Trib. Velletri, sentenza 17/04/2024, n. 669
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Testo completo
N. R.G. 3839/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa R F quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/04/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 3839 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to P L
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to S B
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 Controparte_1 di ha avuto corso un rapporto di lavoro subordinato a
[...] CP_1 tempo pieno e determinato, dal 5.07.2019 al 21.08.2020 (orario di 40 ore settimanali).
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2. Condanna la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a corrispondere a la somma complessiva di € 8.931,51 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per i titoli di cui in motivazione.
3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso in riassunzione depositato in data 15.07.2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Velletri, ritualmente notificato, conviene in giudizio la società di che opera nel settore Controparte_1 CP_1 del lavaggio di autoveicoli, di cui afferma essere stato dipendente dal 5.07.2019 al
21.08.2020, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Premette di essere stato assunto con la qualifica di addetto al lavaggio fari e grafitaggio, con inquadramento nel Livello C3 del , e di avere reso la Org_1 prestazione di lavoro (svolgendo le attività analiticamente descritte al paragrafo 6 del ricorso) presso l'impianto di Aprilia, via della Stazione 188/C, venendo sottoposto Org_2 al potere direttivo di controllo e disciplinare del titolare Sostiene che, CP_1 benché nel contratto di lavoro era previsto un orario part-time di 10 ore settimanali, di fatto ha lavorato dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00 e la domenica dalle 7,00 alle
14,00, con riposo di martedì. Lamenta, quindi, di essere stato retribuito in misura inferiore a quanto a lui spettante, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. e, sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della società convenuta, in persona del
l.r.p.t., al pagamento in suo favore del credito retributivo maturato nel periodo di cui innanzi, pari alla somma complessiva di € 35.782,02, oltre accessori, per i titoli di cui ai conteggi allegati a ricorso.
La società si costituisce in giudizio, in Controparte_1 persona del l.r.p.t., e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Sostiene che le mansioni assegnate al ricorrente consistevano esclusivamente nel lavaggio dei fari degli autoveicoli per cui, considerato che non tutti i clienti dell'autolavaggio della ex sede di Aprilia chiedevano detta specifica tipologia di servizio, era stato previsto un orario di 10 ore settimanali così da permettere di concentrare gli appuntamenti giornalieri in una unica fascia oraria. Sostiene, infine, che, nel mese di
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febbraio 2020, coincidente con il lockdown per la pandemia da C-19, il ricorrente ha cessato di prestare l'attività lavorativa alle sue dipendenze, come è provato dal mancato deposito delle buste paga relative al periodo marzo-agosto 2020 e del
Modello CUD.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 429
c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento.
E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza - straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione (cd vicinanza della prova), non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame, pertanto, incontroversa la natura subordinata del rapporto di lavoro
a tempo determinato intercorso tra le parti, gravava sul ricorrente l'onere di provare lo svolgimento del lavoro in eccedenza (supplementare e straordinario) rispetto al part- time contrattualizzato, giustificato, secondo la prospettazione offerta dal procuratore del dall'assegnazione di mansioni dal contenuto più ampio rispetto a quelle Pt_1 di addetto al lavaggio dei fari e grafitaggio indicate nel contratto di assunzione, o addirittura a quella di solo addetto al lavaggio dei fari dedotta dalla società convenuta nel presente giudizio.
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Per quanto attiene alla durata del rapporto di lavoro, benché sia pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il contratto a tempo determinato con scadenza originaria al 4.10.2019 è stato prorogato fino al 21.08.2020, la società ex datrice di lavoro del sostiene che egli, di fatto, ha volontariamente cessato Pt_1 ogni attività lavorativa nel mese di febbraio 2020. Gravava, pertanto, sulla medesima società convenuta dimostrare la risoluzione ante tempus del contratto a termine per volontà del lavoratore, che non può certo essere dimostrata dalla sola mancata produzione in giudizio delle buste paga relative a tutto il periodo di lavoro dedotto in ricorso.
I testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato al riguardo quanto segue:
teste di parte ricorrente: “Sono stato cliente dell'autolavaggio Testimone_1 gestito dalla di Aprilia da luglio 2019 fino alla chiusura per Controparte_1 covid. E' vero che il ricorrente per quanto ho mi consta personalmente era addetto al lavaggio delle vetture sia esterno che interno agli abitacoli. Una volta ricordo che ha effettuato sulla mia vettura il grafitaggio ossia dopo avere posto la vettura sul ponte ha spuzzato un misto di olio e catrame nella parte sottostante la vettura. Posso dire che tutte le
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa R F quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/04/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 3839 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to P L
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to S B
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 Controparte_1 di ha avuto corso un rapporto di lavoro subordinato a
[...] CP_1 tempo pieno e determinato, dal 5.07.2019 al 21.08.2020 (orario di 40 ore settimanali).
pagina 1 di 10
2. Condanna la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a corrispondere a la somma complessiva di € 8.931,51 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per i titoli di cui in motivazione.
