Trib. Termini Imerese, sentenza 05/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 05/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 10
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1370/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
EFFEPI S.R.L., (p.iva. 053717560828) con sede legale in Villafrati (PA) v.le Europa n. 20, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Mario Saladino, con elezione di domicilio in Termini Imerese via Falcone e Borsellino n. 39 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ficarra
attrice/opponente
contro
IN OR, nato a [...] il [...] (c.f. [...]) nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (p.iva. 02585210814) con sede in Trapani via Burgio
n. 25, elettivamente domiciliato in Termini Imerese via S.S. Salvatore n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Anna Rita Cosentino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto/opposto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 334/2018 – appalto
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 12.09.2024 al contenuto delle quali si rinvia SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.04.2018, regolarmente notificato, la EFFEPI S.R.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 02.03.2018, con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti di RE LO n.q. di titolare della omonima ditta, la complessiva somma di €. 13.615,42 oltre interessi sino al soddisfo, spese e compensi della procedura, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accogliere la presente opposizione per le ragioni indicate e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e pertanto revocarlo nelle forme e nei modi di legge;

- ritenere e dichiarare per i motivi esposti che nulla è dovuto dalla Effepì s.r.l. in virtù della causale dedotta in ricorso per ingiunzione, stante l'inesistenza del rapporto contrattuale e della prestazione indicati in ricorso monitorio;

- Con vittoria di spese ed onorari di causa;

Nel predetto atto di citazione l'attrice deduceva l'inesistenza del rapporto contrattuale oggetto di causa ed il mancato svolgimento della prestazione descritta nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
precisava che i lavori di lucidatura dei pavimenti, effettuati presso una scuola sita in Corleone, per i quali erano state emesse le fatture de quo, erano stati eseguiti da un ditta diversa rispetto all'odierna opposta e che l'esecuzione dei predetti lavori era provata da regolari fatture emesse dall'impresa e dai pagamenti effettuati a mezzo assegni in conto corrente da essa opponente. Riferiva, ancora, l'opponente che in un periodo precedente all'esecuzione dei suddetti lavori aveva iniziato un rapporto di lavoro di «mero fatto» con la ditta del sig. ND PP, rapporto terminato dopo pochi giorni a causa di disguidi fiscali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2018, si costituiva in giudizio il convenuto
RE LO, n.q. di titolare dall'omonima ditta, il quale, nel merito, contestava in fatto e diritto tutto quanto ex adverso dedotto;
in particolare, deduceva il convenuto che la società opponente aveva ricevuto in appalto dal Comune di Corleone i lavori di adeguamento e ristrutturazione del plesso scolastico sito nel predetto Comune e che, stante la necessità di affidare a terzi alcuni lavori, si era rivolta alla ditta del sig. ND PP;
precisava che la predetta ditta ND, impossibilitata per motivi fiscali ad eseguire i lavori de quo, aveva chiesto alla Effepi s.r.l. di rivolgersi alla ditta odierna opposta e che, quindi, per il tramite della ditta ND essa opposta aveva eseguito i lavori oggetto di giudizio, tra novembre 2016 e gennaio 2017. Riferiva, ancora, l'opposta che, a causa del mancato
versamento, da parte dell'opponente, dell'acconto chiesto per i lavori realizzati essa opposta aveva abbandonato il cantiere non completando le residue opere.
Pertanto, concludeva chiedendo, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva, in ogni caso, la condanna dell'opponente EFFEPI s.r.l., al pagamento della complessiva somma di €. 13.615,42, «anche» quale indebito arricchimento.
Con provvedimento del 17.04.2019, il G.I. allora assegnatario del fascicolo, vista la richiesta delle parti, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art.
183 comma VI c.p.c.

Con “istanza di revoca della clausola di provvisoria esecuzione o di imposizione di cauzione” parte opponente chiedeva la sospensione della concessa provvisoria esecuzione e l'imposizione a carico del sig. RE di una cauzione bancaria.
Con provvedimento del 19.06.2019 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 02.07.2019 al fine di verificare
l'eventuale offerta del creditore di prestare la cauzione;
alla predetta udienza parte opposta rappresentava la propria indisponibilità a rendere la cauzione. Alla successiva udienza del 17.07.2019 il G.I. formulava proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. cui parte opposta non aderiva.
La causa veniva istruita a mezzo CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e prove orali.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter e con provvedimento del 13.09.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per i motivi che di seguito
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