Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6047
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Testo completo
N. R.G. 14708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi GNi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 14708/2023 promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti GIORDANO VITTORIA e DE PASQUALE DAVIDE elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Vinzaglio n. 12
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via P_ C.F._2
Duchessa Jolanda n. 21, presso lo studio degli avv.ti GALASSO ENNIO e STEFANETTO MAURA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento DE Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note conclusionali depositate in data 31/07/2024
“Nel merito: a parziale modifica DE decreto n. 1043/2016 DE Tribunale di Torino in data 23-
25/06/2023, -Disporre l'affidamento condiviso DE figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1
con residenza esclusiva presso la madre;
-Disporre a carico DE signor , a titolo di P_
contributo al mantenimento DE figlio minore l'obbligo di corrispondere alla Persona_2
signora la somma mensile non inferiore ad € 2.000,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie, previste nel richiamato decreto n. 1043/2016 DE Tribunale di Torino, o veriore somma anche maggiore ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito DE presente ricorso;
Disporre l'audizione DE minore
[...]
ai sensi DEl'art. 473-bis 4 comma c.p.c. in vista DE compimento DE dodicesimo anno di Persona_2
età in data 30.11.2024, relativamente ai fatti di cui alla parte narrativa DEla presente memoria afferenti l'ultimo soggiorno in Puglia in presenza DE padre, DEla zia signora e dei Parte_2 nonni paterni, al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti che lo riguardano, nell'organizzazione dei tempi di permanenza presso il padre durante il periodo estivo, avuto altresì riguardo ad eventuali stati emotivi DE minore da tutelare;
Prevedere che il signor trascorra P_
con due settimane di vacanze nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordare Persona_1
entro il 31.05 di ciascun anno ed una settimana durante le vacanze natalizie, da concordare entro il 30.11 di ciascun anno;
riguardo alle modalità di visita padre-figlio, prevedere che il signor P_ comunichi il proprio arrivo alla signora con un preavviso di almeno due settimane, al Parte_1
fine di garantire una corretta gestione degli impegni e DEle incombenze di ciascun genitore, ad esclusiva tutela DE minore, nel rispetto degli impegni scolastici, extra scolastici, sportivi e ludico- ricreativi DElo stesso. IN VIA ISTRUTTORIA…, Si oppone a tutti capi di prova avversari in quanto DE tutto irrilevanti, inconferenti e valutativi. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, la difesa di parte ricorrente chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati. In ogni caso: con il favore DEle competenze professionali, spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore DE difensore antistatario, anche ex art. 96 c.p.c”.
Per parte resistente: come da note conclusionali depositate in data 29/07/2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA ISTRUTTORIA…, NEL MERITO -
Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza ed abitazione Persona_1
prevalente presso la madre e con esercizio separato DEla responsabilità genitoriale;
- Sino al
31.07.25 termine DEla missione in CH DE GN : disporre che, previo accordo fra i P_
genitori, il minore possa trascorrere, nel periodo estivo, 10 giorni continuativi di vacanza presso i nonni paterni in Puglia in periodo da concordare, fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il GN possa vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze P_
estive un periodo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la GNa
entro il 31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una settimana Parte_1
durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo DEle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi DE minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori e, comunque almeno un fine settimana
(dal sabato alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre coaffidataria con preavviso di una settimana. - Dal 01.08.25, dopo il rientro in Italia DE GN : disporre che il minore, P_
previo accordo fra i genitori, possa trascorrere, nel periodo estivo, 10 giorni continuativi di vacanza presso i nonni paterni in Puglia in periodo da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il GN possa vedere e tenere con sé il figlio minore durante le P_
vacanze estive un periodo di tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la
GNa entro il 31 maggio di ogni anno;
possa vedere e tenere con sé il figlio per una Parte_1
settimana durante le vacanze natalizie, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 novembre di ogni anno;
l'intero periodo DEle vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre;
durante l'anno liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, sportivi ed educativi DE minore e con gli impegni lavorativi e di servizio dei genitori e, comunque almeno un fine settimana (dal venerdì sino alla domenica) al mese, sempre previo accordo con la madre coaffidataria con preavviso di una settimana. - Disporre che sempre, nel concordare qualsiasi periodo di visita e/o di permanenza di con il padre, i genitori debbano tenere conto dei Persona_1
reciproci impegni lavorativi