Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2024, n. 1993
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. B M' Presidente-Relatore dott. A C Giudice dott. S G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 436/2021 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. S C, presso il cui studio in Amendolara (CS), al C.so Umberto I, n. 4, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] allo Ionio (CS), il 10.03.1983 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. G M, presso il cui C.F._2
studio in Trebisacce (CS), alla Via A. Cefaly, n. 14, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.02.2021, , premesso di aver contratto in Parte_1
Amendolara (Cs) matrimonio concordatario con , in data 20.08.2008 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno
2008);
che dal matrimonio non erano nati figli;
che con Sentenza n. 17/2016 del 12.01.2016, veniva pronunciata dal Tribunale di Castrovillari la separazione tra i coniugi;
che perdurava lo stato di separazione e non vi era riconciliazione né spirituale, né materiale;
pertanto, chiedeva che: “sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in data
20.08.2008, alle condizioni già poste e in questa sede reiterate e da intendersi integralmente riportate e trascritte, di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 17/2016 pubblicata il 12.01.2016, passata in giudicato in data 13.07.2016 emessa dal Tribunale di
Castrovillari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, non opponendosi, tuttavia, alla domanda di divorzio. In particolare - premettendo che, con la Sentenza con cui era stata disposta la separazione, il
Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande di assegnazione della casa coniugale e del relativo mobilio ed aveva rigettato le domande di assegno di mantenimento proposte dalle parti - precisava di versare in uno stato di difficoltà economica, non avendo negli anni trovato una stabile occupazione professionale, pur essendosi adoperata a reperire un impiego (ad esempio, aveva partecipato ad un tirocinio formativo presso un'agenzia immobiliare, cui però non aveva fatto seguito alcuna assunzione).
Dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza per euro 500,00, ma di avere comunque un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat a differenza del ricorrente che, in mobilità, svolgeva la propria attività lavorativa presso il Comune di Amendolara, percependo un reddito del tutto differente rispetto a quello di cui ai CUD prodotti e depositati durante il giudizio di separazione.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale di: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, celebrato in data 20/08/2008;
2) Porre a carico del Sig. , Parte_1
stante la chiara ed evidente disparità dei redditi tra i due ex coniugi, a titolo di assegno di divorzio, un assegno mensile dell'importo di euro 500,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente
pagina 2 di 7 secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Condannare, infine, il Sig. alla refusione delle spese e degli Parte_1 onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c.”.
In seguito a tale udienza presidenziale, con ordinanza del 20.10.2021, pubblicata in pari data, il Presidente del Tribunale confermava le disposizioni economiche adottate in sede di separazione giudiziale, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
All'udienza del 03.10.2024, previa audizione delle parti presenti personalmente, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sul merito – La domanda di
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