Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2024, n. 160

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2024, n. 160
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 160
Data del deposito : 3 marzo 2024

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
28.02.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 295/2021 e vertente
TRA
DI RI UC (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Barbagallo
Ricorrente
E
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SIRACUSA – SERVIZIO XXIV
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO (C.F. 80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa
Raffaela Calvo
Resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente Di PR CI esponeva: - di essere in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa con la qualifica di funzionario direttivo da oltre 38 anni (all'epoca del ricorso), durante i quali aveva lavorato sotto la direzione di oltre 10 dirigenti dell'ufficio con ottimi risultati, riscontrabili anche nelle valutazioni per la corresponsione del salario accessorio;
- che, dall'aprile 2009, a seguito del conseguimento della laurea triennale in scienze giuridiche successivamente completata con laurea specialistica in giurisprudenza, la ricorrente aveva svolto proficuamente anche la difesa in giudizio dell'Amministrazione davanti al Tribunale di Siracusa nelle cause di opposizione;

- che, con disposizione di servizio n° 24 del 03.09.2020, il dirigente dell'ITL di Siracusa consegnava alla Di PR 12 ricorsi inerenti il Comitato per i Rapporti di Lavoro con sede a
Palermo, ordinandole di predisporre entro tre giorni lavorativi la decisione sugli stessi ma,
1


dovendo le decisioni essere deliberate dai componenti del suddetto Comitato, la ricorrente rappresentava per iscritto di non potersi sostituire agli stessi;
- che tale rappresentazione non veniva accolta di buon grado dal dirigente, il quale ritirò le 12 pratiche revocando alla ricorrente l'incarico di responsabile del settore contenzioso, nonché l'incarico di difendere in giudizio l'Amministrazione nei giudizi di opposizione, trasmettendo a tutto il personale la disposizione di servizio n. 36/2020, con la quale conferiva i medesimi incarichi ad un istruttore senza specifica competenza ed esperienza;
- che avverso tale revoca la Di PR presentava un articolato ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento Lavoro, il quale respingeva il ricorso senza entrare nel merito con la motivazione che “in capo ai
Dirigenti delle Strutture intermedie incombe la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare per le strutture alle quali sono preposti nonché gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici”;
- che, a seguito del ricorso gerarchico, la ricorrente subiva una valutazione per l'anno 2019 (anno precedente ai superiori avvenimenti) pari a 85/100, nettamente inferiore a quella assegnata nell'anno precedente dallo stesso dirigente e pari a 100/100, nei confronti della quale la ricorrente presentava istanza di conciliazione, a seguito della quale il punteggio veniva aumentato da 85
a 91, ritenuto ancora insufficiente dalla Di PR e dalla stessa contestato con nota del
04.12.2020;
- che, ancora, il dirigente adottava nei confronti della stessa un provvedimento disciplinare “Contestazione. Richiamo verbale” con il quale venivano alla stessa contestati addebiti insussistenti e al quale la ricorrente rispondeva in data 13.11.2020, chiedendo
l'annullamento in autotutela del provvedimento;
- che, in data 20.11.2020, il dirigente del servizio indirizzava alla ricorrente una ulteriore contestazione prot. n.10143/20.11.2020 con revoca dello smart working basata su ulteriori addebiti insussistenti, nuovamente impugnata dalla ricorrente in autotutela. Deduceva, pertanto, l'illegittimità della contestazione inerente allo smart working per violazione dell'art. 73 del C.C.R.L.
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