Trib. Roma, sentenza 25/01/2024, n. 1338
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Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50751 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e
vertente
TRA
EPRICE OPERATIONS S.R.L., con sede in Milano, Via degli Olivetani n. 10/12, partita I.V.A.
02574890121, in persona del legale rappresentante, Sig. Paolo LI UI IN,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Cannizzaro e Donatella Piscitilli, elettivamente
domiciliata in Roma, Viale Manzoni n. 26/Sc/C int. 3, presso l'Avv. Ennio Calbi, per procura
allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
FALLIMENTO EPRICE OPERATIONS S.R.L., con sede in Milano, Via degli Olivetani n. 10/12,
c.f. e p. I.v.a. 02574890121, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 327-2022 resa il
30.6.2022, in persona del curatore fallimentare, Dott. Roberta Zorloni, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Fabio Cannizzaro e Donatella Piscitilli, elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Manzoni no. 26/Sc/C int. 3, presso l'Avv. Ennio Calbi, per procura allegata alla “Comparsa di
costituzione con richiesta di prosecuzione di processo interrotto” depositata il 26.10.2023
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
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DA EXPRESS COURIER S.P.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 175, codice fiscale
02335990541 e partita I.v.a. 05714511002, in persona del procuratore speciale, Avv. Aldo Ancora,
munito dei relativi poteri di rappresentanza con procura speciale rogata il 13.3.2018 dal notaio Dott.
Guido Gilardoni (repertorio n. 49736, raccolta n. 18908), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
dell'Unità n. 13, presso l'Avv. Luisa Ranucci, la quale la rappresenta e difende per procura allegata
alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 11736-2019 (n. 28288-2019 R.G.)
Conclusioni precisate all'udienza del 27.10.2023:
“L'Avv. Calvi si oppone alla pronuncia di estinzione del processo e si riporta alle conclusioni
contenute nella memoria di costituzione della curatela fallimentare depositata in atti il 26.10.2023.
L'Avv. Beato impugna e contesta quanto dedotto e richiesto dalla controparte, chiede la pronuncia
di estinzione del processo, allo stato degli atti, chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.7.2019, IC Operations S.r.l. proponeva opposizione al
decreto ingiuntivo n. 11736-2019, emesso il 5.6.2019 e notificato il successivo giorno 7, con cui il
Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente DA Express Courier
S.p.a. la somma di € 213.690,83, oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo dei
servizi di spedizione di plichi di cui alle fatture così indicate nel ricorso:
“n. 267.241 di Euro 14,15 del 31/07/2017
n. 322.094 di Euro 56.865,44 del 15/09/2017
n. 372.473 di Euro 115,90 del 13/10/2017
n. 426.485 di Euro 27,51 del 15/12/2017
n. 450.494 di Euro 2.180,75 del 29/12/2017
n. 250.131 di Euro 62.892,55 del 14/07/2017
3
n. 287.906 di Euro 47.620,16 del 14/08/2017
n. 357.272 di Euro 15.335,92 del 13/10/2017
n. 391.696 di Euro 80,69 del 15/11/2017
n. 442.495 di Euro 28.548,00 del 15/12/2017
n. 460.000.120 di Euro 9,76 del 31/10/2017”.
IC Operations S.r.l. proponeva al Tribunale di Roma la domanda:
“in via preliminare in rito, e laddove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto, per tutti motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare nel merito, accertare e dichiarare prescritto il credito azionato in forza
del decreto ingiuntivo no. 11736/2019 e per l'effetto revocare il medesimo per tutti i motivi esposti
in narrativa.
- in via principale, in ogni caso revocare il decreto opposto in quanto l'importo ingiunto non è
dovuto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto al rimborso dovuto a IC per un
importo non inferiore ad € 155.384,84 e comunque nel minore o maggiore importo accertato in
corso di causa e per l'effetto condannare DA al pagamento dello stesso;
- in via riconvenzionale gradata, laddove sia accertato un importo dovuto a DA per il titolo
azionato compensare lo stesso con quanto accertato a favore di IC in corso di causa a titolo di
rimborso, come dedotto in atti;
- in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese di lite, del presente giudizio, oltre
spese generali e accessori di legge.”
In particolare, la parte opponente eccepiva l'inadempimento di DA Express Courier S.p.a. alle
obbligazioni assunte con il contratto di spedizione di plichi ai propri clienti, per la mancata
consegna o il danneggiamento degli stessi contenenti merce;
esponeva che aveva richiesto
l'indennizzo alla società assicuratrice e le parti avevano pattuito l'emissione di fatture n. 37 e 38 del
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2017, rispettivamente, degli importi di € 22.566,78 e di € 44,00 a compensazione dei danni subiti
nelle spedizioni svolte nel 2016;
eccepiva la vessatorietà di clausole contenute nei contratti stipulati
a proprio nome da soggetti privi del potere rappresentativo, l'omessa produzione dei relativi testi in
sede monitoria (“n. MF6002822109 e n. MF6002824089”) e di ulteriore documentazione
comprovante l'asserita prestazione dei servizi, nonché l'inesistenza del credito azionato,
evidenziando che, con atto del 30.1.2019, la controparte l'aveva diffidata a pagare il diverso
importo di € 182.853,88;
evidenziava che alla fattura n. 442495-2017, riferita al periodo maggio-
agosto 2017, erano state applicate tariffe del periodo 1.7.2017-30.6.2018.
La parte opponente esponeva che, con e-mail del 18.9.2017 (documento n. 7), aveva contestato il
grave inadempimento alla controparte, che aveva risposto auspicando il ripristino della “normalità
del servizio e di poter quindi recuperare la fiduzia che quell'evento mal gestito aveva fatto venire
meno (cfr. doc. 7)”;
esponeva che le parti avevano instaurato una trattiva, ancora era in corso,
durante la quale aveva chiesto il rimborso di € 155.384,84, oltre il risarcimento del danno per
l'inadempimento contrattuale “per il ritardo o la mancata esecuzione della prestazione di
trasporto”;
esponeva che, “Per definizione e stralcio delle anomalie relative a Danneggiamenti-
Furti-Mancanze”, aveva emesso nei confronti di DA le fatture n. 37 del 25.1.2017 dell'importo di
€ 22.566,78 e n. 38 dell'importo di € 44,00 (documenti n. 8 e 9), contenenti i numeri identificativi
delle spedizioni inadempiute, e per l'ulteriore somma di € 132.774,06 relativa a “ulteriori rimborsi
denunziati dalla opponente e debitamente alla stessa documentati”.
La parte opponente chiedeva l'accertamento del diritto “al pagamento dell'importo di cui ai danni
subiti (ovvero il rimborso pagato ai clienti in ragione del sinistro determinato da responsabilità del
vettore), come sopra indicato, e dei danni consequenziali connessi, nonché alla ripetizione degli
importi versati a DA in ragione del servizio espletato in maniera inesatta”, riservandosi
d'indicarne l'entità.
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La parte opponente, a norma dell'art. 2951 c.c., eccepiva la prescrizione del diritto azionato, per il
decorso del termine annuale di prescrizione, in mancanza di alcun atto interruttivo o richiesta di
pagamento, a eccezione di quella formulata il 30.1.2019, dopo il decorso di tale termine, con
missiva di cui non era stata documentata la ricezione e il cui contenuto non riguardava il credito
azionato in sede monitoria.
A norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 8.5.2020 e il 28.4.2020
DA Express Courier S.p.a. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell'opposizione a
decreto ingiuntivo, di cui chiedeva il rigetto, formulando la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione e
previa ogni più opportuna statuizione, declaratoria ed accertamento