Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/03/2025, n. 183

TRIB Barcellona Pozzo di Gotto
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Barcellona Pozzo di Gotto
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/03/2025, n. 183
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 183
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

Proc. n. 681 \2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 681\2021 R.G. vertente tra:
c.f.: Parte_1
, nata a [...], il [...], ed ivi C.F._1
elettivamente domiciliata in via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'avv. Chillemi
Francesco Aurelio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

ricorrente
e
, C.F.: , nato a [...] CP_1 C.F._2
Gotto, il 24/12/1963, ed ivi elettivamente domiciliato in via Del Mare n. 58, presso lo studio degli avv.ti Guglielmo D'Anna e Assunta D'Anna, dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2021, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...]
con , in data 1/09/1986, in Barcellona P.G., regolarmente trascritto, e CP_1
che dal matrimonio sono nati i figli , e , tutti maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3
indipendenti economicamente. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito nei confronti del resistente. Ha
chiesto, inoltre, di autorizzare i coniugi a vivere separatamente assegnando alla stessa l'immobile adibito a casa coniugale, di porre a carico del l'assegno mensile di CP_1
€ 3.000,00 a titolo di mantenimento della moglie, con condanna del resistente al risarcimento dei danni nella misura di €.250.000,00 o da quantificarsi in via equitativa.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Egli ha chiesto di rigettare e dichiarare inammissibili tutte le domande avanzate dalla ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 09.06.2021, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con decreto del 24.09.2021, la Corte di Appello di Messina ha rigettato il
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reclamo proposto dal resistente, confermando il provvedimento reclamato.
Con sentenza non definitiva n. 494/2022, depositata in data 20.04.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La ha chiesto che fosse pronunziata la separazione per causa Pt_1
addebitabile alla controparte.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000). Sullo specifico tema della violazione dell'obbligo di fedeltà, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che una volta accertato il tradimento, opera
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una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui il nesso di causalità tra la violazione del dovere coniugale di fedeltà e l'irreversibilità della crisi coniugale si presume e spetta a chi vuole dimostrare il contrario provare la mancanza di tale nesso
(cfr. in termini Cass. Civ. n. 11516/2014 secondo cui “si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione
della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile,
salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare,
essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai
meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre
2007, n. 25618). Ciò vuoi dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha
assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della
dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza,

all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che
l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la
convivenza era mero simulacro;
ne deriva parimenti che, una volta accertato

l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è
sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)”).
Premessi tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, nel caso di specie vale osservare che la domanda di addebito è infondata e deve essere rigettata.
La ha sostenuto che il coniuge avrebbe violato il dovere di fedeltà, Pt_1
intrattenendo relazioni extraconiugali con altre donne nel corso del matrimonio.
Dall'istruttoria è emerso che, quanto alla presunta relazione con la sig.ra R_
, “ragioniera dell'esercizio commerciale”, il teste (quale
[...] Testimone_1
dipendente dei IG.ri ed ” e CA “con entrambi […] da circa trenta CP_1 Pt_1
anni”) ha dichiarato all'udienza del 16.06.2023 che quando la ha scoperto Pt_1
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di una relazione tra il marito e la predetta, registrando una conversazione telefonica avvenuta tra gli stessi, “i coniugi erano formalmente sposati ma già in fase di separazione ed il non viveva più con la moglie”, sicché tale circostanza non può CP_1
assumere rilievo, poiché trattasi di condotta sopravvenuta alla fine della affectio
coniugalis, in quanto avvenuta successivamente alla data in cui le parti hanno deciso di separarsi. La teste ha ulteriormente riferito “che la mi ha raccontato Tes_1 Pt_1
di aver scoperto che il marito aveva avuto altre relazioni con altre donne. Ciò l'ha
scoperto quando ha iniziato ad indagare sulla vita del , dopo la relazione con la CP_1
sig.ra . Sul punto, il teste ha dichiarato che “la IG.ra mi ha Pt_2 Pt_1
raccontato che il marito aveva una relazione extra coniugale”, “quando i coniugi erano ancora sposati”; che “anche il telefonicamente mi ha riferito che detta CP_1
relazione si era ormai conclusa da circa un anno”, riferendosi “proprio alla dipendente ”. La teste ha confermato la circostanza h) Persona_5 Tes_1
del punto n. 5 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte ricorrente ovvero che la
IG.ra , nell'ultimo periodo e precisamente subito dopo l'estate 2020, ha Pt_1
comunicato alla IG.ra di avere scoperto di essere stata più volte tradita dal Parte_3
marito” e, precisamente, ha riferito “come la lo ha raccontato a me così ha Pt_1
fatto con la nostra comune CA . Ricordo che anche con lei si è Parte_4
discusso di tale situazione” (v. processo verbale del 16.06.2023). Invero, la teste
, escussa all'udienza del 15.09.2023, ha appreso della presunta Parte_4
relazione extraconiugale “dalla mia CA ” riferendo, invece, che Parte_1
il “ha
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