Trib. Caltagirone, sentenza 10/12/2024, n. 747
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Testo completo
R.G. n. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione dell'udienza del 10.12.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Mario Fallica e Filippo Nula;
-RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal funzionario delegato dott. Alessio Mario Riccobene,
- RESISTENTE -
Oggetto: diritto alla erogazione della Carta Elettronica ex art.1, comma 121, L.107/2015.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2023, esponeva che era un docente precario Parte_1
che nel corso degli anni, in particolare negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, era stato destinatario di incarichi annuali con termine al 30 giugno e che in relazione a tale servizio non gli era stato riconosciuto il diritto alla erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art.1, comma 121, L.107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ogni anno scolastico.
Rilevava, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022, la violazione degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia sotto il profilo della discriminazione dei docenti non di ruolo, sia sotto il profilo della lesione del principio di buon andamento della P.A. Richiamava, inoltre, la pronuncia della Corte
di Giustizia resa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, la quale mette in risalto il contrasto con il principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, evidenziando come, in virtù del soprarichiamato principio eurounitario, non potesse essere previsto alcun trattamento differenziato in ragione della durata del contratto di lavoro.
Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge 107/2015, l'art. 2 del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500,00 € annui tramite la “Carta elettronica del docente” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
ordinare all'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore di attuare tutti gli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla ricorrente, la carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di 2.500,00
€ oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
in subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per mancato riconoscimento del diritto a usufruire della Carta Elettronica del Docente, nella misura di 2.500,00 € e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore al relativo pagamento in favore della ricorrente, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio giacché trattasi di questione sulla quale si è consolidato ormai da tempo un quadro giurisprudenziale chiaro e in relazione al quale l'Amministrazione resistente ha inteso non uniformarsi nonostante la diffida del ricorrente”.
Il resistente si costituiva in giudizio tardivamente, con memoria depositata in data CP_1
12.9.2024 a fronte della prima udienza di discussione fissata per il 21.11.2023, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate da parte ricorrente ex art. 2948 c.c. e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, l'udienza del 10.12.2024 veniva sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc e parte ricorrente insisteva nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato;
ritenuta matura per la decisione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
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In via preliminare, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata da parte del CP_1 resistente, deve evidenziarsi che la Suprema Corte di recente ha statuito quanto segue: “In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal
ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per CP_1
taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). …20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” – Cass. Civ. n. 29961/2023.
Ciò posto, nel caso di specie, in disparte il fatto che tale eccezione deve ritenersi inammissibile stante la costituzione tardiva di parte resistente, deve rilevarsi in ogni caso che non è maturata alcuna prescrizione neanche in relazione all'anno scolastico più risalente rispetto al quale parte ricorrente ha chiesto la carta