Trib. Palermo, sentenza 07/02/2024, n. 740

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 07/02/2024, n. 740
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 740
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14481 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
IC by AR spa (n.q. di società incorporante e successore a titolo universale della RENT A CAR ITALY SRL), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Scimemi e Valentina ARra, con elezione di domicilio
a Palermo, Via Dante 55.
attrice
Contro
Agenzia delle Entrate e della Riscossione per la Provincia di Bolzan,
Prefettura di Avellino, Prefettura di Ascoli Piceno e Capitaneria di
Porto La Maddalena, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello
Stato, con elezione di domicilio a Palermo, via V. Villareale n. 6.
convenuti
e
Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Benvegna, con elezione di domicilio presso la sede dell'Ente a Palermo piazza
Marina n.39.
convenuto
e


Comune di Marsala, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria
Ammoscato, con elezione di domicilio a Marsala, via Garibaldi n.1
convenuto
Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dall'avv. Gisuè Seghezzi, con elezione di domicilio presso gli uffici dell'avvocatura comunale, ad
Arzachena, via Firenze n.2.
e
Città Mteropolitana di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Gargiulo, con elezione di domicilio a Firenze, via dè Ginori n. 10.
convenuta
e
Unione Comuni Vandarno, Comune di Campagnano di Roma, Comune di Olbia, Comune di Castellina del Chianti e Comune di Trapani convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 16.11.2023, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.10.2021 la IC by AR ha convenuto in giudizio tutti gli Enti indicati nell'intestazione e previa istanza di sospensione ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n៰021 2020 0008252502 000, notificata in data 20.09.2021,
dell'importo di euro 24.687,22 emessa dall'Agente delle Entrate
Riscossione per la Provincia di AN avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dai suddetti Enti.
A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto quale società di noleggio
delle autovetture non potrebbe ritenersi responsabile in solido con
l'effettivo trasgressore. Ha poi eccepito la nullità della cartella opposta perchè a suo dire non sufficientemente motivata ai sensi della
L.212/2000 e della Legge 241/1990, nonchè la decadenza e/o la prescrizione dell'azione esecutiva avviata con l'iscrizione a ruolo, in quanto sarebbe stata effettuata oltre il termine di cui a DPR 602/1973
come modificato dal D.Lgs n. 46/90. Ha altresì eccepito in relazione al verbale n. 340, l'inesistenza del titolo esecutivo per avvenuto pagamento, mentre in relazione ai verbali in relazione ai verbali nn. 228,
231, 234, 333, 336, 345, ha eccepito l'estinzione della pretesa tribuataria per non averne mai ricevuto la notifica.
Si sono costituiti con distinte difese alcuni degli enti convenuti, sostanzialmente opponendosi a tutte le domande proposte dalla società attrice.
In particolare, gli Enti rappresentati dall'avvocatura distrettuale dello
Stato hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle proposte opposizioni, evidenziando che le contestazioni afferenti il titolo
costitutivo della pretesa avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di opposizione ai verbali di accertamento.
La Prefettura di Ascoli Piceno ha, inoltre, rappresentato di avere proceduto al discarico della partita di ruolo di cui al verbale
n.709961325 notificato il 23.10.2017 (verbale n.336) e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Arzachena ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo in favore di quello di AN quale giudice del luogo dell'esecuzione.
Il Comune di Marsala ha rappresentato di avere effettuato lo sgravio con riferimento ai verbali n.5151/Z del 17/09/2017, n.5153/Z del
17/09/2017 e n.5178/Z del 19/09/2017 relativamente ai quali, quindi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Ha invece insistito
nella pretesa relativa al verbale n. 16656/V del 7/7/2017, contestando i
motivi di oppopsizione.
La Città Metropolitana di Firenze ha dichiarato di avere eseguito il discarico del ruolo relativamente al verbale di accertamento
V/287617P/2017 e ha chiesto limitatamente a questo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre in relazione al verbale
n.33 ha contestato il presunto difetto di notifica, sostenendo invece di avere regolarmente provveduto alla notifica.
Sono rimasti contumaci i seguenti Enti: Unione Comuni Valdarno,
Comune di Campagnano di Roma, Comune di Olbia, Comune di
Castellina del Chianti e Comune di Trapani.
Indi, dopo avere accolto, in via prudenziale, l'istanza di sospensione, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, all'esito dell'udienza cartolare del 16.11.2023.
Così brevemente riassunti i fatti principali, preliminarmente, va affermata la competenza del Tribunale di Palermo e va pertanto rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa del Comune di Arzachena.
Nel caso di giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex art. 615 c.p.c. a seguito di impugnazione di cartella esattoriale,
l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento all'art. 27 c.p.c., tenuto conto del contenuto dell'art. 480, 3° co. c.p.c. dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto.
Ove infatti l'opponente “contesti il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, (opposizione all'esecuzione) ovvero deduca vizi formali della cartella esattoriale, (opposizione agli atti esecutivi) trattandosi di un giudizio di opposizione radicato, rispettivamente, ai sensi dell'art.615 c.p.c., ovvero dell'art.617 primo comma c.p.c., e dovendosi la cartella esattoriale equiparare ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c.;
ne consegue che, qualora la cartella esattoriale non contenga l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione, la competenza territoriale si radica necessariamente nel
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