Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 4
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3198/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3198/2024 promossa da: ANDOR SPV s.r.l., in persona del l.r. p.t., con l'Avv. RATENI RICORRENTE

contro

IG LU, NI IC, ZI IC RESISTENTI contumaci CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni rese negli scritti difensivi. FATTO E DIRITTO Parte ricorrente, dopo aver dedotto di
- essere cessionaria nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in forza di contratto di cessione di crediti del 12.12.2023 ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da parte di Intesta Sanpaolo s.p.a. di alcuni crediti, già oggetto di precedenti cessioni, tra cui quello nei confronti di OL CA, nei cui confronti era stata incardinata una procedura esecutiva immobiliare (R.G. ES. IMM. n. 18/2023) avanti a questo Tribunale, avente ad oggetto il pignoramento del diritto di proprietà su immobili siti in Busto Arsizio
-via Parini, 6- (in atti meglio identificati);

- della sospensione della predetta procedura esecutiva a seguito dell'accertamento della mancanza della continuità delle trascrizioni relativamente ai beni oggetto di esecuzione e, nello specifico, dell'acquisto ereditario in capo alle resistenti non risultando la trascrizione della accettazione tacita dell'eredità relitta da AN CR da parte di IO CI, CR AN e CR IN, che, nelle qualità indicate in ricorso e per le quote ivi indicate, avevano provveduto alla voltura catastale dei beni esecutati;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che le resistenti avevano accettato tacitamente la predetta eredità in forza di atti di accettazione tacita, con le conseguenti declaratorie. Le resistenti restavano contumaci. Trattata la causa, era trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024. In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante lo stato di creditore cessionario e pignoratizio (cfr. docc.1e ss. di parte ricorrente).
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Va, altresì, evidenziata la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come richiesta in ricorso, in quanto necessaria ai sensi dell'art.2648 c.c. al fine di procedere ad opportuna trascrizione nei registri immobiliari della accettazione tacita dell'eredità (comprensiva anche di beni
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