRANSPORT SERVICE s.p.a., in persona del le-
gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Sebastiano De Tullio, domiciliatario, giusta mandato in at-
ti
-altra convenuta e attrice in riconvenzionale–
Il Giudice 1
A. Ruffino
TRIBUNALE DI BARI
SC SHIPPING LINES ITALY s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., nella qualità di agente generale e
rappresentante sostanziale e processuale della SC SHIP-
PING LINES Co. Ltd., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Vittorio Porzio e Alberto Serino, domiciliati presso lo
studio dell'Avv. Mario Giuseppe Guglielmi, giusta mandato
in atti
-terza chiamata e attrice in riconvenzionale-
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rap-
presentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco
Turci e Sabino Liuni, quest'ultimo domiciliatario, giusta
mandato in atti
-terza chiamata-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del
28/03/2024, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in fun-
zione della motivazione della decisione giusta il combinato
disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo pos-
sono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La INDUSTRIAL STEEL MEDITERRANEAN s.r.l. (d'ora
innanzi, più semplicemente SM), impresa specializzata
nella produzione e commercializzazione all'ingrosso e al
Il Giudice 2
A. Ruffino
TRIBUNALE DI BARI
dettaglio di lamiere e profilati in acciaio, ha adito que-
sto Tribunale deducendo:
- di avere stipulato un contratto di vendita interna-
zionale con la VR EA Pvt Ltd, con sede in India, per
la vendita di laminati al prezzo di USD95.917,50 (pari ad
un controvalore di €85.587,13) alle condizioni Incoterms
2010 Cost and Freight “CFR”;
- di avere incaricato l'agenzia di spedizione LA
SHIPPING & FORWARDING AGENCY s.r.l. (d'ora innanzi, LA)
per organizzare il trasporto della merce dalla propria sede
di Putignano (BA) fino al porto di destinazione di Kolkata
(India), occupandosi di tutte le operazioni doganali neces-
sarie all'esportazione (mandato sottoscritto in data
2/7/2019);
- che il trasporto internazionale multimodale prevede-
va una parte via terra (da Putignano a Bari) e una via mare
(da Bari a Kolkata);
- che la LA aveva a sua volta incaricato del tra-
sporto dei n.7 container di laminati la G.T.S. GENERAL
TRANSPORT SERVICE s.p.a. (più semplicemente G.T.S.), la
quale, all'insaputa di essa attrice, aveva a sua volta si-
glato due differenti contratti di sub-trasporto: il primo
con il sub-vettore ZI OM (tratta terrestre) e
il secondo con il sub-vettore SC SHIPPING LINES Co.
Ltd., a mezzo del raccomandatario marittimo SC SHIPPING
LINES ITALY s.r.l. (tratta marittima);
- che, regolarmente effettuato il trasporto via terra,
Il Giudice 3
A. Ruffino
TRIBUNALE DI BARI
la merce, imbarcata sulla nave Atlantic Bridge 19027N della
CO (giusta polizza di carico B/L 4008182140), non era
stata ritirata dalla Società destinataria VR EA e, in
seguito al mancato ritiro, non aveva fatto ritorno in Ita-
lia, nonostante gli accordi medio tempore intercorsi con la
LA (mancato completamento della c.d. procedura di “re-
turn cargo”).
Sulla base di tali premesse in fatto, l'attrice ha convenu-
to in giudizio entrambe le società incaricate del trasporto
(nella specie, la LA in qualità di spedizioniere-vettore
ex art.1741 c.c. o, in subordine, di solo spedizioniere ex
art.1737 c.c.;
la GTS in qualità di vettore principale) per
far accertare, a fronte dello “smarrimento” della merce, la
responsabilità da inadempimento contrattuale delle predette
consistito in una serie di condotte omissive (in violazione
delle prescrizioni di cui agli artt.1739, 1686 e 1690 c.c.
nonché 450 cod. nav.) e per ottenerne la condanna, in soli-
do, al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma
di €85.587,13 (pari al valore della merce), oltre agli in-
teressi legali dall'evento e alla rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese processuali (atto di ci-
tazione notificato il 17/2/2020).
I.2.- La G.T.S. si è costituita in giudizio contestan-
do le circostanze di fatto nonché la fondatezza della do-
manda avversa.
