Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 6194

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 6194
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6194
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 16853/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16853/2020 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Marina Spagnuolo Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
( con il patrocinio dell'avv. Andrea Fenoglio e dell'avv. Prof. CP_1 C.F._2
Mia Callegari
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 21.12.2023
Per parte convenuta
Come da verbale del 21.12.2023
Per il Pubblico Ministero
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Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio a Cuba in data Parte_1 CP_1
22/03/2005.
Dal matrimonio è nata in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 02.10.2020 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il Presidente disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 01.03.2021,
assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti affidando in via temporanea la figlia al padre e
ponendo a carico della madre un contributo al mantenimento per euro 200 mensili, disponeva CTU
psicologica al fine di esaminare le possibili modalità di affidamento e le possibili soluzioni riguardo ai
tempi con ciascun genitore;
disponeva infine il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
In data 10.03.2022 veniva depositata la relazione peritale.
A seguito di disamina, alla luce delle conclusioni della CTU con ordinanza del 05.05.2022 veniva
disposta la modifica delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale. In particolare, veniva disposto
l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre ed incontri madre-
figlia come stimato dai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia. Si prevedeva altresì la prosecuzione della
presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e per la minore di NPI/Psicologia.
All'udienza del 08.06.2023 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo parziale: “affido
condiviso della minore, con collocamento presso il padre e visite con la madre a week end alterni dal
venerdì sera alla lunedì mattina oltre un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento
(indicativamente il mercoledì);
nella settimana in cui non trascorre il week end con la mamma, due

pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina);
la prima

settimana di agosto 2023 con la madre.”
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In punto mantenimento, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 1/03/2021, con ordinanza del
12/07/2023 il giudice disponeva a carico della madre un contributo per euro 150 mensili.
All'udienza del 21/12/2023, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i
coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle
difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe
tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori domande, entrambe le parti avevano formulato dei capi di prova con le
memorie ex art. 183 comma 6 cpc. Le istanze di prova ivi formulate, seppur non reiterate nel corso del
giudizio, sono state riproposte in sede di conclusioni definitive.
Il collegio ritiene di non poter ammettere i capi di prova formulati dalle parti per le seguenti ragioni:
- capi di prova di parte ricorrente: generici i capi da 1 a 4, 21, 22, 24, 30, documentale il capo 20,
irrilevanti i restanti capi;

- capi di prova di parte convenuta: documentali i capi da 1 a 3, 5, da 80 a 91, 94, 101, 102, 104 e 106,
valutativo il capo 7, generici e valutativi i capi 19 e 24, valutativi i capi 22, 23, 26, 64 e 69, generici i
capi 25, 92, 93, 95 e 96, irrilevanti i restanti capi.
Gli ordini di esibizione richiesti da parte ricorrente appaiono superflui ai fini della decisione, mentre le
indagini tributarie risultano esplorative.
Sulla domanda di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
Parte ricorrente ha allegato come la separazione sia causalmente riconducibile all'atteggiamento
vessatorio ed impositivo del marito nel corso degli anni, sfociato, da ultimo, in episodi di violenza
fisica e verbale. Il IG , si legge nel ricorso introduttivo, “venendo meno ai più elementari CP_1
doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia ha determinato in via esclusiva la rottura del vincolo coniugale”.
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Orbene detti comportamenti del convenuto non risultano in alcun modo provati.
Dal canto suo il sig. chiede che la separazione venga addebitata alla moglie che, con le reiterate CP_1
condotte maltrattanti perpetrate ai danni del marito e della figlia ha violato i doveri nascenti dal matrimonio. Si legge nella comparsa di costituzione in giudizio che “la separazione andrà
innegabilmente addebitata alla ricorrente, unica responsabile del fallimento matrimoniale. I suoi
comportamenti aggressivi, sprezzanti ed autoritari assunti ingiustificatamente nei confronti del marito
e di hanno infatti sortito un duplice ordine di effetti: da un lato, l'instaurarsi in casa di fazioni Per_1
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