Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2024, n. 437
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Testo completo
N. V.G. 1253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1253/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. BONCIANI Parte_1 C.F._1
DONELLA e dall'avv. NANNINI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata in via Sante Tani,
26/4 Montevarchi (AR)
PARTE RICORRENTE contro
( rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENTI CP_1 C.F._2
MICHELA e dall' avv. MASTROTA ANTONIO ed elettivamente domiciliato in via della Fonte
Veneziana, 10 Arezzo (AR)
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In ordine all'affidamento e collocamento delle figlie e , Per_1 Per_2
nonché al calendario di visita e intrattenimento, disporre in conformità a quanto stabilito dal Dott. in sede di relazione peritale d'ufficio datata 29.9.2024 e depositata in atti. Prendere atto della Pt_2
volontà manifestata da entrambe le parti di intraprendere un percorso presso il coordinatore genitoriale individuato dal CTU. In ordine al mantenimento ordinario delle figlie minori, alla luce dell'accordo parziale raggiunto tra le parti e depositato in atti in data 19.07.2023, dichiarare cessata la materia del contendere. Nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sul punto cessata la materia del contendere, questa difesa si rimette alle valutazioni del Tribunale in ordine all'an ed al quantum del contributo al mantenimento che la madre dovrà versare in favore delle figlie d'ora in avanti;
In ordine alle spese straordinarie per le figlie, tenuto conto della attuale situazione economica delle parti e della sperequazione reddituale esistente, disporre che la Sig.ra debba Pt_1
partecipare alle stesse nella misura del 30%, nelle modalità e nei termini di cui al protocollo del
CNF, o nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice. In ordine all'assegno unico e alle detrazioni fiscali per i figli, tenuto conto dell'affido condiviso delle minori, disporre che le parti percepiscano tali benefici al 50% come per legge.
In via istruttoria
Si reitera l'opposizione alle richieste di prova, anche orale, formulate dal resistente;
Nella denegata ipotesi in cui il resistente reiteri richieste di natura economica, questa difesa insiste nella istanza di accertamento sui redditi del Sig. da parte della polizia tributaria”. CP_1
La parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Confermare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU Dott. Disporre che Pt_2
corrisponda un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori almeno pari ad Parte_1
euro 300,00 con spese straordinarie da corrispondere al 50% e che l'importo dell'assegno unico sia percepito dal Resistente, visto che le figlie sono per la maggior parte del tempo, escluse poche ore, con e la sua famiglia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_1
Giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 40 e ss. c.p.c depositato in data 12.05.2023 la ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale regolasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori , nata a [...] il [...] e , nata a Persona_3 Controparte_2
Montevarchi l'11.12.2012 dalla relazione more-uxorio intrattenuta con il resistente . CP_1
In particolare, la ricorrente, allegando condotte violente e inappropriate che l'ex compagno avrebbe avuto ai suoi danni, ha chiesto che il Tribunale adottasse i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle figlie minori, nonché che venisse disposto l'intervento dei Servizi Sociali e che venisse disposta una CTU psicologica volta a determinare il regime di affidamento e di
frequentazione genitori/figli più appropriato per le minori stesse. La ricorrente inoltre ha chiesto che venisse posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e mediante la somma complessiva mensile di € 1.200,00, da corrispondere alla Per_2 Per_1
ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla madre.
Con memoria difensiva depositata il 20.06.2023, si è costituito in giudizio il resistente , CP_1
negando ogni addebito in relazione alle allegazioni di violenza prospettate dalla ricorrente, evidenziando la sussistenza di un rapporto problematico tra le figlie e la madre, determinato dal comportamento di quest'ultima, nonché chiedendo a sua volta disporsi CTU psicologica volta a valutare le competenze genitoriali della ricorrente . Il resistente ha quindi chiesto in via Parte_1 principale che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo delle figlie minori e presso Per_2 Per_1
di sé, con una regolamentazione specifica di incontri tra le minori e la madre, da effettuarsi alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Il ha altresì chiesto CP_1 che fosse posto a carico della l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la Pt_1 somma complessiva mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di poter percepire integralmente l'assegno unico al 100%. In via subordinata, qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, il resistente ha chiesto che fosse disposto il collocamento paritario delle stesse, con mantenimento diretto e spese straordinarie al 50%. In via ulteriormente subordinata, ovvero qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, il resistente ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori mediante la somma complessiva mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 19.07.2023 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo parziale in punto di affidamento congiunto delle minori,
e ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente delle stesse presso il Per_2 Per_1
padre e regolamentazione del diritto di visita della madre, con richiesta congiunta di CTU psicologica al fine di valutare il miglior regime di affidamento, collocamento e permanenza delle figlie presso entrambi i genitori. Nel medesimo “accordo parziale” le parti hanno trovato accordo in ordine ad aspetti economici quali il rilascio dell'immobile adibito a casa familiare, sito a Bucine, in via Senese
n. 99, di proprietà dei genitori del resistente , da parte della ricorrente , CP_1 Parte_1
nonché in ordine ad ulteriori questioni economiche, prevedendo che ciascuno dei genitori provvedesse direttamente al mantenimento delle figlie minori nei periodi in cui le terranno presso di sé, con impegno provvisorio del a farsi carico delle spese straordinarie urgenti di entrambe le CP_1
figlie. Infine, nel medesimo accordo le parti si sono impegnate alla rimessione delle querele ivi indicate (cfr. accordo parziale sottoscritto dalle parti e depositato in data 19.07.2023)
