Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 3

TRIB Pescara
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Pescara
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 3
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo



TRIBUNALE DI PESCARA
IT IC
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile n° 1860 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente

TRA

DI TR IZ (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Pescara,
Viale Giovanni Bovio n°385, presso lo studio dell'Avv. Danielle Mastrangelo, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione
attrice

CONTRO

EN RI (c.f.[...]) e VA IA (c.f.
[...]), elettivamente domiciliate in Pescara, Via Pugliae n°3, presso lo studio dell'Avv. Claudia Aurisicchio, che le rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo procuratore
convenute

OGGETTO: proprietà

CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate nel verbale di udienza del 27 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione regolarmente notificato Di PI IA, premesso di essere proprietaria di un appartamento posto al secondo piano, interno 6, dello stabile condominiale situato in Pescara alla via Punta Penna nr. 20, individuato in Catasto
Fabbricati al foglio 19 particella 1907 sub 14, premesso che sul muro perimetrale adiacente al terrazzo lato Sud-Est del vano cucina-tinello del predetto immobile, è posta un'apertura lucifera (luce) del vano bagno dell'adiacente appartamento di proprietà di NU SA, abitato da VA IA, premesso che tale luce, delle dimensioni di circa cm 130 di larghezza per cm 100 di altezza, era in origine schermata da un'inferriata metallica ancorata al muro, formata da barre metalliche verticali con un interspazio di circa 9 cm e da un pannello metallico fisso con vetri opachi istallato nella parte inferiore dell'apertura a partire dalla soglia, tale da non consentire di inspicere verso il balcone dell'attrice, essendone inibito l'affaccio prospettico in ragione delle peculiari caratteristiche strutturali della luce medesima, lamentando che da parte delle convenute erano stati posti in essere nel luglio
2020 interventi modificativi, ai danni della proprietà attrice, consistiti nella rimozione dell'originaria inferriata e nella sostituzione con un manufatto formato da tubolari metallici con interspazio variabile non ancorato all'interno della muratura dell'apertura medesima, ma fissato agli stipiti con l'utilizzo di viti a pressione, nonché nella rimozione e sostituzione di un pannello di vetro e metallo, che impediva ogni possibilità di veduta e di affaccio prospettico all'interno del balcone di proprietà attrice, con una lamina di plastica opaca interposta tra l'infisso della finestra e la griglia posizionata, deducendo allora che tali interventi avevano determinato una grave compromissione della sicurezza e della privacy dell'attrice, impossibilitata a fruire del proprio terrazzo con l'utilizzo del bagno da parte della convenute, unitamente alla lesione delle norme igienico- sanitarie e alla violazione delle norme circa le emissioni di odori e rumori molesti, tanto ciò premesso, conveniva in giudizio NU SA e VA IA, chiedendo di :
1) accertare e dichiarare l'arbitraria modificazione dello stato dei luoghi in relazione
all'apertura lucifera del vano bagno dell'appartamento di proprietà di SA NU, abitato da IA VA, realizzata ad opera di queste ultime;
2) accertare e dichiarare che tale modificazione è intervenuta in violazione dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento ex art. 901 e 902 c.c. ;
3) accertare e dichiarare che tale l'arbitrario intervento ha determinato gravi danni a carico dell'attrice e della sua proprietà, tutt'ora sussistenti, consistenti nella compromissione della sicurezza e della privacy dell'immobile della sig.ra
Di PI, nella lesione delle norme igienico-sanitarie, nella violazione delle norme circa le emissioni di odori e rumori molesti e nella manifesta lesione del pieno diritto di godimento e fruizione del bene immobile da parte dell'attrice;
4) per l'effetto, condannare le convenute alla immediata riduzione in pristino e contestuale regolarizzazione, secondo la normativa vigente, dell'apertura lucifera oggetto della presente domanda giudiziale;
5) condannare le convenute al risarcimento del danno patito in ragione dell'arbitraria condotta delle parti convenute in giudizio, nella misura che risulterà in corso di causa. Con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituivano le convenute NU SA e
VA IA, nelle rispettive qualità spiegate, contestando la domanda attorea, premettendo che l'unità abitativa di proprietà NU è adiacente quello dell'attrice e il muro nel quale si affaccia la finestra del bagno confina, forma una sorta di angolo ottuso, con la parte di muro nella quale è situata la finestra del vano cucina di proprietà della Di PI, premettendo che all'epoca della edificazione dell'intero edificio, risalente all'anno 1963, le due finestre si affacciavano solamente su un chiostro interno del condominio, sino a quando in tempi successivi (ma prima che le parti in causa divenissero ognuna proprietaria delle rispettive unità abitative) venne realizzato un balconcino di pertinenza all'appartamento oggi di proprietà della Di PI, ancorato da un lato alla porzione di muro, dell'appartamento sub.14 (oggi della Di PI) e dall'altro al muro dell'appartamento sub.7 (oggi di proprietà
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