Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18129

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18129
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18129
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 34574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, all'esito della discussone orale dei procuratori delle parti, all'udienza del 27.11.2024, previo ritiro in camera di consiglio, ha emesso mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 34574 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
TO TR IC rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fadalti del Foro di Treviso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Treviso, piazza San Vito n.30, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Catia Livio, dirigente, e dalla Avv. Maria
Capuana, funzionario dell'Ufficio V, Servizio Affari Legali e Contenzioso, Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma alla via XX Settembre n. 97 sono domiciliate
RESISTENTE
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione al decreto sanzionatorio n.403397/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze in data 23.05.2023, notificato il 06.06.2023 per la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di omessa segnalazione di operazioni sospette
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza del 27.11.2024 da intendersi interamente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 06.07.203 ON IE LA, ragioniere commercialista iscritto all'Albo Unico Nazionale dei Dottori Commercialisti – Ordine di Lecce, titolare dell'omonimo studio professionale, con sede a Treviso, si opponeva al decreto indicato in epigrafe, con il quale era ingiunto di pagare la somma di euro 52.000,00, oltre spese di euro 20,00 per di violazione degli obblighi, di cui al d.lgs. n. 231/2007: - di adeguata verifica della clientela;
- di segnalazione di operazioni sospette.
Quanto alla violazione dell'obbligo di adeguata verifica l'illecito contestato riguardava (su 10 fascicoli esaminati) 4 fascicoli, in particolare:

1. il fascicolo relativo a "Asllani Shpejtim";

2. il fascicolo relativo a
"Geoservizi Srl";

3. il fascicolo relativo a "4A Srls";

4. il fascicolo relativo a "MKT Digital Srl (il cui contenuto
è descritto analiticamente nel verbale di accertamento e nel decreto sanzionatorio ai punti. 5.7.8.10).
Quanto alla violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'illecito contestato riguardava la posizione della società la Treccia Logistica Srl, cliente del professionista dal 22/07/2016 al 31/12/2020 (società all'epoca dei fatti legalmente rappresentata dalla sig.ra TE TT).
Parte opponente deduceva, in sintesi, quali motivi di opposizione: 1.- l'insussistenza dell'illecito sotto il profilo dell'adeguata verifica della clientela, in quanto le circostanze in cui si erano realizzate le omissioni (l'assenza di precedenti violazioni, l'assenza di specifici motivi di rischio e il limitatissimo numero delle infrazioni, rispetto ai fascicoli verificati dai verbalizzanti) consentivano di considerare scusabili le stesse violazioni o comunque di qualificarle nell'ambito della fattispecie base di cui all'art. 56 co. comma 1 d.lvo. n. 231/2007;
2.
l'insussistenza dell'illecito sotto il profilo della segnalazione delle operazioni, atteso che il commercialista non aveva maturato sulla posizione oggetto di contestazione in sé uno specifico sospetto;

3. l'erronea determinazione della sanzione irrogata, in quanto la violazione doveva essere considerata come “non grave”, carattere escluso dagli stessi verbalizzanti che avevano, in sede di accertamento, ipotizzato una sanzione di euro
3.000;

4. l'applicazione della normativa anteriore a quella introdotta con il d.lvo n.90/2017, più favorevole al
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trasgressore, essendosi verificato l'illecito nel periodo anteriore alla novella normativa (nel periodo intercorrente tra il 22.07.2016 e il 31.12.2020) e l'illogicità della valutazione del Ministero che aveva applicato la nuova normativa, in quanto “non risulterebbe quantificabile l'importo delle operazioni non segnalate”;

5. la tardività della notifica del decreto ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981.
Chiedeva pertanto l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto e, in subordine, la riduzione dell'entità delle sanzioni a quella base prevista per le violazioni semplici e comunque a quella minima prevista dalla normativa più favorevole.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle
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