3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso in riassunzione depositato in data 15.07.2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Velletri, ritualmente notificato, conviene in giudizio la società di che opera nel settore Controparte_1 CP_1 del lavaggio di autoveicoli, di cui afferma essere stato dipendente dal 5.07.2019 al
21.08.2020, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Premette di essere stato assunto con la qualifica di addetto al lavaggio fari e grafitaggio, con inquadramento nel Livello C3 del , e di avere reso la Org_1 prestazione di lavoro (svolgendo le attività analiticamente descritte al paragrafo 6 del ricorso) presso l'impianto di Aprilia, via della Stazione 188/C, venendo sottoposto Org_2 al potere direttivo di controllo e disciplinare del titolare Sostiene che, CP_1 benché nel contratto di lavoro era previsto un orario part-time di 10 ore settimanali, di fatto ha lavorato dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00 e la domenica dalle 7,00 alle
14,00, con riposo di martedì. Lamenta, quindi, di essere stato retribuito in misura inferiore a quanto a lui spettante, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. e, sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della società convenuta, in persona del
l.r.p.t., al pagamento in suo favore del credito retributivo maturato nel periodo di cui innanzi, pari alla somma complessiva di € 35.782,02, oltre accessori, per i titoli di cui ai conteggi allegati a ricorso.
La società si costituisce in giudizio, in Controparte_1 persona del l.r.p.t., e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Sostiene che le mansioni assegnate al ricorrente consistevano esclusivamente nel lavaggio dei fari degli autoveicoli per cui, considerato che non tutti i clienti dell'autolavaggio della ex sede di Aprilia chiedevano detta specifica tipologia di servizio, era stato previsto un orario di 10 ore settimanali così da permettere di concentrare gli appuntamenti giornalieri in una unica fascia oraria. Sostiene, infine, che, nel mese di
pagina 2 di 10
febbraio 2020, coincidente con il lockdown per la pandemia da C-19, il ricorrente ha cessato di prestare l'attività lavorativa alle sue dipendenze, come è provato dal mancato deposito delle buste paga relative al periodo marzo-agosto 2020 e del
Modello CUD.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 429
c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento.
E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza - straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione (cd vicinanza della prova), non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame, pertanto, incontroversa la natura subordinata del rapporto di lavoro
a tempo determinato intercorso tra le parti, gravava sul ricorrente l'onere di provare lo svolgimento del lavoro in eccedenza (supplementare e straordinario) rispetto al part- time contrattualizzato, giustificato, secondo la prospettazione offerta dal procuratore del dall'assegnazione di mansioni dal contenuto più ampio rispetto a quelle Pt_1 di addetto al lavaggio dei fari e grafitaggio indicate nel contratto di assunzione, o addirittura a quella di solo addetto al lavaggio dei fari dedotta dalla società convenuta nel presente giudizio.
pagina 3 di 10
Per quanto attiene alla durata del rapporto di lavoro, benché sia pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il contratto a tempo determinato con scadenza originaria al 4.10.2019 è stato prorogato fino al 21.08.2020, la società ex datrice di lavoro del sostiene che egli, di fatto, ha volontariamente cessato Pt_1 ogni attività lavorativa nel mese di febbraio 2020. Gravava, pertanto, sulla medesima società convenuta dimostrare la risoluzione ante tempus del contratto a termine per volontà del lavoratore, che non può certo essere dimostrata dalla sola mancata produzione in giudizio delle buste paga relative a tutto il periodo di lavoro dedotto in ricorso.
I testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato al riguardo quanto segue:
teste di parte ricorrente: “Sono stato cliente dell'autolavaggio Testimone_1 gestito dalla di Aprilia da luglio 2019 fino alla chiusura per Controparte_1 covid. E' vero che il ricorrente per quanto ho mi consta personalmente era addetto al lavaggio delle vetture sia esterno che interno agli abitacoli. Una volta ricordo che ha effettuato sulla mia vettura il grafitaggio ossia dopo avere posto la vettura sul ponte ha spuzzato un misto di olio e catrame nella parte sottostante la vettura. Posso dire che tutte le
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