A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1253/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. BONCIANI Parte_1 C.F._1
DONELLA e dall'avv. NANNINI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata in via Sante Tani,
26/4 Montevarchi (AR)
PARTE RICORRENTE contro
( rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENTI CP_1 C.F._2
MICHELA e dall' avv. MASTROTA ANTONIO ed elettivamente domiciliato in via della Fonte
Veneziana, 10 Arezzo (AR)
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In ordine all'affidamento e collocamento delle figlie e , Per_1 Per_2
nonché al calendario di visita e intrattenimento, disporre in conformità a quanto stabilito dal Dott. in sede di relazione peritale d'ufficio datata 29.9.2024 e depositata in atti. Prendere atto della Pt_2
volontà manifestata da entrambe le parti di intraprendere un percorso presso il coordinatore genitoriale individuato dal CTU. In ordine al mantenimento ordinario delle figlie minori, alla luce dell'accordo parziale raggiunto tra le parti e depositato in atti in data 19.07.2023, dichiarare cessata la materia del contendere. Nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sul punto cessata la materia del contendere, questa difesa si rimette alle valutazioni del Tribunale in ordine all'an ed al quantum del contributo al mantenimento che la madre dovrà versare in favore delle figlie d'ora in avanti;
In ordine alle spese straordinarie per le figlie, tenuto conto della attuale situazione economica delle parti e della sperequazione reddituale esistente, disporre che la Sig.ra debba Pt_1
partecipare alle stesse nella misura del 30%, nelle modalità e nei termini di cui al protocollo del
CNF, o nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice. In ordine all'assegno unico e alle detrazioni fiscali per i figli, tenuto conto dell'affido condiviso delle minori, disporre che le parti percepiscano tali benefici al 50% come per legge.
In via istruttoria
Si reitera l'opposizione alle richieste di prova, anche orale, formulate dal resistente;
Nella denegata ipotesi in cui il resistente reiteri richieste di natura economica, questa difesa insiste nella istanza di accertamento sui redditi del Sig. da parte della polizia tributaria”. CP_1
La parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Confermare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU Dott. Disporre che Pt_2
corrisponda un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori almeno pari ad Parte_1
euro 300,00 con spese straordinarie da corrispondere al 50% e che l'importo dell'assegno unico sia percepito dal Resistente, visto che le figlie sono per la maggior parte del tempo, escluse poche ore, con e la sua famiglia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_1
Giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 40 e ss. c.p.c depositato in data 12.05.2023 la ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale regolasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori , nata a [...] il [...] e , nata a Persona_3 Controparte_2
Montevarchi l'11.12.2012 dalla relazione more-uxorio intrattenuta con il resistente . CP_1
In particolare, la ricorrente, allegando condotte violente e inappropriate che l'ex compagno avrebbe avuto ai suoi danni, ha chiesto che il Tribunale adottasse i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle figlie minori, nonché che venisse disposto l'intervento dei Servizi Sociali e che venisse disposta una CTU psicologica volta a determinare il regime di affidamento e di
frequentazione genitori/figli più appropriato per le minori stesse. La ricorrente inoltre ha chiesto che venisse posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e mediante la somma complessiva mensile di € 1.200,00, da corrispondere alla Per_2 Per_1
ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla madre.
Con memoria difensiva depositata il 20.06.2023, si è costituito in giudizio il resistente , CP_1
negando ogni addebito in relazione alle allegazioni di violenza prospettate dalla ricorrente, evidenziando la sussistenza di un rapporto problematico tra le figlie e la madre, determinato dal comportamento di quest'ultima, nonché chiedendo a sua volta disporsi CTU psicologica volta a valutare le competenze genitoriali della ricorrente . Il resistente ha quindi chiesto in via Parte_1 principale che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo delle figlie minori e presso Per_2 Per_1
di sé, con una regolamentazione specifica di incontri tra le minori e la madre, da effettuarsi alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Il ha altresì chiesto CP_1 che fosse posto a carico della l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la Pt_1 somma complessiva mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di poter percepire integralmente l'assegno unico al 100%. In via subordinata, qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, il resistente ha chiesto che fosse disposto il collocamento paritario delle stesse, con mantenimento diretto e spese straordinarie al 50%. In via ulteriormente subordinata, ovvero qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, il resistente ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori mediante la somma complessiva mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 19.07.2023 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo parziale in punto di affidamento congiunto delle minori,
e ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente delle stesse presso il Per_2 Per_1
padre e regolamentazione del diritto di visita della madre, con richiesta congiunta di CTU psicologica al fine di valutare il miglior regime di affidamento, collocamento e permanenza delle figlie presso entrambi i genitori. Nel medesimo “accordo parziale” le parti hanno trovato accordo in ordine ad aspetti economici quali il rilascio dell'immobile adibito a casa familiare, sito a Bucine, in via Senese
n. 99, di proprietà dei genitori del resistente , da parte della ricorrente , CP_1 Parte_1
nonché in ordine ad ulteriori questioni economiche, prevedendo che ciascuno dei genitori provvedesse direttamente al mantenimento delle figlie minori nei periodi in cui le terranno presso di sé, con impegno provvisorio del a farsi carico delle spese straordinarie urgenti di entrambe le CP_1
figlie. Infine, nel medesimo accordo le parti si sono impegnate alla rimessione delle querele ivi indicate (cfr. accordo parziale sottoscritto dalle parti e depositato in data 19.07.2023)
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