Trib. Siena, sentenza 26/02/2024, n. 180

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 26/02/2024, n. 180
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 180
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

N. 3275/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3275/2019 R.G. promossa da
NI DE MI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giampaolo Morini, presso il cui studio in Viareggio, Corso Garibaldi n. 7, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A (C.F.: 00884060526), contumace
CONVENUTA
SOREC S.R.L. (C.F.: 02525220758) non in proprio ma in nome e per conto di
LEX S.R.L. (C.F.: 10708860969), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Clara Gualtieri, presso il cui indirizzo telematico clara.gualtieri@milano.pecavvocati.it è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.10.2023,
N. 3275/2019 R.G. 2 / 17
per NI DE MI, l'Avv. Giampaolo Morini precisa le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, 1.
Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, della clausola anatocistica su tutti i rapporti intercorsi dal 1.01.2014;

2. Accertare e dichiarare la nullità delle spese operazioni per € 2 c.u.;
spese per comunicazioni € 2 c.u.;
rimborso forfettario €

15,00 a trimestre;
spese liquidazione e amministrazione € 110,00 a trimestre in quanto non pattuite, e comunque la nullità della CMS per indeterminatezza nelle modalità di calcolo 3. accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali nonché l'introduzione di nuove clausole ex artt. 117 e 118 TUB, dichiarando dovute solo le condizioni più favorevoli al correntista;

4. accertare, accolte le su estese istanza, a mezzo Consulente Tecnico

d'ufficio all'uopo nominato e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare/avere tra le parti;

5. Condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi, spese, commissioni ed oneri da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT e per l'errata segnalazione in Centrale Rischi;

6. In ogni caso con vittoria si spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
”;
per SOREC S.R.L. non in proprio ma in nome e per conto di LEX S.R.L. l'Avv.
Clara Gualtieri chiede che, per i motivi meglio esposti in atti, l'Ill.mo Tribunale adito “Voglia, contrariis reiectis, decidere in accoglimento delle seguenti conclusioni, che di seguito si precisano: IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA

RICONVENZIONALE: accertare e per l'effetto condannare DE MI NI
(C.F.: [...]) al pagamento in favore di LEX S.r.l. della somma di Euro 76.167,36= quale saldo debitore al 23/12/2019 di cui al conto corrente n.
10286,70 - Filiale di LIDO DI CAMAIORE della BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. intestato a parte attrice, oltre agli interessi successivi, ovvero a pagare a LEX S.R.L. quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie

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di parte attrice e si impugna la documentazione avversaria. Con riserva di produrre ulteriori documenti, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine ex art.
183, 6° comma c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del

15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.12.2019, NI De IC conveniva Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che aveva stipulato, in data 31.7.2006, un contratto di conto corrente con affidamento di € 10.000,00;
sosteneva che erano state applicate condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle pattuite in contratto, che era stato illegittimamente applicato l'anatocismo in violazione di quanto previsto dalla
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e quindi doveva essere espunto dal ricalcolo del conteggio dare-avere, che non erano stati pattuiti i giorni valuta e quindi dovevano essere applicate le valute effettive, che la clausola sulla commissione di massimo scoperto era nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza e quindi le somme addebitate a tale titolo dovevano essere espunte, che le clausole che prevedevano un corrispettivo per disponibilità creditizia e un'indennità di sconfinamento, spese per comunicazioni trasparenza, spese invio estratti conto, spese fisse di chiusura periodica, spese fisse chiusura a debito, spese gestione amministrativa fido erano nulle per mancanza di causa in concreto, e, infine, che l'esercizio dello ius variandi era illegittimo.
Per tutte queste ragioni, l'attore NI De IC così concludeva: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, della clausola anatocistica su tutti i rapporti intercorsi dal 1.01.2014;

2. Accertare e dichiarare la nullità delle spese operazioni per € 2 c.u.;
spese per comunicazioni € 2 c.u.;
rimborso forfettario € 15,00 a trimestre;
spese liquidazione e amministrazione € 110,00 a trimestre in quanto non pattuite, e comunque la nullità della CMS per indeterminatezza nelle modalità di

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calcolo 3. accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali nonché l'introduzione di nuove clausole ex artt. 117 e 118
TUB, dichiarando dovute solo le condizioni più favorevoli al correntista;

4. accertare, accolte le su estese istanza, a mezzo Consulente Tecnico d'ufficio all'uopo nominato e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti;
5.

Condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi, spese, commissioni ed oneri da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT
e per l'errata segnalazione in Centrale Rischi;

6. In ogni caso con vittoria si spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
”.
La convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pur ritualmente citata, non si costituiva.
In data 10.3.2021 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art.
183 c.p.c.
differita al 31.3.2021, si costituiva Sorec S.r.l., non in proprio ma in nome e per conto di Lex S.r.l., quale attuale titolare del credito, ad essa ceduto da
Aporti S.r.l., a cui lo aveva ceduto l'originaria creditrice Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, evidenziando che le parti avevano stipulato il contratto di conto corrente in data 19.12.2005 e che su tale conto era stato concesso un affidamento in data 18.4.2006;
sosteneva che le condizioni economiche (interessi, commissioni e spese) erano state regolarmente pattuite in contratto e che l'anatocismo era legittimo sino all'entrata in vigore della delibera
CICR 3.8.2016 che aveva nuovamente regolato la materia;
in riconvenzionale, chiedeva il pagamento della somma di € 76.167,36, risultante a debito del correntista alla data della cessione del credito.
Per tutte queste ragioni, l'intervenuta Sorec S.r.l., non in proprio ma in nome e per conto di Lex S.r.l., così concludeva: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis, per i motivi meglio esposti in narrativa, decidere in accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA PREGIUDIZIALE /
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PRELIMINARE: - disporre l'estromissione della BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. dal presente giudizio ex art. 111 c.p.c.;
- assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs n. 28/2010 vertendo la controversia in materia di contratti bancari;
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA

RICONVENZIONALE: accertare e per l'effetto condannare DE MI NI
(C.F.: [...]) al pagamento in favore di LEX S.r.l. della somma di Euro 76.167,36= quale saldo debitore al 23/12/2019 di cui al conto corrente n.
10286,70 - Filiale di LIDO DI CAMAIORE della BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. intestato a parte attrice, oltre agli interessi successivi, ovvero a pagare a LEX S.R.L. quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: … IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA (se dovuta).
”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 31.3.2021, esperito - con esito negativo - il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile, disposta dal Giudice con ordinanza del 29.4.2022.
All'udienza del 4.10.2023, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse
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