In via preliminare ha eccepito:
1) il difetto di legittimazione della SM, mittente ai sensi dell'art. 1689 c.c., ad agire nei propri confronti,
Il Giudice 4
A. Ruffino
TRIBUNALE DI BARI
essendo la LA l'unico soggetto obbligatosi con la SM;
2) il difetto di legittimazione attiva, titolarità e inte- resse della mittente SM, atteso che, con la consegna delle merci al vettore e con il passaggio del diritto di proprietà sulle stesse, si trasferisce dal venditore all'acquirente il rischio di perimento delle merci ai sensi dell'art. 1510, co. 2, c.c.
Sempre in via preliminare, la G.T.S. ha chiesto di chiamare in causa:
- la CO, nella sua qualità di sub-vettore per
l'esecuzione del trasporto via mare della merce di proprietà della “ME”, affinché la manlevi dalla ri- chiesta di risarcimento del danno avanzata dalla
SM;
- la UnipoSai Assicurazioni s.p.a., propria compagnia assicuratrice.
Nel merito, in ordine alla responsabilità solidale delle società G.T.S. e LA per l'asserito smarrimento della merce, ha eccepito che la mancata riconsegna della merce stivata nei n.7 containers era stata causata dall'irreperibilità del destinatario, VR EA PVT LTD,
e che, di contro, essa convenuta aveva assolto appieno al mandato ricevuto dallo spedizioniere LA, sia nella fase precedente al trasporto (incaricando i due sub-vettori, i quali avevano pienamente assolto all'incarico ricevuto tra- sportando la merce fino al porto di destino di Kolkata), sia nella fase successiva all'arrivo in India, derivandone
l'insussistenza delle dedotte violazioni degli artt. 1685
c.c, 1686 c.c., 1690 c.c. e 450 cod. nav.
Infine la G.T.S. ha contestato il quantum debeatur, mancan-
Il Giudice 5
A. Ruffino
TRIBUNALE DI BARI
do qualsiasi riscontro probatorio in merito all'effettivo valore della merce oggetto del trasporto.
Ha concluso, previa chiamata in causa della CO e della
Compagnia assicuratrice:
- in via preliminare, per il rigetto della domanda risarci- toria avanzata dalla SM in ragione dell'eccepito difetto di legittimazione in capo alla stessa, sia ai sensi di cui all'art.1689 c.c. che ai sensi di cui all'art.1510 c.c.;
- in via principale, per il rigetto della stessa domanda, comunque infondata nel merito, in ordine sia all'an sia al quantum debeatur;
- in via subordinata, in caso di accoglimento anche parzia- le, per il contenimento nei limiti previsti dalle norme ap- plicabili al caso di specie;
- in via gradata e nella denegata ipotesi di accertamento della propria responsabilità, per dichiarare: a) la CO
Shipping Lines Italy s.r.l., nella sua qualità di raccoman- datario marittimo del vettore marittimo CO Shipping Li- nes Ltd. Co., e, quindi legittimato passivo ex art. 288
Cod. Nav., tenuta a garantire e manlevare essa convenuta;
b) la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., nella sua qualità di assicuratrice di “G.T.S.”, a tenerla indenne quale civil- mente responsabile a titolo di responsabilità contrattuale
o extracontrattuale.
Il tutto con vittoria di spese (comparsa depositata il
04/05/2020).
I.3.- Con comparsa di risposta depositata il 6/5/2020, si è costituita la LA s.r.l., che, negata la propria qualità di spedizioniere-vettore e precisata la natura di contratto di spedizione ai sensi dell'art. 1737 c.c., ha
Il Giudice 6
A. Ruffino
TRIBUNALE DI BARI
eccepito:
- di aver ottemperato con diligenza a tutte le operazioni doganali, valutarie, fiscali e merceologiche ricevute con il mandato del 2/7/2019, volte a consentire l'esportazione in India dei n.7 containers e ad assicurare il buon fine delle spedizioni;
- che vi era stato il corretto adempimento, da parte sia di
G.T.S., sia della CO, delle obbligazioni assunte (la prima provvedendo a stipulare il trasporto internazionale multimodale con i due sub-vettori e la seconda a trasferire
“via cargo le merci al porto di Kolkata, alle cui banchine la merce è giunta netta e pulita da ritardi o riserve”), derivando da ciò che la responsabilità esclusiva della de- stinataria VR EA Pvt Ltd, resasi inadempiente al ri- tiro delle merci;
- che la ME aveva agito imprudentemente, accettando di contrattare la vendita con un compratore inaffidabile;
- la situazione della spedizione era stata a lungo cristal- lizzata nella giacenza dei n.7 container presso il porto di sbarco a Kolkata in India in quanto la dogana richiedeva il nulla-osta/rinuncia da parte del ricevitore-compratore cui