Trib. Napoli, sentenza 10/04/2024, n. 1866

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 10/04/2024, n. 1866
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1866
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo

R.G. 2294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2294/2023 R.G. LAVORO
TRA
TERESA MARTUCCI n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 24/04/1972 rappresentato e difeso dall'avv.
MARTUCCI TERESA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. GAETA DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento notificata via Pec
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22/02/2023 l'epigrafato ricorrente ha impugnato cartella di pagamento n.
028 2022 0032853925 000 notificata in data 23/01/2023, affinché codesta AG dichiarasse, previa sospensione dell'esecuzione cartella di pagamento n. 028 2022 0032853925 000, l'inesistenza della pretesa erariale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per inesistenza della notifica da parte dell'Agenzia delle
Entrate per aver utilizzato un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri e l'omessa notifica del verbale presupposto;.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo “nel merito, di ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta cartella di pagamento n.
n.02820220032853925000, per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge, in particolare
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dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla medesima cartella esattoriale, per violazione delle norme vigenti in tema di accertamento e iscrizione a ruolo dei crediti contributivi”.
Le parti resistenti Ader e Cassa previdenza e Assistenza Forense si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Gli avvisi di addebito Inps (c.d. a.v.a.), così come le cartelle di pagamento (c.d. cartelle esattoriali) di
Equitalia, ora di Agenzia delle Entrate – Riscossione, qualora siano notificati a mezzo posta elettronica certificata ai contribuenti non sono sempre validi.
Anzitutto, ai sensi del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, per i crediti vantati dall'Inps dal'1.1.2011
(anche relativi a contributi per anni precedenti, ma accertati da tale data in poi), non è più consentita la riscossione a
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