Trib. Velletri, sentenza 17/06/2024, n. 1386

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 17/06/2024, n. 1386
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1386
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 466/2023

TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 466/2023
Oggi 17 giugno 2024, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti: per AL MO l'avv. ALTIERI ALESSANDRO per BPER BANCA S.P.A. l'avv. DEZI GIOVANNI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da memorie conclusive;
concluse affinché venga accertato l'inadempimento della banca a fornire un riscontro alla istanza di accesso con vittoria delle spese di lite. Parte resistente si riporta agli atti e alle conclusioni rassegnate nelle note conclusive;
rileva che il fax di cui al doc. 23 è stato indirizzato a un numero di Matera e non di Modena e che non è stato ricevuto.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 466/2023 promossa da:
AL MO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Alessandro Altieri
- parte ricorrente - nei confronti di:
BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Dezi
- parte resistente -
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.6.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c.
, si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 10 D.Lgs. 150/2011 (come modificato dall'art. 17 D.Lgs 10 agosto 2018
n. 101
) il signor AL OM ha esposto: (i) di risultare censito a sofferenza e di averlo scoperto a seguito di un accesso effettuato presso il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da Crif S.p.A.;
(iii) di aver quindi inoltrato alla Banca un'istanza d'accesso ai dati personali ex art. 15 del Regolamento Europeo 679/2016;
(iv) di non essere, tuttavia, riuscito
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ad ottenere l'accesso, nonostante il sollecito del 28.11.2022.
Ha quindi chiesto che venga dichiarato l'inadempimento della BPER Banca S.p.A. all'obbligo di riscontrare l'istanza d'accesso ai dati personali e di ordinare alla società resistente di fornire il riscontro stesso, “dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali del ricorrente, indicando in caso di disponibilità dei dati personali medesimi e qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 12 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, le finalità, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, comunicando altresì, se disponibili, tutti i dati personali e le informazioni personali riguardanti il Sig. AL
OM associati al preavviso di segnalazione previsto dal Codice di Deontologia e buona condotta per i Sistemi di Informazione Creditizia, con immagine ottica
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