Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 20
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G.L. 515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUIDO MARONE, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_2
del di , dalla Dott.ssa , Funzionaria del CP_3 CP_1 Controparte_4 [...]
e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello stesso Controparte_1
, legalmente domiciliati presso l' , Via Coazze n. CP_1 Controparte_5
18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui,
1
vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo CP_1 di € 1.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1
configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe